CAMERE DI COMMERCIO - riordino con il Dlgs 25/11/2016 n. 219
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[b]DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 219
Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto
2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
(16G00236)
(GU n.276 del 25-11-2016)
Vigente al: 10-12-2016 [/b]
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione;
Visto l'articolo 14, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante Deleghe al Governo in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ed in
particolare l' articolo 10, recante Riordino delle funzioni e del
finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni e agli enti locali, ed in particolare gli articoli 37 e 38,
successivamente modificati;
Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 recante
riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53
della legge 23 luglio 2009, n. 99;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante il riordinamento
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed in particolare
l'articolo 23-ter;
Visto il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 ed in particolare
l'articolo 13;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 ed in particolare
l'articolo 28;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 25 agosto 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Commissione
speciale nell'Adunanza del 14 settembre 2016;
Sentita la Conferenza Unificata in data 29 settembre 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari,
espressi nelle sedute del 3 novembre 2016;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 9 novembre 2016;
Acquisiti i pareri definitivi delle competenti Commissioni
parlamentari, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della citata legge
n. 124 del 2015;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 24 novembre 2016;
Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica
amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
(Modifiche alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, cosi' come modificata
dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23)
1. Alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modifiche ed
integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1 (natura e sede):
1) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Le camere di commercio operano nelle circoscrizioni
territoriali esistenti, come ridefinite in attuazione dell'articolo
10, comma 1, lettera b), della legge n. 124 del 2015 ed ai sensi del
comma 5 del presente articolo, con la presenza di almeno una camera
di commercio in ciascuna regione. Ai fini dell'individuazione della
soglia delle 75.000 imprese e unita' locali e' considerato il
relativo numero risultante dall'ultima pubblicazione effettuata dal
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 3 del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 155."
;
2) il comma 4 e' abrogato;
3) il comma 5 e' sostituito dal seguente: ""5. I consigli di due o
piu' camere di commercio possono proporre, con delibera adottata a
maggioranza dei due terzi dei componenti, l'accorpamento delle
rispettive circoscrizioni territoriali o le modifiche delle
circoscrizioni stesse. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, e' istituita la camera di commercio derivante
dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali. Con la medesima
procedura sono approvate le eventuali modifiche delle circoscrizioni
territoriali delle camere di commercio esistenti fermo restando il
numero massimo di 60 e la necessita' di mantenere l'equilibrio
economico finanziario per ciascuna delle camere interessate." ;
4) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
"5-bis. Gli atti di trasferimento gratuito di carattere
patrimoniale, compresi quelli di cessione e conferimento di immobili
e partecipazioni, connessi alle operazioni di accorpamento delle
camere di commercio o di modifica delle loro circoscrizioni
territoriali, nonche' le operazioni di accorpamento delle aziende
speciali, sono esenti da ogni imposta o tassa, fatta eccezione per
l'imposta sul valore aggiunto.
5-ter. Con i decreti di cui al comma 5 e' nominato per ciascuna
nuova camera di commercio un commissario ad acta, scelto tra i
segretari generali delle camere di commercio accorpate o tra il
personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, con il
compito di adottare la norma statutaria di composizione del nuovo
Consiglio ai sensi dell'articolo 10, di avviare e curare le procedure
di costituzione del consiglio della nuova camera di commercio e di
attuare le azioni propedeutiche per la costituzione del nuovo ente.
Con i medesimi decreti sono disciplinate le modalita' per la
successione nei rapporti giuridici esistenti. Al commissario ad acta
non spetta alcun compenso per l'espletamento del proprio incarico.
5-quater. Le eventuali procedure di rinnovo dei consigli camerali
delle camere di commercio oggetto delle operazioni di accorpamento
sono interrotte, se gia' in corso, e comunque non avviate, a
decorrere dall'adozione del decreto di cui al comma 5. I relativi
organi continuano ad esercitare tutte le loro funzioni fino al giorno
dell'insediamento del consiglio della nuova camera di commercio.";
b) all'articolo 2 (Compiti e funzioni):
1) il comma 1 e' abrogato;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata,
nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, svolgono
le funzioni relative a:
a) pubblicita' legale generale e di settore mediante la tenuta del
registro delle imprese, del Repertorio economico amministrativo, ai
sensi dell'articolo 8, e degli altri registri ed albi attribuiti alle
camere di commercio dalla legge;
b) formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa in
cui sono raccolti dati relativi alla costituzione, all'avvio ed
all'esercizio delle attivita' dell'impresa, nonche' funzioni di punto
unico di accesso telematico in relazione alle vicende amministrative
riguardanti l'attivita' d'impresa, ove a cio' delegate su base legale
o convenzionale;
c) tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e
controllo sulla sicurezza e conformita' dei prodotti e sugli
strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale,
rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di
origine delle merci e documenti per l'esportazione in quanto
specificamente previste dalla legge;
d) sostegno alla competitivita' delle imprese e dei territori
tramite attivita' d'informazione economica e assistenza tecnica alla
creazione di imprese e start up, informazione, formazione, supporto
organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la
preparazione ai mercati internazionali nonche' collaborazione con
ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione
delle imprese italiane, SACE, SIMEST e Cassa depositi e prestiti, per
la diffusione e le ricadute operative a livello aziendale delle loro
iniziative; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di
commercio le attivita' promozionali direttamente svolte all'estero;
d-bis) valorizzazione del patrimonio culturale nonche' sviluppo e
promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi
competenti; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di
commercio le attivita' promozionali direttamente svolte all'estero;
d-ter) competenze in materia ambientale attribuite dalla normativa
nonche' supporto alle piccole e medie imprese per il miglioramento
delle condizioni ambientali;
e) orientamento al lavoro e alle professioni anche mediante la
collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti, in
coordinamento con il Governo e con le Regioni e l'ANPAL attraverso in
particolare:
1) la tenuta e la gestione, senza oneri a carico dei soggetti
tenuti all'iscrizione, ivi compresi i diritti di segreteria a carico
delle imprese, del registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro
di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 13 luglio 2015 n. 107,
sulla base di accordi con il Ministero dell'Istruzione,
dell'universita' e della ricerca e con il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali;
2) la collaborazione per la realizzazione del sistema di
certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e
informali e nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro;
3) il supporto all'incontro domanda-offerta di lavoro, attraverso
servizi informativi anche a carattere previsionale volti a favorire
l'inserimento occupazionale e a facilitare l'accesso delle imprese ai
servizi dei Centri per l'impiego, in raccordo con l'ANPAL;
4) il sostegno alla transizione dalla scuola e dall'universita' al
lavoro, attraverso l'orientamento e lo sviluppo di servizi, in
particolare telematici, a supporto dei processi di placement svolti
dalle Universita';
f) assistenza e supporto alle imprese in regime di libera
concorrenza da realizzare in regime di separazione contabile. Dette
attivita' sono limitate a quelle strettamente indispensabili al
perseguimento delle finalita' istituzionali del sistema camerale e
non possono essere finanziate al di fuori delle previsioni di cui
all'articolo 18 comma 1 lettera b);
g) ferme restando quelle gia' in corso o da completare, attivita'
oggetto di convenzione con le regioni ed altri soggetti pubblici e
privati stipulate compatibilmente con la normativa europea. Dette
attivita' riguardano, tra l'altro, gli ambiti della digitalizzazione,
della qualificazione aziendale e dei prodotti, del supporto al
placement e all'orientamento, della risoluzione alternativa delle
controversie. Le stesse possono essere finanziate con le risorse di
cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), esclusivamente in
cofinanziamento con oneri a carico delle controparti non inferiori al
50%.".
3) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 3,
per le attivita' di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e),
numeri 2), 3), 4), g) non possono essere richiesti oneri aggiuntivi
alle imprese al di fuori dei diritti di segreteria di cui
all'articolo 18.";
4) il comma 3 e' abrogato;
5) al comma 4 le parole: " e a societa'" sono sostituite dalle
seguenti: " e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo
19 agosto 2016, n.175, recante il testo unico in materia di societa'
a partecipazione pubblica, a societa', previa approvazione del
Ministro dello sviluppo economico";
6) il comma 5 e' sostituito dal seguente: " 5. Le camere di
commercio, nel rispetto dei limiti previsti dalla presente legge e di
criteri di equilibrio economico e finanziario, possono costituire,
previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico, in forma
singola o associata, aziende speciali operanti secondo le norme del
diritto privato. Le aziende speciali delle camere di commercio sono
organismi strumentali dotati di soggettivita' tributaria. Le camere
di commercio possono attribuire alle aziende speciali il compito di
realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie
finalita' istituzionali e del proprio programma di attivita',
assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali
necessarie.";
7) il comma 6 e' abrogato;
8) al comma 7, le parole: "lett. c),", sono sostituite con le
seguenti parole: "lettera c) e'";
c) all'articolo 3 (Potesta' statutaria e regolamentare), dopo il
comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis) I regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei compiti
amministrativi e quelli relativi alle materie disciplinate dallo
statuto sono approvati dal consiglio con il voto della maggioranza
assoluta dei componenti.".
d) all'articolo 4-bis (Vigilanza amministrativo-contabile):
1) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Per le camere di commercio, le loro unioni regionali,
nonche' per le loro aziende speciali, tutti gli incarichi degli
organi diversi dai collegi dei revisori sono svolti a titolo
gratuito. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabilite le indennita' spettanti ai componenti dei collegi dei
revisori dei conti delle camere di commercio, delle loro aziende
speciali e delle unioni regionali, i criteri di rimborso delle spese
sostenute per lo svolgimento dell'incarico per i componenti di tutti
gli organi, nonche' nel rispetto di quanto previsto dall'articolo
23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e fermo restando
il limite di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i
limiti al trattamento economico degli amministratori, dei dirigenti e
dei dipendenti delle aziende speciali e delle unioni regionali.
Restano fermi i casi di incompatibilita' ed inconferibilita' previsti
dalla legge.
2-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e'
istituito un Comitato indipendente di valutazione delle performance
del sistema camerale composto da cinque membri di cui uno con
funzioni di presidente designato dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, uno designato dal Ministero dello sviluppo economico, uno
dal Dipartimento della Funzione Pubblica, uno dalla Conferenza
Stato-Regioni e uno da Unioncamere tra esperti di elevata
professionalita' con comprovate esperienze sia nel settore pubblico
che in quello privato in tema di valutazione dell'impatto dei servizi
pubblici e misurazione della performance. Il comitato ha sede presso
il Ministero dello sviluppo economico, senza oneri e costi aggiuntivi
per la finanza pubblica. Ai componenti del predetto Comitato non
spettano indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese e altri
emolumenti comunque denominati .
2-quater. Il comitato provvede alla valutazione e misurazione
annuale, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro
dello Sviluppo economico:
a) delle condizioni di equilibrio economico finanziario delle
singole Camere e dell'efficacia delle azioni adottate per il suo
perseguimento dal sistema camerale;
b) dell'efficacia dei programmi e delle attivita' svolti anche in
forma associata e attraverso enti e organismi comuni.
2-quinquies. Il Comitato redige annualmente un rapporto sui
risultati dell'attivita' camerale e provvede a trasmetterlo al
Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dello sviluppo
economico e a Unioncamere.
2-sexies. Il Comitato, sulla base delle valutazioni di cui al comma
2-quater, individua le Camere di commercio che raggiungono livelli di
eccellenza ai fini del riconoscimento delle premialita' di cui
all'articolo 18, comma 9."
e) All'articolo 5 (Scioglimento dei consigli), al primo periodo del
comma 4, le parole ", anche in quiescenza," sono soppresse;
f) all'articolo 6 (Unioni regionali):
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Le camere di
commercio possono associarsi in unioni regionali costituite ai sensi
del codice civile, nelle circoscrizioni regionali in cui sono
presenti almeno tre camere di commercio e in cui tutte le camere
presenti aderiscono a tali associazioni, allo scopo di esercitare
congiuntamente funzioni e compiti per il perseguimento degli
obiettivi comuni del sistema camerale nell'ambito del territorio
regionale di riferimento. Le unioni regionali curano e rappresentano
gli interessi comuni delle camere di commercio associate ed
assicurano il coordinamento dei rapporti con le Regioni
territorialmente competenti; possono promuovere e realizzare servizi
comuni per l'esercizio in forma associata di attivita' e servizi di
competenza camerale. Fermo quanto previsto dal comma 1 bis del
presente articolo, lo scioglimento delle Unioni regionali costituite
ai sensi del presente comma puo' essere disposta solo con il consenso
unanime dei soggetti associati.";"
2) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
""1-bis. La costituzione ed il mantenimento di Unioni regionali in
ogni caso e' consentita sulla base di una relazione programmatica, da
trasmettere al Ministero dello sviluppo economico, che dimostri
l'economicita' della struttura e gli effetti di risparmio rispetto
alle altre possibili soluzioni di svolgimento delle relative
attivita'.
1-ter. In assenza di Unioni regionali ed in presenza di piu' camere
le funzioni di rappresentanza nei confronti della regione e gli altri
compiti attribuiti alle Unioni regionali, sono svolte dalla camera di
commercio del comune capoluogo di regione. Eventuali compiti
operativi per la gestione dei servizi comuni gia' attributi alle
Unioni regionali possono essere svolti comunque in forma associata
ovvero attribuendoli, qualora possibile, ad Aziende speciali nel
contesto del riordino delle stesse.";
3) al comma 3, la parola "individuai" e' sostituita dalle seguenti
parole "individua i";
g) all'articolo 7 (Unione italiana delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura):
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. L'Unioncamere, ente
con personalita' giuridica di diritto pubblico, cura e rappresenta
gli interessi generali delle camere di commercio e degli altri
organismi del sistema camerale italiano; promuove, realizza e
gestisce, direttamente o per il tramite di proprie aziende speciali,
nonche' mediante la partecipazione ad organismi anche associativi, ad
enti, a consorzi e a societa' anche a prevalente capitale privato e,
nei limiti di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175,
recante il testo unico in materia di societa' a partecipazione
pubblica, a societa', servizi e attivita' di interesse delle camere
di commercio e delle categorie economiche.";
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. L'Unioncamere formula
direttive e indirizzi agli organismi del sistema camerale per
l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 2, fatte
salve le funzioni di indirizzo delle competenti autorita' statali e
regionali. In tale ambito supporta il Ministero dello sviluppo
economico per la definizione di standard nazionali di qualita' delle
prestazioni delle camere di commercio, in relazione a ciascuna
funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all'utilita' prodotta
per le imprese e cura un sistema di monitoraggio di cui si avvale il
Ministero dello sviluppo economico ai fini delle attivita' di
competenza."";
h) all'articolo 8 (Registro delle imprese):
1) al comma 2, le parole: "emana direttive sulla tenuta del
registro." sono sostituite dalle seguenti : "emana direttive sulla
tenuta del registro, assicurandone la relativa vigilanza.";
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. L'ufficio provvede
alla tenuta del registro delle imprese in conformita' agli articoli
2188, e seguenti, del codice civile, nonche' alle disposizioni della
presente legge e al regolamento di cui al comma 6 bis del presente
articolo, sotto la vigilanza di uno o piu' giudici delegati scelti
tra i giudici assegnati alle sezioni specializzate in materia di
impresa, e nominati dal presidente del Tribunale competente per
territorio e presso cui e' istituita la sezione specializzata in
materia di impresa, su indicazione del presidente della medesima
sezione.";
3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4.Gli uffici delle
Camere di commercio della circoscrizione territoriale su cui ha
competenza il tribunale delle imprese sono retti da un unico
conservatore nominato dal Ministero dello sviluppo economico su
proposta dell'Unioncamere, sentiti i presidenti delle camere di
commercio operanti nell'ambito della stessa circoscrizione, tra i
dirigenti delle camere di commercio in possesso dei requisiti
definiti con il decreto di cui al comma 5 dell'articolo 20. Il
conservatore puo' delegare parte dei propri compiti a dirigenti delle
altre camere di commercio della circoscrizione territoriale. L'atto
di nomina del conservatore e' pubblicato sul sito istituzionale di
tutte le camere di commercio interessate e del Ministero dello
sviluppo economico. Il ruolo di conservatore costituisce o integra il
contenuto dell'incarico dirigenziale conferito dalla camere di
commercio di appartenenza."
4) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. La predisposizione,
la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche
informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento
dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza ed
organicita', pubblicita' per tutte le imprese soggette ad iscrizione
attraverso un unico sistema informativo nazionale, garantendo la
tempestivita' dell'informazione su tutto il territorio nazionale.";
5) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
"6-bis. Con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro della giustizia e con
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono
disciplinate le norme di attuazione del presente articolo.
6-ter. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6-bis
continua ad applicarsi il decreto del Presidente della Repubblica 7
dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni.";
i) all'articolo 10 (Consiglio):
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il numero dei componenti del consiglio e' determinato in base
al numero delle imprese ed unita' locali iscritte nel registro delle
imprese ovvero annotate nello stesso, nel modo seguente:
a) sino a 80.000 imprese: 16 consiglieri;
b) oltre 80.000 imprese: 22 consiglieri."
2) al comma 6, le parole "costituiti in apposita consulta" sono
soppresse;
3) alla fine del comma 7, sono aggiunte le seguenti parole: "e
possono essere rinnovati per una sola volta";
l) all'articolo 11 (Funzioni del consiglio):
1) la lettera a) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: "a)
delibera lo statuto e le relative modifiche ed i regolamenti;";"
2) alla lettera c) del comma 1 dopo le parole "camera di commercio"
sono aggiunte le seguenti parole ", previa adeguata consultazione
delle imprese;";
3) la lettera e) del comma 1 e' abrogata;
m) all'articolo 12 (Costituzione del consiglio):
1) il comma 2 e' sostituto dal seguente: "2. Le designazioni da
parte delle organizzazioni di cui al comma 1, per ciascuno dei
settori di cui all'articolo 10, comma 2, avvengono in rapporto
proporzionale alla loro rappresentativita' nell'ambito della
circoscrizione territoriale della camera di commercio interessata,
sulla base degli indicatori previsti dall'articolo 10, comma 3. Gli
elenchi degli associati delle organizzazioni di cui al comma 1 sono
depositati presso la camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura ai fini dello svolgimento delle opportune verifiche
relative a tutti i dati i quali, a tal fine, sono trasmessi, secondo
modalita' telematiche e digitali, ad una piattaforma appositamente
predisposta dal sistema informativo delle camere di commercio a cui
possono accedere, oltre la Regione competente e il Ministero dello
sviluppo economico, i soggetti legittimamente interessati, mediante
procedure che ne garantiscano l'identificazione. Ai fini del calcolo
degli indicatori di rappresentativita' sono presi in considerazione i
soli associati che nell'ultimo biennio abbiano versato almeno una
quota associativa di importo non meramente simbolico come definita in
base al comma 4. Anche in caso di apparentamento le organizzazioni
presentano i dati disgiuntamente."
2) alla fine del comma 3, dopo le parole "sono iscritte" sono
aggiunte le seguenti: ", considerandole con un peso proporzionalmente
ridotto ai fini della rappresentativita' delle associazioni stesse";
3) alla fine del comma 4, e' aggiunto il seguente periodo: "Con il
medesimo decreto sono individuati i criteri con cui determinare per
ciascun settore le soglie al di sotto delle quali le quote
associative sono ritenute meramente simboliche ai fini del calcolo
della rappresentativita' e, per le camere di commercio accorpate, i
criteri con cui garantire la rappresentanza equilibrata nel Consiglio
delle rispettive basi associative, almeno per i settori che hanno in
tale organo piu' di un rappresentante.";
4) al comma 9, lettera c) e' soppressa la parola: "provinciali";
n) all'articolo 14 (Giunta):
1) al comma 1, le parole: "non inferiore a cinque e non superiore
ad un terzo dei membri del consiglio arrotondato all'unita'
superiore, secondo quanto previsto dallo statuto" sono sostituite
dalle seguenti: " pari a 5 per le camere i cui consiglieri sono
individuati ai sensi della lettera a), del comma 1, dell'articolo 10
e pari a 7 per le camere i cui consiglieri sono individuati ai sensi
della lettera b) del comma 1, dello stesso articolo 10";
2) al comma 2 le parole: "due sole volte" sono sostituite dalle
parole "una sola volta";
3) al comma 4, la parola: "quattro" e' sostituita dalla seguente:
"tre";
4) al comma 5, lettera b), la parola "delibera" e' sostituita dalle
seguenti: "delibera, nei limiti fissati dall'articolo 2, commi 4 e
5";
5) al comma 5, lettera c), dopo la parola "competenza" sono
aggiunte le seguenti: ", anche al fine di assicurare il mantenimento
dei servizi sul territorio nei casi di accorpamenti tra camere di
commercio.";
o) all'articolo 15 (Riunioni e deliberazioni), al comma 1, la
parola: "giugno" e' sostituita dalla seguente: "aprile";
p) all'articolo 16 (Presidente), comma 3, le parole: "due sole
volte" sono sostituite dalle seguenti: "una sola volta";
q) all'articolo 17 (Collegio dei revisori dei conti):
1) al comma 1, le parole: "e nel rispetto del vincolo di cui
all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286" sono soppresse;
2) al comma 4 dopo le parole:" aziende speciali" sono aggiunte le
seguenti: "e delle unioni regionali";
r) all'articolo 18 (Finanziamento delle camere di commercio):
1) al comma 1:
a) la lettera c) e' abrogata;
b) la lettera f), e' sostituita dalla seguente: "" f) altre entrate
derivanti da prestazioni e controlli da eseguire ai fini
dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea secondo
tariffe predeterminate e pubbliche poste a carico dei soggetti
interessati ove cio' non risulti in contrasto con la disciplina
dell'Unione europea; dette tariffe sono determinate sulla base del
costo effettivo del servizio reso.";
c) il comma 2 e' abrogato;
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Le voci e gli importi dei diritti di cui alla lettera d) del
comma 1 e delle tariffe relative a servizi obbligatori, ivi compresi
quelli a domanda individuale, incluse fra i proventi di cui alla
lettera b) del comma 1, sono stabiliti, modificati e aggiornati con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei costi
standard di gestione e di fornitura dei relativi servizi definiti dal
Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 28, comma
2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Restano fermi i
limiti stabiliti dall'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
114.".
e) al comma 4, dopo l'alinea, le lettere a), b) e c) sono
sostituite dalle seguenti:
"a) individuazione del fabbisogno necessario per l'espletamento dei
servizi che il sistema delle camere di commercio e' tenuto a fornire
sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni
amministrative ed economiche di cui all'articolo 2, nonche' a quelle
attribuite dallo Stato e dalle regioni, in base ai costi standard
determinati ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legge 24
giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114;
a-bis) individuazione degli ambiti prioritari di intervento con
riferimento alle sole funzioni promozionali di cui all'articolo 2 e
del relativo fabbisogno, valutato indipendentemente dal fabbisogno
storico, contemperando le esigenze dello sviluppo economico con
quelle di contenimento degli oneri posti a carico delle imprese;
b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) delle altre
pertinenti entrate di cui al presente articolo;
c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per i
soggetti iscritti al REA e per le imprese individuali iscritte al
registro delle imprese, e mediante applicazione di diritti
commisurati al fatturato dell'esercizio precedente per gli altri
soggetti, nonche' mediante la determinazione di diritti annuali per
le relative unita' locali.";
f) al comma 5, sono soppresse le parole: "Con lo stesso decreto
sono altresi' determinati gli importi del diritto applicabili alle
unita' locali.";
g) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Con il regolamento di cui al comma 7 sono, altresi',
disciplinate le modalita' di applicazione delle sanzioni per il caso
di omesso o tardivo pagamento del diritto annuale, secondo le
disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e
successive modificazioni e all'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni.";
h) il comma 9 e' sostituito dal seguente: "9. Con il decreto di cui
al comma 4, sentita l'Unioncamere, e' determinata una quota del
diritto annuale da riservare ad un fondo di perequazione, sviluppo e
premialita' istituito presso l'Unioncamere, nonche' i criteri per la
ripartizione di tale fondo tra le Camere di commercio al fine di
rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale l'espletamento
delle funzioni attribuite da leggi dello Stato al sistema delle
camere di commercio nonche' di sostenere la realizzazione dei
programmi del sistema camerale, riconoscendo premialita' agli enti
che raggiungono livelli di eccellenza.";
i) il comma 10 e' sostituito dal seguente: "10. Per il
finanziamento di programmi e progetti presentati dalla camere di
commercio, condivisi con le Regioni ed aventi per scopo la promozione
dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese,
il Ministro dello sviluppo economico, su richiesta di Unioncamere,
valutata la rilevanza dell'interesse del programma o del progetto nel
quadro delle politiche strategiche nazionali, puo' autorizzare
l'aumento, per gli esercizi di riferimento, della misura del diritto
annuale fino ad un massimo del venti per cento. Il rapporto sui
risultati dei progetti e' inviato al Comitato di cui all'articolo
4-bis.";
s) all'articolo 19 (Personale delle camere di commercio):
1) al comma 1, le parole :" dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421 e
dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29" sono sostituite dalle
seguenti : "dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni." ;
t) all'articolo 20 (Segretario generale):
1) al comma 1, dopo le parole: "dell'amministrazione," sono
aggiunte le seguenti parole: "corrispondenti a quelli";
2) il comma 2, e' sostituito dal seguente:
"2. L'incarico di segretario generale di camera di commercio viene
conferito, previa apposita procedura comparativa, tra gli iscritti
nell'elenco di cui al comma 4 che abbiano manifestato interesse a
parteciparvi, per una durata non superiore a quattro anni e
confermato per ulteriori due anni per una sola volta in base alla
valutazione della Giunta camerale, senza far ricorso a nuova
procedura comparativa. L'individuazione del segretario generale
avviene sulla base di appositi parametri definiti dal Ministro dello
sviluppo economico, sentita l'Unioncamere, in coerenza con l'articolo
19, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni. L'incarico puo' essere conferito anche in
forma associata ed in regime convenzionale.";
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Il segretario generale, designato dalla Giunta all'esito della
procedura di cui al comma 2, e' nominato dal Ministro dello sviluppo
economico con proprio decreto, che costituisce il provvedimento di
conferimento dell'incarico di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Il
relativo contratto individuale e' sottoscritto dal Presidente della
camera di commercio ed in esso il trattamento economico
corrispondente all'incarico, fermo restando il limite retributivo di
cui all'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e
successive modificazioni, e' definito nell'ambito delle fasce
economiche e dei criteri di applicazione individuati con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita l'Unioncamere,
in conformita' con le disposizioni di cui al contratto collettivo
nazionale applicabile ai dirigenti delle camere di commercio.";
4) al comma 4, l'alinea e' sostituita dalla seguente:
"4. L'elenco da utilizzare per la procedura comparativa di cui al
comma 2 e' formato e tenuto dal Ministero dello sviluppo economico.
Ad esso possono essere iscritti a domanda e previo superamento di
un'apposita selezione nazionale per titoli:";
5) al comma 4, lettera b), dopo la parola: "quinquennio" sono
aggiunte le seguenti: "nell'ultimo decennio";
u) l'articolo 21 (Disposizioni in materia di responsabilita') e'
abrogato;
v) all'articolo 22 (Uso della denominazione "camera di commercio)
il comma 2, e' sostituito dal seguente:
"2. Agli altri organismi che non risultino disciplinati dalla
presente legge e' vietato l'uso della denominazione "camera di
commercio" e di denominazioni ed espressioni che richiamano in modo
equivoco o ingannevole i registri, albi ed elenchi comunque
denominati tenuti dalle camere di commercio ed i relativi obblighi di
iscrizione o pagamento. In caso di inosservanza, si applica una
sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di duemilacinquecento
euro ad un massimo di cinquemila euro. Previa diffida a provvedere al
mutamento di denominazione nei successivi trenta giorni, a tale
mutamento si provvede con decreto del presidente del tribunale
territorialmente competente, con oneri a carico degli
amministratori.";
z) l'articolo 23 (Riordinamento di uffici) e' abrogato;
aa) l'articolo 24 (Disposizioni finali e transitorie) e' abrogato.
Art. 2
(Disposizioni di attuazione)
1. Il decreto di cui all'articolo 4-bis, comma 2-bis, della legge
29 dicembre 1993, n.580, e' adottato entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 3
(Riduzione del numero delle camere di commercio mediante
accorpamento, razionalizzazioni delle sedi e del personale)
1. Entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, l'Unioncamere trasmette al Ministero dello
sviluppo economico una proposta di rideterminazione delle
circoscrizioni territoriali, per ricondurre il numero complessivo
delle camere di commercio entro il limite di 60, tenendo conto dei
seguenti criteri:
a) accorpamento delle camere di commercio nei cui registri delle
imprese siano iscritte o annotate meno di 75.000 imprese e unita'
locali, con altre camere di commercio presenti nella stessa Regione
e, salvo eccezioni motivate, limitrofe, ivi comprese eventuali camere
di commercio nei cui registri delle imprese siano gia' iscritte o
annotate almeno 75.000 imprese e unita' locali, ove non vi siano
altre adeguate soluzioni di accorpamento;
b) salvaguardia della presenza di almeno una camera di commercio in
ciascuna regione, indipendentemente dal numero delle imprese e unita'
locali iscritte o annotate nel registro delle imprese;
c) possibilita' di mantenere una camera di commercio in ogni
provincia autonoma e citta' metropolitana;
d) possibilita' di istituire una camera di commercio tenendo conto
delle specificita' geo-economiche dei territori e delle
circoscrizioni territoriali di confine nei soli casi di comprovata
rispondenza a criteri di efficienza e di equilibrio economico;
e) possibilita' di mantenere le camere di commercio nelle province
montane di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n.
56, nonche' le camere di commercio nei territori montani delle
regioni insulari privi di adeguate infrastrutture e collegamenti
pubblici stradali e ferroviari, nei soli casi di comprovata
rispondenza a criteri di efficienza e di equilibrio economico;
f) necessita' di tener conto degli accorpamenti deliberati alla
data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, nonche'
di quelli approvati con i decreti di cui all'articolo 1, comma 5,
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;
questi ultimi possono essere assoggettati ad ulteriori o diversi
accorpamenti solo ai fini del rispetto del limite di 60 camere di
commercio;
2. La proposta di cui al comma 1 prevede, inoltre:
a) un piano complessivo di razionalizzazione delle sedi delle
singole camere di commercio nonche' delle Unioni regionali, con
individuazione di una sola sede per ciascuna nuova camera di
commercio e con razionalizzazione delle sedi secondarie e delle sedi
distaccate e, in ogni caso, con limitazione degli spazi utilizzati a
quelli strettamente necessari per lo svolgimento dei compiti
istituzionali, anche tenuto conto delle riduzioni e dei trasferimenti
di personale derivanti dagli interventi di razionalizzazione di cui
al comma 3. Nel medesimo piano devono essere, altresi', individuati
le modalita' ed i termini per la dismissione ovvero la locazione a
terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica, delle parti di
patrimonio immobiliare non piu' ritenuto essenziale alle finalita'
istituzionali nel rispetto comunque dell'articolo 12 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni;
b) un piano complessivo di razionalizzazione e riduzione delle
aziende speciali mediante accorpamento o soppressione; in particolare
detto piano dovra' seguire il criterio dell'accorpamento delle
aziende che svolgono compiti simili o che comunque possono essere
svolti in modo coordinato ed efficace da un'unica azienda; in ogni
caso non possono essere istituite nuove aziende speciali, salvo
quelle eventualmente derivanti da accorpamenti di aziende esistenti o
dalla soppressione di unioni regionali.
3. La proposta di cui al comma 1 prevede, infine, sentite le
Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, un piano
complessivo di razionalizzazione organizzativa che contiene, sulla
base delle indicazioni delle Camere di Commercio:
a) il riassetto degli uffici e dei contingenti di personale in
funzione dell'esercizio delle competenze e delle funzioni di cui
all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1993, n. 580.
b) la conseguente rideterminazione delle dotazioni organiche del
personale dirigente e non dirigente, nonche' la rideterminazione
delle risorse finanziarie dei corrispondenti fondi per la
contrattazione collettiva decentrata integrativa.
c) la razionale distribuzione del personale dipendente delle camere
di commercio, con possibilita' di realizzare processi di mobilita'
tra le medesime camere, nel rispetto delle forme di partecipazione
sindacale, prescindendo dal nulla osta da parte della camera cedente.
Nel medesimo piano sono fissati anche i criteri per individuare il
personale soggetto ai suddetti processi di mobilita', nonche'
l'eventuale personale soprannumerario non ricollocabile nell'ambito
delle camere di commercio.
4. Il Ministro dello sviluppo economico, entro i sessanta giorni
successivi al termine di cui al comma 1, con proprio decreto, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, provvede, tenendo conto
della proposta di cui al comma 1, alla rideterminazione delle
circoscrizioni territoriali, all'istituzione delle nuove camere di
commercio, alla soppressione delle camere interessate dal processo di
accorpamento e razionalizzazione ed alle altre determinazioni
conseguenti ai piani di cui ai commi 2 e 3. Il provvedimento di cui
al presente comma e' adottato anche in assenza della proposta di cui
al comma 1, ove sia trascorso inutilmente il termine ivi previsto,
applicando a tal fine i medesimi criteri previsti nei commi 1, 2, 3.
5. Agli accorpamenti disposti ai sensi del comma 4 si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater,
della legge 29 dicembre 1993, n.580.
6. Le camere di commercio, all'esito del piano complessivo di
razionalizzazione organizzativa di cui al comma 3, comunicano
l'elenco dell'eventuale personale in soprannumero al Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e
al Ministero dello sviluppo economico. Il suddetto personale
soprannumerario e' ricollocato, nel rispetto delle modalita' e dei
criteri definiti dal decreto adottato in attuazione dell'articolo 1,
comma 423, della legge 23 dicembre 2014 , n. 190, con le procedure di
cui al comma 7, a valere sul dieci per cento delle facolta' di
assunzione previste dalla normativa vigente per gli anni 2017 e 2018.
Qualora il personale soprannumerario ecceda la soglia prevista dal
periodo precedente, la stessa puo' essere rideterminata con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dello sviluppo economico e di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, al fine si assicurare le esigenze di ricollocamento
dello stesso personale presso le Amministrazioni interessate.
7. Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'elenco di cui al comma
6, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica effettua presso le amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le universita' e gli enti
pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con
esclusione del personale non amministrativo dei settori sicurezza,
difesa, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del settore scuola,
AFAM ed enti di ricerca, una ricognizione dei posti da destinare alla
ricollocazione del personale di cui al comma 6. A tal fine, le
amministrazioni di cui al presente comma comunicano al Dipartimento
della funzione pubblica un numero di posti, con priorita' per quelli
riferiti alle sedi periferiche, nel limite indicato al comma 6 e nel
rispetto della loro dotazione organica. Alle amministrazioni che non
procedono alla suddetta comunicazione e' fatto divieto di assumere
nuovo personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia
contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa e di somministrazione. Il suddetto Dipartimento pubblica
l'elenco dei posti comunicati nel proprio sito istituzionale e
procede alla conseguente assegnazione del personale nell'ambito dei
posti disponibili e con priorita' per le esigenze degli uffici
giudiziari del Ministero della giustizia. E'' fatta salva la
possibilita' dell'applicazione dell'articolo 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da parte delle amministrazioni
diverse da quelle elencate nel primo periodo del presente comma. Al
personale trasferito si applica il trattamento giuridico ed
economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti
collettivi vigenti delle amministrazioni di destinazione.
8. Al 31 dicembre 2019, nel caso in cui il personale di cui al
comma 6 non sia completamente ricollocato all'esito delle procedure
di mobilita' di cui al comma 7, si applicano le disposizioni
dell'articolo 33, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.
9. Fino al completamento delle procedure di mobilita' di cui al
presente articolo, alle camere di commercio e' in ogni caso vietata,
a pena di nullita', l'assunzione o l'impiego di nuovo personale o il
conferimento di incarichi, a qualunque titolo e con qualsiasi
tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa e di somministrazione.
10. Nei riguardi delle unita' di personale soprannumerario delle
camere di commercio, delle unioni regionali e delle aziende speciali
che maturino i requisiti per il pensionamento entro i successivi 3
anni dall'adozione del decreto di cui al comma 4 si puo' procedere,
d'intesa con gli interessati e nei limiti delle risorse finanziarie
indicate nel secondo periodo del presente comma , alla risoluzione
del rapporto di lavoro con l'erogazione di un assegno straordinario,
una tantum in misura corrispondente al 60% del trattamento economico
individuale, fondamentale ed accessorio, escluso il variabile, in
godimento cui si aggiungono i contributi ancora da versare per la
prosecuzione in forma volontaria fino alla maturazione dei requisiti
suddetti. Le misure previste dal precedente periodo sono concesse,
nel limite complessivo di 20 milioni di euro nel triennio, a valere
sulle risorse di un apposito fondo istituito presso l'Unioncamere
alimentato con i versamenti delle disponibilita' di bilancio degli
enti del sistema camerale nell'ambito dei risparmi conseguiti per
effetto dell'attuazione del presente decreto. Con uno o piu' decreti
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita l'Unioncamere, e' quantificato
l'ammontare delle risorse che gli enti del sistema camerale devono
versare annualmente al fondo in relazione agli oneri annuali da
sostenere ed e' determinato il riparto del fondo stesso tra i
predetti enti per le finalita' del presente comma. Con riferimento
alle unita' del personale del presente comma il trattamento di fine
rapporto o di fine servizio comunque denominato e' corrisposto una
volta maturati i requisiti per l'accesso al pensionamento e sulla
base della disciplina vigente in materia di corresponsione del
trattamento medesimo.
11. Le decisioni di cui al comma 10, che comportano il collocamento
in quiescenza, sono adottate previa certificazione del relativo
diritto e della decorrenza ad opera dell'Inps.
Art. 4
(Disposizioni finali e transitorie)
1. Al fine di contemperare l'esigenza di garantire la
sostenibilita' finanziaria anche con riguardo ai progetti in corso
per la promozione dell'attivita' economica all'estero e il
mantenimento dei livelli occupazionali con l'esigenza di riduzione
degli oneri per diritto annuale di cui all'articolo 28, comma 1, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le variazioni del diritto annuale
conseguenti alla rideterminazione annuale del fabbisogno di cui
all'articolo 18, commi 4 e 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
valutate in termini medi ponderati, devono comunque garantire la
riduzione dei relativi importi del 40% per il 2016 e del 50% a
decorrere dal 2017 rispetto a quelli vigenti nel 2014.
2. Ai fini del riassorbimento del personale delle unioni regionali
e delle aziende speciali accorpate o soppresse, che risulti eccedente
all'esito del relativo processo di riorganizzazione, fino al 31
dicembre 2020, e' vietata l'assunzione o l'impiego di nuovo personale
o il conferimento di incarichi, a qualunque titolo e con qualsiasi
tipologia contrattuale, da parte di unioni regionali ed aziende
speciali, fatta eccezione per il suddetto personale eccedente. Per il
personale delle aziende speciali che risulti eccedente all'esito del
relativo processo di riorganizzazione si applicano le disposizioni in
materia di ammortizzatori sociali previste dall'articolo 19, comma 1,
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo
unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, qualora
previsti dalla normativa vigente.
3. Alle modifiche statutarie, ai rinnovi degli organi e
all'adozione dei relativi regolamenti conseguenti all'entrata in
vigore del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, i
termini e i principi di cui alle disposizioni di coordinamento e
transitorie contenute nell'articolo 2 e nell'articolo 3, commi 1, 2,
3, 4 e 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.
4. Le disposizioni dell'articolo 10, comma 1, della legge 29
dicembre 1993, n. 580, si applicano alle nuove camere di commercio
istituite a seguito di accorpamento a decorrere dal primo rinnovo dei
loro consigli successivo alla loro costituzione. Le camere di
commercio costituite a seguito di accorpamento anche anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente decreto possono prevedere
nei propri statuti norme transitorie utili a consentire, anche
anteriormente al primo rinnovo successivo dei loro consigli,
l'anticipazione degli effetti delle nuove disposizioni introdotte in
attuazione del presente decreto al fine di garantire la
rappresentanza equilibrata nel consiglio delle rispettive basi
associative, almeno per i settori che hanno in tale organo piu' di un
rappresentante.
5. Ferma restando l'applicazione del decreto legislativo 19 agosto
2016, n.175, recante il testo unico in materia di societa' a
partecipazione pubblica, gli atti di dismissione e razionalizzazione
delle partecipazioni societarie adottati dalle camere di commercio e
da Unioncamere sono trasmessi anche al Ministero dello sviluppo
economico, che ne verifica la corrispondenza alle disposizioni della
legge 29 dicembre 1993, n. 580. Ove non ne verifichi la
corrispondenza, il Ministero dello sviluppo economico, entro trenta
giorni, puo' chiedere l'adeguamento fissando un termine non superiore
a trenta giorni. Decorso inutilmente tale ultimo termine, lo stesso
Ministero adotta i suddetti provvedimenti in via sostitutiva.
6. Una copia dei provvedimenti conclusivi di procedimenti
amministrativi concernenti attivita' d'impresa adottati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto
e' inviata, con modalita' informatica ovvero telematicamente, a cura
dei responsabili di tali procedimenti, alla camera di commercio nella
cui circoscrizione l'impresa ha sede per il loro inserimento nel
fascicolo informatico d'impresa di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera b). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico
emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, entro centottanta giorni
dalla data entrata in vigore del presente decreto, sentite le
amministrazioni interessate, sono individuati, secondo principi di
gradualita' e sostenibilita', i termini e le modalita' operative di
attuazione della disposizione di cui al primo periodo, nonche' le
modalita' ed i limiti con cui le relative informazioni sono rese
disponibili per i soggetti pubblici e privati interessati.
Art. 5
(Abrogazioni)
1. Alla legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica
utilita'" sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, comma 24, lettera. b) e' soppresso il seguente
periodo ", ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge
29 dicembre 1993, n. 580.";
2. Alla legge 18 giugno 1998, n. 192, recante "Disciplina della
subfornitura nelle attivita' produttive", l'articolo 10 e' abrogato;
3. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 61, comma 6, primo periodo, sono soppresse le
seguenti parole "e delle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura.".
4. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il
codice del consumo, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 37, comma 1 sono soppresse le seguenti parole: "e
le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura";
b) all'articolo 37-bis, comma 1, sono soppresse le seguenti parole:
"e le camere di commercio interessate o loro unioni,";
c) all'articolo 37-bis, comma 5, primo periodo sono soppresse le
seguenti parole: "e le camere di commercio interessate o loro
unioni";
d) all'articolo 37-bis, comma 5, secondo periodo sono soppresse le
seguenti parole: "nonche' le camere di commercio interessate o loro
unioni";
5. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, recante la "Delega al Governo
per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa", sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all'articolo 2, il comma 2-bis) e' abrogato.
6. Al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, recante
"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini", sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all'articolo 14 gli ultimi due periodi del comma 5 sono
soppressi.
7. Al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 recante la
"Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53
della legge 23 luglio 2009, n. 99", sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all'articolo 3, i commi 6 e 7 sono abrogati.
8. Al decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413,
recante il "Regolamento recante norme per l'istituzione ed il
funzionamento del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit", sono
apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 sono soppresse le
seguenti parole: "anche eventualmente tramite collaborazione delle
camere di commercio, industria e artigianato,";
b) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 sono soppresse le
seguenti parole: "e eventualmente anche avvalendosi della
collaborazione delle camere di commercio, industria e artigianato,".
Art. 6
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti
dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito di sigillo di Stato, sara' inserito
nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 25 novembre 2016
MATTARELLA
Padoan, il Ministro supplente ex
articolo 8, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400
Calenda, Ministro dello sviluppo
economico
Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione
Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando