Data: 2016-11-25 18:10:43

Conferenza di servizi semplificata e termine perentorio

Con riferimento all'art. 14 bis della L. 241/90, così come modificato dal D. Lgs. 127/2016, si chiede un vostro cortese parere in merito al significato del termine perentorio a disposizione delle varie amministrazioni per rendere le determinazioni di competenza (c. 2 lettera c). In particolare, secondo voi, è da considerare unico, e quindi coincidente con il termine più ampio, oppure è da ritenere diverso da amministrazione ad amministrazione in base alla specifica normativa/disposizione di settore qualora da queste sia previsto un termine inferiore? Io propendo per la seconda ipotesi… altrimenti non riesco a spiegarmi il riferimento alle disposizioni di legge o ai provvedimenti di cui all'art. 2 della stessa L. 241/1990.
Riporto l’articolo e un esempio

La conferenza è indetta dall'amministrazione procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. A tal fine l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate:
a) l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;
b) il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
c) il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni;
d) la data della eventuale riunione in modalità sincrona di cui all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c), fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

Esempio: Istanza di permesso di costruire (termine di procedimento 90 gg ex DPR 380/2001) con contestuale richiesta di approvazione del piano aziendale per l’edificazione in zona agricola da parte dell’autorità competente (AVEPA, Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, termine di procedimento 60 gg, fissato dalla stessa mediante apposito decreto) e autorizzazione paesaggistica ordinaria (termine di procedimento ex art. 146 del D.lgs 42/2004, che però, all’interno della conferenza asincrona, non potrà superare i 90 gg). Poiché infatti nell’esempio è coinvolta un’amministrazione preposta alla tutela paesaggistico-territoriale il termine unico è di 90 gg per tutti e tre gli enti coinvolti (Comune, AVEPA, Soprintendenza). Si debbono tuttavia tenere separati i termini per i singoli endoprocedimenti (quindi per l’AVEPA 60 giorni e sempre 45 per la soprintendenza) con conseguenti diversi momenti di formazione del silenzio assenso ai sensi del comma 4?
La lettera c prevede infatti che si applichi un termine diverso eventualmente previsto da disposizioni di legge o da provvedimenti di cui all'art. 2 della medesima.

Spero che il quesito sia sufficientemente chiaro. Saluti e grazie

riferimento id:37488

Data: 2016-11-25 19:00:30

Re:Conferenza di servizi semplificata e termine perentorio

Il quesito lo hai formulato PERFETTAMENTE ... è l'intreccio delle disposizioni (il cosiddetto "combinato disposto") che rende difficile seguire i passaggi.
Provo a sintetizzarli così:

1) la conferenza di servizi è un modulo procedurale di SEMPLIFICAZIONE
2) le sue disposizioni NON POSSONO aggravare il procedimento originario
3) quantomeno in relazione ad eventuale forme di silenzio-assenso

QUINDI:
Fermo restando il termine massimo del procedimento che passa a 45 o 90 giorni a seconda della presenza di "enti qualificati" .... se alcuni degli endoprocedimenti sono soggetti a silenzio assenso che si forma in un termine inferiore, tale silenzio-assenso vale anche all'interno della conferenza.

Ciò detto, resta inteso che la conferenza potrebbe prendere atto del silenzio ed allo stesso tempo "ANNULLARLO" prima della conclusione finale.
Pertanto ... in realtà ... potremmo avere anche una sotto-fase di comunicazione di annullamento del silenzio formatosi su alcuni endoprocedimenti.

TUTTO CIO' per essere "pignoli" .... IN PRATICA vedo difficile che un interessato possa far valere il silenzio parziale endoprocedimentale.

riferimento id:37488

Data: 2016-11-28 08:57:20

Re:Conferenza di servizi semplificata e termine perentorio

Quindi per dissipare gli ultimi dubbi…
Nel caso di permesso di costruire (termine ordinario di procedimento ex DPR 380 90 gg)  con parere dell’ulss (30 gg) e autorizzazione paesaggistica semplificata (60 gg) il termine ai sensi dell’art. 14 bis c. 2 l. c) della L. 241/90 è di 60 giorni con termine per la formazione del silenzio assenso da parte dell’Ulss di 30.
Giusto??? ;D

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Data: 2016-11-28 10:48:31

Re:Conferenza di servizi semplificata e termine perentorio


Quindi per dissipare gli ultimi dubbi…
Nel caso di permesso di costruire (termine ordinario di procedimento ex DPR 380 90 gg)  con parere dell’ulss (30 gg) e autorizzazione paesaggistica semplificata (60 gg) il termine ai sensi dell’art. 14 bis c. 2 l. c) della L. 241/90 è di 60 giorni con termine per la formazione del silenzio assenso da parte dell’Ulss di 30.
Giusto??? ;D
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[b]PRECISAZIONI OPPORTUNE:[/b]
Il silenzio assenso vale per i titoli abilitativi, non per i pareri. Quindi il parere di un soggetto chiamato ad esprimersi in conferenza avrà come limite massimo quello del procedimento a cui si riferisce.
Nel caso descritti pertanto la conferenza dura 90 giorni, la ASL potrà esprimersi sul permesso di costruire entro tale termine (non decade nei 30 giorni) ed anche la paesaggistica (non formandosi il silenzio assenso) di fatto durerà 90 giorni .....

Purtroppo le interrelazioni fra pareri, endoprocedimenti e conferenza di servizi portano a "paradossi" e singolari applicazioni.

IN LINEA GENERALE si ribadisce che:
1) se un endoprocedimento soggiace a silenzio assenso questo si forma anche se siamo nell'ambito della conferenza di servizi
2) i pareri non sono soggetti a silenzio assenso (fermo restando che la mancata espressione o l'espressione non idonea in base alla L. 241 equivalgono ad assenso incondizionato)
3) il procedimento "più lungo" determina la durata della conferenza ed il termine oltre il quale si va in conferenza sincrona

riferimento id:37488

Data: 2016-11-29 08:45:39

Re:Conferenza di servizi semplificata e termine perentorio

Ok tutto chiaro...ma perché 90 giorni e non 60 se l'autorizzazione paesaggistica è semplificata?

riferimento id:37488

Data: 2016-12-01 07:51:21

Re:Conferenza di servizi semplificata e termine perentorio


Ok tutto chiaro...ma perché 90 giorni e non 60 se l'autorizzazione paesaggistica è semplificata?
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Per il permesso di costruire ... con il termine ordinario di 90 giorni

riferimento id:37488

Data: 2016-12-06 15:41:05

Re:Conferenza di servizi semplificata e termine perentorio

Siccome l’art. 14-bis, comma 2 lettera C stabilisce che “[i]Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni[/i]”, io capisco che [b]solo se vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale etc. il termine è di 90 giorni[/b], [b][u]salvo[/u][/b] tuttavia il caso [b]che vi siano [u]disposizioni di legge o di provvedimento che prevedano un termine diverso[/u][/b]. Nel mio esempio ho una autorizzazione paesaggistica semplificata che, per disposizione di legge (D.lgs 42/2004, art. 146, co. 9 e DPR 139/2010), va a 60 giorni. E’ quindi, secondo voi, errato ricondurre a questo termine di 60 giorni il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni, permesso di costruire incluso?

riferimento id:37488

Data: 2016-12-07 08:34:38

Re:Conferenza di servizi semplificata e termine perentorio


Siccome l’art. 14-bis, comma 2 lettera C stabilisce che “[i]Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni[/i]”, io capisco che [b]solo se vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale etc. il termine è di 90 giorni[/b], [b][u]salvo[/u][/b] tuttavia il caso [b]che vi siano [u]disposizioni di legge o di provvedimento che prevedano un termine diverso[/u][/b]. Nel mio esempio ho una autorizzazione paesaggistica semplificata che, per disposizione di legge (D.lgs 42/2004, art. 146, co. 9 e DPR 139/2010), va a 60 giorni. E’ quindi, secondo voi, errato ricondurre a questo termine di 60 giorni il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni, permesso di costruire incluso?
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La questione è DIBATTUTA e non è possibile fornire una INDICAZIONE CERTA, UNIVOCA in quanto le soluzioni interpretative potrebbero essere:

[b]90 giorni: [/b]siccome la materia è comunque "paesaggistica" (a prescindere dal carattere semplificato della procedura) si rientra nei 90 giorni indicati dalla L. 241/1990

[b]60 giorni:[/b] poichè la materia rientra fra quelle "tutelate" ma il procedimento è di esclusiva competenza comunale si applica il termine previsto dalla normativa speciale

****************
Poichè il termine è comunque un termine MASSIMO, in via cautelativa, suggeriamo di far riferimento alla prima soluzione interpretativa considerato che il legislatore, in più occasioni, prevede misure di "tutela" degli interessi sovraordinati (tutela paesaggistica) a prescindere dal soggetto coinvolto.
Questa soluzione riduce al minimo i profili di ricorso e contenzioso e appare ragionevole (anche se non chiara ed univoca, lo ammettiamo) alla luce delle citate disposizioni.
Ovviamente, se avete già avviato il procedimento indicando il termine di 60 giorni NON RITENIAMO che dobbiate avere timori eccessivi anche se, suggeriamo, una volta che risulti attivato un eventuale nuovo procedimento, di adottare una disposizione interpretativaz (magari in occasione del recepimento del DLGS 222/2016 per chiarire la questione in modo univoco).

Ci impegnamo a fare ulteriori approfondimenti che vi segnaleremo non appena disponibili sia in questo post che nella apposita sezione del FORUM.

Grazie

riferimento id:37488

Data: 2016-12-07 16:50:37

Re:Conferenza di servizi semplificata e termine perentorio

Abbiamo messo 90! In attesa di approfondimenti, ringraziamo per il vostro supporto, sempre molto argomentato  :D. Saluti cordiali

riferimento id:37488

Data: 2016-12-07 19:14:39

Re:Conferenza di servizi semplificata e termine perentorio


Abbiamo messo 90! In attesa di approfondimenti, ringraziamo per il vostro supporto, sempre molto argomentato  :D. Saluti cordiali
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OTTIMO, avendo messo 90 giorni avete adottato la soluzione, fra le due, in questa fase più coerente con il dato normativo, in assenza di orientamenti giurisprudenziali o specifiche regionali.

Monitoriamo l'attuazione e facciamo gli approfondimenti.

BUON LAVORO

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