Buonasera,
mi risulta che, al fine del collaudo di un'attivita' produttiva, quanto stabilito dal'art. 9 DPR 447/1998 (e cioe' che, le strutture e gli impianti sono collaudati da professionisti o da altri soggetti abilitati dalla normativa vigente, diversi dal progettista dell'impianto e dal direttore dei lavori e non collegati professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, all'impresa, che ne attestano la conformità al progetto approvato, l'agibilità e l'immediata operatività) non sia piu' in vigore in quanto espressamente abrogato dal DPR 160/2010.
Cio' significa che il collaudo dell'attivita' puo' essere eseguito dal progettista dell'impianto e dal direttore dei lavori?
Grazie
Buonasera,
mi risulta che, al fine del collaudo di un'attivita' produttiva, quanto stabilito dal'art. 9 DPR 447/1998 (e cioe' che, le strutture e gli impianti sono collaudati da professionisti o da altri soggetti abilitati dalla normativa vigente, diversi dal progettista dell'impianto e dal direttore dei lavori e non collegati professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, all'impresa, che ne attestano la conformità al progetto approvato, l'agibilità e l'immediata operatività) non sia piu' in vigore in quanto espressamente abrogato dal DPR 160/2010.
Cio' significa che il collaudo dell'attivita' puo' essere eseguito dal progettista dell'impianto e dal direttore dei lavori?
Grazie
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CONFERMIAMO.
E' stata tolta la citata incompatibilità.