L'art. 50 della L.R. 40/2009 nell'elenco dei certificati per i quali è abolito l'obbligo della presentazione non prevede espressamente quello per guida ambientale. Mi sembrava però di aver letto che tale abolizione riguardava anche tale attività ma non riesco a ritrovare niente. Secondo voi occorre ancora? Grazie
riferimento id:37482[size=14pt][color=red][b]Abrogato con l.r. 11 dicembre 2012, n. 74, art. 3[/b][/color][/size]
[b]Legge regionale 11 dicembre 2012, n. 74
Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) in attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.[/b]
Art. 3
- Modifiche all’articolo 119 della l.r. 42/2000
1. Il comma 6 dell’articolo 119 della l.r. 42/2000 è abrogato.
[b]Legge regionale 23 marzo 2000, n. 42
Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo.[/b]
Art. 119
- Requisiti e obblighi per l’esercizio dell’attività
1. Per l’esercizio della professione è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di scuola media superiore;
b) abilitazione all'esercizio della professione, conseguita mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale e il superamento dell'esame, di cui all'articolo 121 ovvero abilitazione conseguita in altra regione o Stato membro della Unione europea ovvero abilitazione tecnica di accompagnatore di media montagna di cui all'Sito esternoarticolo 22 della legge 2 gennaio 1986, n. 6 (Ordinamento della professione di guida alpina), limitatamente alla specialità escursionistica;(64)
b bis) titolo di studio universitario tra quelli indicati con regolamento regionale e superamento dell'esame, di cui all'articolo 121; il possesso del titolo di studio universitario sostituisce la frequenza del corso di cui alla lettera b).(65)
c) idoneità psico-fisica all’esercizio della professione attestata da certificato rilasciato dalla Azienda unità sanitaria locale del Comune di residenza;
d) assenza di condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
2. È inoltre necessario che sia stato assolto l’obbligo della stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle visite, con massimale non inferiore a quello stabilito con deliberazione della Giunta regionale.
3. L'esercizio della professione di guida ambientale nella specialità prescelta è soggetto a SCIA da presentarsi, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per il territorio nel quale si intende iniziare l'attività.(196)
4. Abrogato. (197)
5. Il Comune, accertata l’esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede, ai fini della tutela dell’utente, al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografiasecondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura regionale. (66)
6. Abrogato. (67)
7. Abrogato. (198)
Con la modifica alla L.R. sembra però che il certificato dell'ASL sia ancora necessario per l'inizio dell'attività e non più richiesto per il proseguimento dell'attività? E' corretto? Grazie
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