Il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, ora approvato in via definitiva anche dal Senato, introduce delle novità in tema di cedolare secca.
Ricordiamo che la cedolare secca è un particolare regime sostitutivo d'imposta, applicabile in tema di locazioni di immobili abitativi per fine abitativo, da parte di privati, che consente di poter usufruire di un'imposta sostitutiva sui redditi derivante da locazione, con un'aliquota del 21% o del 10% in caso di particolari agevolazioni.
Si tratta di un regime opzionale, di solito prescelto all'atto della registrazione del contratto, con la compilazione e trasmissione all’agenzia delle Entrate del modello RLI. Tuttavia, per essere efficace, è necessaria che la scelta in sede di registrazione sia preceduta da una raccomandata all’inquilino con la quale si comunica la rinuncia agli aggiornamenti contrattuali (come ad esempio gli aumenti ISTAT) per tutta la durata di efficacia dell’opzione.
Si riteneva inoltre che la comunicazione della scelta del regime della cedolare secca dovesse essere reiterata anche in caso di proroga del contratto di locazione (al termine di questo, o alle scadenze intermedie dei primi 4 o 3 anni, rispettivamente per i contratti 4+4 e 3+2), a pena di decadere dai benefici previsti dal regime della cedolare.
Proprio su quest'ultimo punto interviene il D.L. Fiscale, modificando l'art. 3 comma 3 del D. Lgs. 23/2011, prevedendo che "[i]La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto non comporta la revoca dell'opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi. In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di
locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, si applica la sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorn[/i]i".
Quindi, in base alla nuova disciplina emerge che:
- [u][b]la mancata comunicazione delle proroga del contratto[/b][/u] (che ricordiamo, dal punto di vista civilistico non è necessaria, in quanto il contratto di locazione si rinnova tacitamente in assenza di disdetta) [u][b]non determina la revoca dell'opzione[/b][/u], in presenza di un comportamento che indichi tale volontà, concretizzato da: a) pagamento della cedolare alle scadenze previste; b) indicazione dei redditi da cedolare in dichiarazione;
- in caso di mancata comunicazione si applica però una sanzione di 100 euro, ridotta a 50 se comunicazione è presentata con un ritardo non superiore a 30 giorni.