[size=14pt][b]DECRETO FISCALE 2017 - approvato definitivamente il 24/11/2016 - APPROFONDIMENTI[/b][/size]
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[b]D.L. n. 193 del 2016: Disposizioni fiscali e altre misure di finanziamento[/b]
Contenuto
[b]Scioglimento di Equitalia e istituzione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione[/b]
In primo luogo, l'articolo 1 dispone - a decorrere dal 1° luglio 2017 - lo scioglimento di Equitalia (ad esclusione di Equitalia Giustizia) di e l'istituzione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico economico sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze.
A seguito delle modifiche parlamentari, per il personale trasferito al nuovo ente - incluso quello a tempo determinato fino a scadenza - non è più richiesto il superamento di una procedura di selezione e verifica delle competenze; si prevede invece la ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dell'ente stesso (comma 9). Inoltre, si limita ai soli contratti di lavoro subordinato il divieto di assunzione posto per le società del gruppo Equitalia. (comma 1).
Si consente al nuovo ente di svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali di comuni, province e relative società partecipate (comma 3).
Si pongono le basi affinché lo sia elaborato anche nell'ottica di un nuovo modello di remunerazione dell'agente della riscossione (comma 5).
Viene precisato che nel rapporto coi contribuenti il nuovo ente deve conformarsi ai principi dello Statuto del contribuente, tra cui quelli della trasparenza, della leale collaborazione e della tutela di affidamento e buona fede, nonché agli obiettivi di cooperazione rafforzata tra fisco e contribuente individuati dalla legge di delega fiscale (comma 5).
Si chiarisce che l'atto aggiuntivo alla convenzione tra il MEF e l'Agenzia delle entrate, nell'individuare le modalità di miglioramento del rapporto tra fisco e contribuente, deve altresì seguire criteri di trasparenza, che consentano di risalire con certezza al debito originario. A tal fine è possibile istituire uno sportello unico telematico per l'assistenza e l'erogazione di servizi ai contribuenti (comma 13, lettera h)). A tutela di questi principi, si introduce, da una parte, il parere parlamentare sul predetto atto aggiuntivo (comma 13-bis) e, dall'altra, l'obbligo per nuovo ente di redigere una relazione annuale sui risultati conseguiti in materia di riscossione da trasmettere all'Agenzia e al MEF al fine di migliorare le procedure di riscossione (comma 14-bis).
Per garantire la funzionalità delle agenzie fiscali nelle more dell'espletamento delle relative procedure concorsuali, si proroga al 30 settembre 2017 (superando la precedente data del 31 dicembre 2016) il termine di scadenza delle deleghe di funzioni dirigenziali attribuibili ai funzionari delle Agenzie fiscali con specifiche qualifiche ed anni di esperienza, per garantire la continuità operativa degli uffici.
[b]La riscossione degli enti locali[/b]
La riscossione delle entrate locali tramite Equitalia è prorogata al 30 giugno 2017. Gli enti locali possono deliberare dal 1° luglio 2017 l'affidamento al nuovo ente delle attività anche di accertamento e liquidazione delle proprie entrate, oltre che della riscossione; si precisa che detta attività è riferita anche alle entrate delle società partecipate dagli enti locali (articolo 2).
[b]Generalizzazione dell'ingiunzione di pagamento ai fini dell'avvio della riscossione coattiva[/b]
Il nuovo articolo 2-bis prevede che il pagamento spontaneo delle entrate degli enti locali è effettuato sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore ovvero mediante F24, anche attraverso strumenti di pagamento elettronici. Restano ferme le modalità di versamento previste per l'IMU e la TASI. Per le entrate diverse dal quelle tributarie il versamento è effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria o tramite strumenti di pagamento elettronici.
[b]Le banche dati[/b]
L'Agenzia delle entrate può utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali è autorizzata ad accedere anche ai fini dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale. Si consente inoltre all'Agenzia di acquisire le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego presenti nelle banche dati dell'Inps, per l'attivazione mirata delle norme relative al pignoramento di stipendi, salari o altre indennità. Il nuovo ente Agenzia delle entrate-Riscossione può accedere alle medesime informazioni per le attività di riscossione. (articolo 3).
[b]Recupero dell'evasione[/b]
È abrogata, dal 1° gennaio 2017, la comunicazione dell'elenco clienti e fornitori (spesometro) per i soggetti passivi IVA. Al suo posto sono introdotti due nuovi adempimenti da effettuare telematicamente ogni tre mesi: la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute e la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti le informazioni relative ai dati comunicati, segnalando eventuali incoerenze anche con riferimento ai versamenti effettuati. In tal caso il contribuente può fornire chiarimenti, segnalare eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi del ravvedimento operoso. I tempi i recupero delle somme si riducono in quanto l'Agenzia effettua tali controlli anche prima della presentazione della dichiarazione annuale.
Nel corso dell'esame parlamentare sono stati corretti i termini per la trasmissione delle comunicazioni dei dati delle fatture: quella relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre (in luogo del 31 agosto) e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio (e non 28 febbraio). Per il primo anno di applicazione si prevede che la comunicazione relativa al primo semestre è effettuata entro il 25 luglio 2017. Si anticipa di un anno la soppressione dell'adempimento relativo alla comunicazione delle operazioni intercorse con operatori economici situati in Paesi c.d. black list (co. 1, articolo 21, co. 1, 4 e 5). Sono esonerati da tali adempimenti i produttori agricoli esentati dal versamento dell'IVA (co. 1, articolo 21).
Sono stabilite modalità di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione, anche con ricorso ad adeguati strumenti tecnologici (co. 1, articolo 21, co. 3).
A favore dei soggetti in attività nel 2017 con un volume d'affari non superiore a euro 50.000 è riconosciuto un credito d'imposta di 100 euro per l'adeguamento tecnologico finalizzato all'effettuazione delle comunicazioni dei dati delle fatture e delle comunicazioni IVA periodiche. A favore dei soggetti che hanno esercitato l'opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri il credito è incrementato di 50 euro. Sono previste specifiche sanzioni non penali in caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione delle fatture e dei dati delle liquidazioni.
Si estende la possibilità di usufruire del credito d'imposta per l'adeguamento tecnologico anche a coloro che esercitano l'opzione per la fatturazione elettronica tra privati. Si attribuisce un ulteriore credito d'imposta di 50 euro - per un solo anno - a favore di coloro che esercitano l'opzione per la trasmissione attraverso il Sistema di interscambio.
Sono ridotte le sanzioni amministrative applicabili in caso di violazione delle norme in materia di comunicazione dei dati delle fatture e dei dati delle liquidazioni. (comma 3).
Contestualmente sono eliminati alcuni adempimenti: oltre allo spesometro, la comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, la presentazione all'Agenzia delle dogane degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, la comunicazione delle operazioni intercorse con operatori economici situati in Paesi c.d. black list. La dichiarazione annuale IVA, a decorrere dal 2017, deve essere presentata nel periodo tra il 1° febbraio e il 30 aprile.
Viene modificata la modalità di calcolo dell'aggio a favore dei rivenditori di valori bollati, includendo nel calcolo, dal 1° gennaio 2017, anche i valori bollati riscossi con modalità telematiche (comma 6, lettera a-bis).
I termini di decadenza per gli accertamenti in tema di imposta sui redditi e di IVA sono ridotti di due anni, in luogo di un anno, in caso di trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati e dei corrispettivi. (comma 6, lettera a-ter).
Viene differenziato il regime dell'IVA dovuta nel caso di estrazione di beni da un deposito fiscale, chiarendo che, ove il bene sia stato introdotto in deposito previa prestazione di garanzia, l'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione, sempre dietro prestazione di garanzia. Sono apportate le conseguenti modifiche alla disciplina delle comunicazioni al gestore del deposito IVA. Si chiarisce che la violazione degli obblighi di legge sull'estrazione dei beni dal deposito è valutata ai fini della revoca dell'autorizzazione all'esercizio del deposito fiscale ovvero dell'abilitazione del gestore del deposito IVA (comma 7).
È esteso agli anni 2018 e 2019 l'incentivo previsto per la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario pari al 100 per cento del riscosso (comma 8-bis) (articolo 4).
[b]Tax free shopping[/b]
Il nuovo articolo 4-bis disciplina l'emissione elettronica delle fatture per il tax free shopping.
[b]Modifiche al Testo unico accise[/b]
L'articolo 4-ter introduce numerose novità in tema di accise, tra le quali ricordo la possibilità di rateizzare l'accisa dovuta dal gestore del deposito fiscale, ove questi si trovi in condizioni oggettive e temporanee di difficoltà economica (modifiche all'articolo 3 TUA) (lettera a)); l'estensione dei rimborsi d'accisa (articolo 14 TUA) anche alle richieste concernenti le agevolazioni accordate sotto forma di restituzione di quanto versato, ovvero con altra modalità; l'aumento da 10,32 a 30 euro dell'importo al di sotto del quale non si procede a rimborso (lettera b)). Sono istituite forme di contraddittorio con il contribuente (lettera d)).
Si introduce una specifica misura di accisa per il gasolio commerciale usato come carburante (introdotto articolo 24-ter TUA) che viene assoggettato a imposta con aliquota paria a 403,22 euro per mille litri (introdotto numero 4-bis, tabella A allegata al Testo Unico Accise, lettera o)).
Sono modificate le norme sul deposito e sulla circolazione di prodotti energetici assoggettati ad accisa (articolo 25 TUA). i (lettera g)).
Viene chiarito che alcol e bevande alcoliche sono esenti dall'accisa - una volta denaturati con prodotti approvati dall'amministrazione finanziaria - non solo quando sono impiegati nella fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano alimentare, ma anche se sono utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante (articolo 27 TUA, lettera h)).
Viene sostanzialmente innovato il regime di deposito fiscale di alcol e di bevande alcoliche (articolo 28 TUA), chiarendo che la produzione e la fabbricazione degli alcolici sono effettuate in regime di deposito fiscale.
Sono modificate le disposizioni in tema di accertamento dell'accisa sulla birra (articolo 35 TUA). Viene ampliato il novero dei piccoli birrifici che possono stipulare convenzioni di abbonamento con l'Amministrazione finanziaria, valevoli per un anno, con corresponsione dell'accisa convenuta in due rate semestrali anticipate. (lettera l)).
Per quanto riguarda invece il vino (che, si ricorda, in Italia si produce ad accisa zero), sono chiariti gli obblighi documentali, di tracciamento e di contabilità che si applicano (articolo 37 TUA) in vigenza di aliquota zero (lettere m e n)).
[b]Dichiarazione integrativa a favore[/b]
La possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione integrativa a favore (Irpef, Irap, sostituti d'imposta) è estesa (articolo 5) anche oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. In tal caso il credito che dovesse emergere dalla dichiarazione presentata oltre detto termine potrà essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni ridotte. La dichiarazione annuale IVA può essere integrata in senso favorevole entro i termini previsti per l'accertamento. Tra i soggetti ammessi all'utilizzo in compensazione, in caso di dichiarazione integrativa IVA, sono inclusi i produttori agricoli (comma 1).
La riduzione della sanzione in caso di ravvedimento e di regolarizzazione degli errori e delle omissioni, per determinate ipotesi, viene estesa anche ai tributi doganali ed alle accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. (comma 1-bis).
Si modifica la disciplina relativa allo scomputo dall'imposta delle ritenute alla fonte a titolo d'acconto e sui redditi sottoposti a tassazione separata. In particolare, per le ritenute operate nell'anno successivo a quello di competenza dei redditi ma anteriormente alla presentazione della dichiarazione, si consente di scegliere se scomputarle dall'imposta relativa al periodo di competenza dei redditi, ovvero dall'imposta dovuta nel periodo di imposta nel quale le ritenute sono state operate (comma 2-bis).
[b]Definizione delle controversie in materia di accise e di IVA[/b]
L'articolo 5-bis autorizza l'Agenzia delle Dogane a definire con transazioni, entro il 30 settembre 2017, le liti fiscali pendenti, aventi ad oggetto il recupero dell'accisa su prodotti energetici, alcol e bevande alcoliche. Le imposte oggetto del contenzioso devono riferirsi a fatti verificatisi anteriormente al 1° aprile 2010. La pretesa tributaria è estinta pagando almeno il venti per cento dell'accisa e della relativa imposta sul valore aggiunto. Sono esclusi interessi, indennità di mora e sanzioni. Il pagamento può essere effettuato in un massimo di sette rate annuali.
[b]Definizione agevolata[/b]
È prevista (articolo 6) la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2016. Aderendo alla procedura il contribuente può pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione. Non sono dovute dunque le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali. Il pagamento può avvenire in un'unica rata o in un massimo di quattro rate. A tal fine dovrà essere presentata un'apposita dichiarazione con la quale si manifesta la volontà di avvalersi della definizione agevolata. L'agente della riscossione comunica gli importi dovuti a ciascun contribuente che presenti la relativa istanza.
Nel corso dell'esame parlamentare, è stato stabilito che il pagamento sia in ogni caso dilazionato in rate. In ogni caso il settanta per cento delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017 e il restante trenta per cento nell'anno 2018 (comma 1). Viene prorogato il termine per presentare la dichiarazione che consente di accedere all'agevolazione, fissato nel 31 marzo 2017 (in luogo del 22 gennaio) chiarendo che entro la medesima data è possibile integrare la dichiarazione già presentata (comma 2). Si fissa al 31 maggio 2017 il termine entro cui l'agente della riscossione comunica ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, il numero e la scadenza delle rate. Vengono specificate le date di scadenza delle singole rate con riferimento a ciascuno dei due anni 2017 e 2018 (comma 3). Si precisa quali informazioni devono essere fornite dagli agenti della riscossione ai debitori, e in quali sedi, per individuare i carichi definibili; si dispone che entro il 28 febbraio 2017 l'agente della riscossione comunichi al debitore per quali carichi – affidati nel 2016 – non risulti ancora notificata la cartella di pagamento, l'avviso di accertamento o di addebito (quest'ultimo con riferimento ai crediti previdenziali) (commi 3-bise 3-ter). E' introdotta una specifica disciplina per i carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione, che possono essere rateizzati (comma 4-bis). La domanda di definizione agevolata consente di sospendere, fino alla scadenza della prima o dell'unica rata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni. (comma 5).
Nella definizione agevolata sono altresì inclusi i carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento (commi 9-bis e 9-ter). Si chiarisce poi l'esclusione, nel novero dei carichi definibili con modalità agevolata, delle altre sanzioni, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali. Per le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada la definizione agevolata è limitata agli interessi, ivi compresi quelli per ritardato pagamento (comma 10 e 11).
Si posticipa dal 31 dicembre 2018 al 30 giugno 2019 il termine entro il quale l'agente della riscossione trasmette agli enti creditori l'elenco dei debitori che hanno esercitato la facoltà di definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento (comma 12).
Si estende alle quote affidate agli agenti della riscossione fino al 31 dicembre 2015, la previsione secondo la quale le comunicazioni di inesigibilità anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi di Equitalia, sono presentate entro il 31 dicembre 2019 (e non più entro il 2017) (comma 12-bis).
Viene infine specificato che la definizione agevolata può riguardare anche il singolo carico iscritto a ruolo o affidato (comma 13-bis) (articolo 7).
[b]Rappresentanza e assistenza dei contribuenti[/b]
Con l'articolo 6-bis si consente anche ai tributaristi o consulenti tributari certificati e qualificati ai sensi della legge sulle professioni non organizzate di svolgere la rappresentanza e fornire assistenza ai contribuenti innanzi agli uffici dell'Amministrazione finanziaria.
[b]Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali[/b]
L'articolo 6-ter estende la possibilità di introdurre la definizione agevolata con l'esclusione delle sanzioni delle entrate regionali e degli enti locali, demandando ai relativi enti la disciplina di attuazione. Gli enti territoriali devono darne notizia mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale. Anche in tale caso è ammessa la rateizzazione, che non può superare il 30 settembre 2018.
[b]Riapertura dei termini della voluntary discolsure[/b]
Sono riaperti i termini per esperire la procedura di voluntary disclosure in una finestra temporale che va dal 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame) al 31 luglio 2017. Essa trova applicazione, sia per l'emersione di attività estere, sia per le violazioni dichiarative relative a imposte erariali.
Le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30 settembre 2016. Analogamente alle norme varate nel 2014, le disposizioni prevedono lo slittamento dei termini di decadenza per l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA, nonché di contestazione delle sanzioni.
Per le attività e gli investimenti esteri oggetto della nuova procedura è possibile usufruire di un esonero dagli obblighi dichiarativi, limitatamente al 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria, purché tali informazioni siano analiticamente illustrate nella relazione di accompagnamento all'istanza di voluntary disclosure e purché si versi in unica soluzione (entro il 30 settembre 2017) quanto dovuto a titolo di imposte, interessi e sanzioni.
Si chiarisce la non punibilità delle condotte di autoriciclaggio se commesse in relazione a specifici delitti tributari fino al versamento delle somme dovute per accedere alla procedura.
Rispetto alla voluntary disclosure disciplinata nel 2014, si prevede una diversa procedura: il contribuente provvede spontaneamente a versare in unica soluzione (entro il 30 settembre 2017) o in un massimo di tre rate (di cui la prima entro il 30 settembre 2017), il quantum dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni.
Nel corso dell'esame parlamentare è stata ammessa l'istanza, limitatamente alle violazioni dichiarative per le attività detenute all'estero, anche se, in precedenza, è stata presentata domanda, entro il 30 novembre 2015, per le attività detenute in Italia. Analogamente, si prevede la possibilità di presentare istanza per la collaborazione volontaria nazionale anche se in precedenza ci si è avvalsi della voluntary disclosure limitatamente ai profili internazionali (co. 1, articolo 5-octies, commi 1 e 3).
Nel caso in cui la collaborazione volontaria riguarda i contanti o valori al portatore si presume, salvo prova contraria, che essi siano derivati da redditi conseguiti, in quote costanti, a seguito di violazione degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'IRAP e dell'IVA, nonché di violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti di imposta, commesse nell'anno 2015 e nei quattro periodi d'imposta precedenti (co. 1, articolo 5-octies, comma 3).
Per i contribuenti che si sono avvalsi della voluntary disclosure non si applicano le sanzioni in caso di omissione delle dichiarazioni per gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria (da indicare nel quadro RW) per i periodi d'imposta successivi a quelli per i quali si sono perfezionati gli adempimenti connessi alla dichiarazione volontaria, a condizione che gli adempimenti siano adottati entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame (comma 2).
Sono infine introdotte (comma 3) disposizioni in tema di potenziamento dell'attività di accertamento fiscale da parte degli enti locali: in particolare si pongono a carico dei comuni specifici obblighi informativi nei confronti dell'Agenzia delle entrate, con riferimento alle richieste di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, al fine della formazione di liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati (articolo 7).
[b]Abolizione degli studi di settore [/b]
L'articolo 7-bis abolisce gli studi di settore, in sostituzione dei quali sono introdotti indici sintetici di affidabilità fiscale, cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari ed il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e contribuenti.
[b]Semplificazioni fiscali [/b]
L'articolo 7-quater reca un consistente pacchetto di semplificazioni fiscali, intervenendo in materia di contenuti e termini per la presentazione delle dichiarazioni, modalità di trasmissione, presunzioni legali, spese deducibili dal reddito di lavoro autonomo, gli immobili situati all'estero, cedolare secca sugli affitti, imposta di bollo per gli assegni, proroga tacita delle opzioni esercitabili ai sensi del TUIR, tassazione di gruppo consolidato mondiale, tonnage tax, pagamenti superiori a 1000 euro, garanzia sui rimborsi IVA, obblighi dichiarativi connessi all'opzione per l'imposta sostitutiva sui finanziamenti, modalità di riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali, apertura delle conservatorie immobiliari, l'istituzione di sezioni stralcio delle conservatorie dei registri immobiliari, spese di giustizia, imposta di registro, chiusura delle partite IVA inattive, sanzioni per la mancata presentazione della dichiarazione di cessazione di attività a fini IVA, disciplina dei CAF e dei professionisti abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni dei contribuenti, dichiarazione precompilata, infedeltà del visto sulle dichiarazioni elaborate dai CAF e dai professionisti.
[b]Agevolazioni IRPEF trasfertisti[/b]
L'articolo 7-quinqiues introduce una norma interpretativa sulle agevolazioni IRPEF applicabili ai lavoratori trasfertisti, che consistono nell'abbattimento al 50 per cento del reddito imponibile percepito a titolo di indennità e premi.
[b]Misure di finanziamento[/b]
Il provvedimento prevede inoltre:
- il finanziamento, per l'anno 2016, del Fondo sociale per occupazione e formazione nella misura di 592,6 milioni di euro, anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga; (articolo 8);
- il finanziamento fino al 31 dicembre 2016 di euro 17.388.000 per la partecipazione di personale militare all'operazione di supporto sanitario in Libia – operazione "Ippocrate"; (articolo 9)
- l'autorizzazione alla spesa di 320 milioni per l'anno 2016 e 400 milioni per il 2018 quale contributo al Contratto di programma della società Rete Ferroviaria Italiana (RFI S.p.A.), per la Parte investimenti (articolo 10);
- un contributo straordinario, nel limite di 600 milioni di euro per l'anno 2016, alla Regione Campania per far fronte ai propri debiti nei confronti della società di trasporto regionale ferroviario Ente Autonomo Volturno - EAV s.r.l.; un contributo straordinario di 90 milioni di euro per l'anno 2016 alla Regione Molise per il trasporto pubblico regionale (articolo 11);
- il finanziamento di 600 milioni di euro per l'anno 2016 per le spese inerenti l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di accoglienza per stranieri (articolo 12);
- il rifinanziamento del Fondo PMI per 895 milioni di euro per l'anno 2016 e misure per la promozione e lo sviluppo dell'agroalimentare, anche ai fini dell'accesso al credito delle imprese agricole; (articolo 13);
- il potenziamento del tax credit per il cinema e l'audiovisivo (articolo 14).
[b]Disposizioni finanziarie[/b]
L'articolo 15 incrementa, al comma 1, il Fondo per interventi strutturati di politica economica (F.I.S.P.E.). Si tratta delle risorse che, si ricorda, vengono poi sterilizzate con il disegno di legge di bilancio, in quanto, tale ammontare di risorse rinvenienti dal decreto legge concorre alla copertura della manovra.
È aggiunto il comma 1-bis il quale rifinanzia di 300 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.100 milioni di euro per l'anno 2018 il Fondo istituito per far fronte ad esigenze indifferibili che si dovessero manifestare nel corso della gestione.
Il comma 2 dispone la copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento.
Le modifiche apportate al provvedimento nel corso dell'esame parlamentare hanno determinato un aumento degli oneri complessivi rispetto al testo originario, di 30 milioni di euro per l'anno 2016, in relazione all'aumento di pari importo del limite massimo di spesa previsto per il credito d'imposta a favore delle imprese di produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico, di cui all'articolo 14, e di 300 milioni di euro per il 2017 e di 1.100 milioni di euro per l'anno 2018, in relazione al rifinanziamento di pari importo del Fondo esigenze indifferibili in corso della gestione, di cui al comma 1-bis dell'articolo 15.
Tali maggiori oneri sono stati compensati nel 2016 con una maggiore riduzione delle dotazioni finanziarie relative alle missioni di spesa dei Ministeri (in particolare, poste a carico del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) e, per gli anni successivi, con un incremento dell'utilizzo della quota parte delle entrate derivanti dal provvedimento, ora pari a 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e a 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
A seguito del rinvio nelle Commissioni riunite, inoltre, è stato ulteriormente aumentato l'importo complessivo degli oneri indicati del comma 2 dell'articolo 15, al fine di ricomprendervi anche quelli recati dall'articolo 2-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, correlati all'estensione dell'utilizzo della modalità di versamento tramite modello F24 per il pagamento di ulteriori tipologie di tributi locali.
Tali oneri sono stati quantificati in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 e sono stati compensati con una riduzione di pari importo del Fondo per gli interventi strutturati di politica economica (F.I.S.P.E.), fermo restando, comunque, l'incremento del Fondo medesimo disposto dal comma 1 dell'articolo 15 in esame, quale contributo ala manovra di finanza pubblica.
È stato inoltre introdotto il comma 3-bis, il quale puntualizza la natura risarcitoria della rendita per inabilità permanente erogata dall'I.N.A.I.L., in riferimento al danno subito dall'assicurato per effetto dell'infortunio (o malattia professionale) invalidante, la quale, nel contempo, non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini tributari.
[b]Le audizioni[/b]
Nel corso dell'esame del D.L. n. 193 del 2016: Soppressione Equitalia e altre misure fiscali e finanziarie, presso le Commissioni Bilancio e Finanze della Camera si sono svolte, tra le altre, le seguenti audizioni: sindacati, Equitalia, CNDCEC (Commercialisti), Guardia di Finanza, prof. Loconte, Agenzia delle entrate.
http://www.camera.it/leg17/522?tema=d_l__n__193_del_2016__soppressione_di_equitalia_e_altre_misure_in_materia_fiscale_e_per_il_finanziamento_di_esigenze_indifferibili