SALE GIOCHI: niente sospensiva contro ordinanza che LIMITA ORARIO
[color=red][b]CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – ordinanza 11 novembre 2016 n. 5059[/b][/color]
Pubblicato il 11/11/2016
N. 05059/2016 REG.PROV.CAU.
N. 05474/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 5474 del 2016, proposto da:
Tabaccheria Bar XXXX di Ambrosi Luigi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Natale Callipari, con domicilio eletto presso Sergio Starace in Roma, via Barberini, 47;
contro
Comune di Bussolengo, in persona del Sindacopro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesca Mazzonetto, con domicilio eletto presso Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone, 44;
Ulss 22 non costituito in giudizio;
per la riforma
[color=red][b]dell’ordinanza cautelare del T.A.R. VENETO – VENEZIA, SEZIONE III, n. 248/2016, resa tra le parti, concernente disciplina comunale degli orari di esercizio delle sale giochi e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro – ris.danni.[/b][/color]
Visto l’art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Bussolengo;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2016 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e uditi per le parti gli avvocati Claudio Conti (su delega di Callipari) e Giovanni Corbyons (su delega di Mazzonetto).
[color=red][b]Considerato che l’odierno gravame appare sprovvisto del requisito del fumus boni juris alla luce della pronuncia della Corte costituzionale 18 luglio 2014, n. 220, con riguardo alla individuazione dei poteri esercitabili dal Sindaco ai sensi dell’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000 e della giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. ex multis, Cons. St., Sez. V, 20 ottobre 2015, n. 4794).[/b][/color]
Rilevato che nel contemperamento degli interessi in gioco è prevalente quello alla tutela della salute pubblica, sicché difetta anche il periculum in mora.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
Respinge l’appello (Ricorso numero: 5474/2016).
Condanna l’odierno appellante al pagamento delle spese di giustizia che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, in favore del Comune di Bussolengo.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.