LEGGE 15 febbraio 2012 , n. 12
Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di
criminalita' informatica. (12G0027)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche al codice penale in materia di confisca obbligatoria dei
beni informatici o telematici utilizzati per la commissione di
reati informatici
1. All'articolo 240 del codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al secondo comma, dopo il numero 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. dei beni e degli strumenti informatici o telematici che
risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la
commissione dei reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater,
615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies,
617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e
640-quinquies»;
b) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
«Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1-bis del
capoverso precedente non si applicano se la cosa o il bene o lo
strumento informatico o telematico appartiene a persona estranea al
reato. La disposizione del numero 1-bis del capoverso precedente si
applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle
parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale».
Art. 2
Destinazione dei beni informatici o telematici sequestrati o
confiscati in quanto utilizzati per la commissione di reati
informatici
1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, dopo l'articolo 86 e' inserito il seguente:
«Art. 86-bis. - (Destinazione dei beni informatici o telematici
sequestrati o confiscati in quanto utilizzati per la commissione dei
reati di cui agli articoli 473, 474, 615-ter, 615-quater,
615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies,
617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e
640-quinquies del codice penale). - 1. I beni e gli strumenti
informatici o telematici oggetto di sequestro che, a seguito di
analisi tecnica forense, risultino essere stati in tutto o in parte
utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 473,
474, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter,
617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater,
635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies del codice penale sono
affidati dall'autorita' giudiziaria in custodia giudiziale con
facolta' d'uso, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi
di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attivita' di
contrasto ai crimini informatici, ovvero ad altri organi dello Stato
per finalita' di giustizia.
2. I beni e gli strumenti di cui al comma 1, ove acquisiti dallo
Stato a seguito di procedimento definitivo di confisca, sono
assegnati alle amministrazioni che ne facciano richiesta e che ne
abbiano avuto l'uso ovvero, ove non vi sia stato un precedente
affidamento in custodia giudiziale, agli organi di polizia che ne
facciano richiesta per l'impiego in attivita' di contrasto ai crimini
informatici ovvero ad altri organi dello Stato per finalita' di
giustizia».
Art. 3
Destinazione dei beni informatici o telematici confiscati in quanto
utilizzati per la commissione dei delitti di cui al libro II,
titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale
1. All'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo il comma
9 e' inserito il seguente:
«9-bis. I beni informatici o telematici confiscati in quanto
utilizzati per la commissione dei delitti di cui al libro II, titolo
XII, capo III, sezione I, del codice penale sono assegnati agli
organi di polizia giudiziaria che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del
comma 9».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 febbraio 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Severino
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2271):
Presentato dal Sen. Felice Casson ed altri il 12 luglio 2010.
Assegnato alla 2ª Commissione (giustizia), in sede referente, il
28 luglio 2010 con pareri delle Commissioni 1ª e 5ª.
Esaminato dalla 2ª Commissione, in sede referente il 3 e 9
novembre 2010.
Assegnato nuovamente alla 2ª Commissione (giustizia), in sede
deliberante, l'11 gennaio 2011 con pareri delle Commissioni 1ª e 5ª.
Esaminato dalla 2ª Commissione, in sede deliberante, il 25
gennaio 2011; il 1° e 16 febbraio 2011; ed approvato il 2 marzo 2011.
Camera dei deputati (atto n. 4166):
Assegnato alla II Commissione (giustizia), in sede referente, il
14 marzo 2011 con pareri delle Commissioni I, V, IX, X e XII.
Esaminato dalla II Commissione, in sede referente, il 7 e 8
giugno 2011; il 31 agosto 2011; il 18 ottobre 2011; il 14 dicembre
2011.
Esaminato in aula il 10 gennaio 2012 ed approvato, con
modificazioni,l'11 gennaio 2012.
Senato della Repubblica (atto n. 2271-B):
Assegnato alla 2ª Commissione (giustizia), in sede deliberante,
il 19 gennaio 2012 con pareri delle Commissioni 1ª e 5ª.
Esaminato dalla 2ª Commissione, in sede deliberante, il 25
gennaio 2012 ed approvato il 7 febbraio 2012.