Salve,
questo Suap ha ricevuto una pratica PAS ( ART 6 d. Lgs 28/2011) per produzione energia elettrica da fonte rinnovabile alimentato da biomassa sottoposta a gassificazione di potenza elettrica pari a 200 Kw.
La pratica è stata inviata ad Enti ed uffici coinvolti, tra cui l'ufficio edilizia ed ufficio ambiente (sono due uffici distinti).
L'ufficio ambiente comunale mi ha risposto che non comprende le motivazioni per cui gli è stata inoltrata la PAS in riferimento e di indicargli le competenze o adempimenti ad esso richiesti.
Non dovevamo inviarla all'Ufficio ambiente?
E' giusto quello che ha eccepito?
Grazie
Salve,
questo Suap ha ricevuto una pratica PAS ( ART 6 d. Lgs 28/2011) per produzione energia elettrica da fonte rinnovabile alimentato da biomassa sottoposta a gassificazione di potenza elettrica pari a 200 Kw.
La pratica è stata inviata ad Enti ed uffici coinvolti, tra cui l'ufficio edilizia ed ufficio ambiente (sono due uffici distinti).
L'ufficio ambiente comunale mi ha risposto che non comprende le motivazioni per cui gli è stata inoltrata la PAS in riferimento e di indicargli le competenze o adempimenti ad esso richiesti.
Non dovevamo inviarla all'Ufficio ambiente?
E' giusto quello che ha eccepito?
Grazie
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PREMESSA: il DPR 160/2010 all'art. 2 dispone:
[b]4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento [color=red]gli impianti e le infrastrutture energetiche[/color], le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.[/b]
Qualora si ritenga che tale formulazione si riferisca anche ai citati impiani non si ricade nella competenza SUAP. Poichè si tratta di procedura COMUNICATIVA DI COMPETENZA COMUNALE ciò ha poca influenza nel caso specifico.
Quindi:
1) hai fatto bene a trasmettere anche all'UFFICIO AMBIENTE
2) se l'ufficio ritiene di non avere competenze OK, metti agli atti la comunicazione
3) lo stesso dicasi per edilizia, asl, arpa o altri uffici che hai coinvolto
L'art. 6 Dlgs 28/2011 dispone:
DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28
Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. (11G0067) (GU n.71 del 28-3-2011 - Suppl. Ordinario n. 81 )
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/2011
Art. 6
Procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti
alimentati da energia rinnovabile
1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa
sull'energia elettrica, per l'attivita' di costruzione ed esercizio
degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11
e 12 delle linee guida, adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 si applica la
procedura abilitativa semplificata di cui ai commi seguenti.
2. Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilita'
sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse
[color=red][b]presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica,
almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una
dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione[/b][/color] a firma di un
progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che
attesti la compatibilita' del progetto con gli strumenti urbanistici
approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarieta' agli
strumenti urbanistici adottati, nonche' il rispetto delle norme di
sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazione sono
allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore
della rete. Nel caso in cui siano richiesti atti di assenso nelle
materie di cui al comma 4 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, devono
essere allegati gli elaborati tecnici richiesti dalle norme di
settore e si applica il comma 5.
3. Per la procedura abilitativa semplificata si applica, previa
deliberazione del Comune e fino alla data di entrata in vigore dei
provvedimenti regionali di cui al comma 9, quanto previsto dal comma
10, lettera c), e dal comma 11 dell'articolo 10 del decreto-legge 18
gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
marzo 1993, n. 68.
4. Il Comune, ove entro il termine indicato al comma 2 sia
riscontrata l'assenza di una o piu' delle condizioni stabilite al
medesimo comma, notifica all'interessato l'ordine motivato di non
effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione
del professionista abilitato, informa l'autorita' giudiziaria e il
consiglio dell'ordine di appartenenza; e' comunque salva la facolta'
di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le integrazioni
necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed
edilizia. Se il Comune non procede ai sensi del periodo precedente,
decorso il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della
dichiarazione di cui comma 2, l'attivita' di costruzione deve
ritenersi assentita.
5. Qualora siano necessari atti di assenso, di cui all'ultimo
periodo del comma 2, che rientrino nella competenza comunale e non
siano allegati alla dichiarazione, il Comune provvede a renderli
tempestivamente e, in ogni caso, entro il termine per la conclusione
del relativo procedimento fissato ai sensi dell'articolo 2 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Se gli atti
di assenso non sono resi entro il termine di cui al periodo
precedente, l'interessato puo' adire i rimedi di tutela di cui
all'articolo 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Qualora l'attivita' di costruzione e di esercizio degli impianti di
cui al comma 1 sia sottoposta ad atti di assenso di competenza di
amministrazioni diverse da quella comunale, e tali atti non siano
allegati alla dichiarazione, l'amministrazione comunale provvede ad
acquisirli d'ufficio ovvero convoca, entro venti giorni dalla
presentazione della dichiarazione, una conferenza di servizi ai sensi
degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni. Il termine di trenta giorni di cui al comma
2 e' sospeso fino alla acquisizione degli atti di assenso ovvero fino
all'adozione della determinazione motivata di conclusione del
procedimento ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 6-bis, o
all'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo
14-quater, comma 3, della medesima legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. La realizzazione dell'intervento deve essere completata entro
tre anni dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata
ai sensi dei commi 4 o 5. La realizzazione della parte non ultimata
dell'intervento e' subordinata a nuova dichiarazione. L'interessato
e' comunque tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione dei
lavori.
7. La sussistenza del titolo e' provata con la copia della
dichiarazione da cui risulta la data di ricevimento della
dichiarazione stessa, l'elenco di quanto presentato a corredo del
progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonche' gli
atti di assenso eventualmente necessari.
8. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato
rilascia un certificato di collaudo finale, che deve essere trasmesso
al Comune, con il quale si attesta la conformita' dell'opera al
progetto presentato con la dichiarazione, nonche' ricevuta
dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente
alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno
comportato modificazioni del classamento catastale.
9. Le Regioni e le Province autonome possono estendere la soglia di
applicazione della procedura di cui al comma 1 agli impianti di
potenza nominale fino ad 1 MW elettrico, definendo altresi' i casi in
cui, essendo previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di
competenza di amministrazioni diverse dal Comune, la realizzazione e
l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse sono assoggettate
all'autorizzazione unica di cui all'articolo 5. Le Regioni e le
Province autonome stabiliscono altresi' le modalita' e gli strumenti
con i quali i Comuni trasmettono alle stesse Regioni e Province
autonome le informazioni sui titoli abilitativi rilasciati, anche per
le finalita' di cui all'articolo 16, comma 2. Con le medesime
modalita' di cui al presente comma, le Regioni e le Province autonome
prevedono la corresponsione ai Comuni di oneri istruttori commisurati
alla potenza dell'impianto.
10. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo sono regolati dalla previgente
disciplina, ferma restando per il proponente la possibilita' di
optare per la procedura semplificata di cui al presente articolo.
11. La comunicazione relativa alle attivita' in edilizia libera, di
cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida adottate ai sensi
dell'articolo 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387 continua ad applicarsi, alle stesse condizioni e modalita',
agli impianti ivi previsti. Le Regioni e le Province autonome possono
estendere il regime della comunicazione di cui al precedente periodo
ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza
nominale fino a 50 kW, nonche' agli impianti fotovoltaici di
qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la
disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di
tutela delle risorse idriche.