Nella bozza del D.L. 193 del 22/10/2016 (in attesa di approvazione definitiva dal Senato) il legislatore interviene sul termine per presentare una dichiarazione integrativa a favore del contribuente.
Con "dichiarazione integrativa" si intende tutte quelle dichiarazioni, presentate oltre il termine di legge, allo scopo di correggere errori o omissioni commessi nella prima dichiarazione, presentata entro i termini.
La dichiarazione integrativa può essere a "sfavore" del contribuente, ossia tesa a correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un minor reddito e, comunque, di un minor debito d'imposta o di un maggior credito per il contribuente, oppure a "a favore" del contribuente, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito e, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito.
Se fino ad oggi si registrava una discrepanza tra i due istituti (il limite massimo per la dichiarazione integrativa a favore era infatti non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, mentre la dichiarazione sfavorevole poteva essere presentata fino a quando erano ancora aperti i termini per l’accertamento dell’imposta), l'art. 5 del provvede a parificare i termini per la presentazioni, fissando per ambedue come scadenza il termine massimo previsto per l'accertamento (solitamente il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione).
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