Le Sezioni Unite intervengono per definire una questione che finora aveva diviso gli interpreti: l'applicabilità o meno dell'art. 2953 c.c. - che prevede che i diritti, per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono nell'ordinario termine decennale - nel caso di una cartella esattoriale (il documento tramite cui si sostanzia la riscossione delle somme iscritte a ruolo da numerose amministrazioni) non impugnata o impugnata in ritardo.
Occasione della pronuncia la notifica di una cartella di pagamento per alcune annualità di contributi previdenziali personali dovuti all’INPS:la stessa veniva notificata oltre il termine quinquennale di prescrizione breve, ma parimenti veniva impugnata tardivamente, ossia dopo i 40 giorni previsti dalla legge.
Partendo da questa premessa, la Corte approda a un principio generale - valido quindi anche per altri procedimenti per cui ci si avvale della riscossione a mezzo di cartella esattoriale - per cui la scadenza del termine concesso per impugnare la "cartella" produce solo l'effetto di rendere definitivo il credito, ma [b]NON [/b]quello di provocare la conversione del termine di prescrizione (effetto che si produce [u][b]unicamente [/b][/u] in presenza di una sentenza passata in giudicato).
]In particolare: "la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'[b]effetto sostanziale della irretrattabilità del credito[/b] ma [b][u]non determina [/u][/b]anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale principio, pertanto,[u][b] si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali[/b][/u][u][b]ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via.[/b][/u]
Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre 'opposizione, [b]Non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ[/b]., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo".
[color=red]APPROFONDIMENTO[/color]
Cass. SS. UU, n. 23397 del 16 novembre 2016
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20161117/snciv@sU0@a2016@n23397@tS.clean.pdf