Data: 2016-11-22 07:51:04

FABBISOGNI STANDARD - DPCM di riparto fra i Comuni - GU n.272 del 21-11-2016

FABBISOGNI STANDARD - DPCM di riparto fra i Comuni - GU n.272 del 21-11-2016

[color=red][b]DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 luglio 2016
Adozione dei nuovi coefficienti di riparto complessivo dei fabbisogni
standard dei Comuni per il 2016, relativi alle funzioni  fondamentali
di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del  decreto  legislativo  26
novembre 2010, n. 216. (16A08164)
(GU n.272 del 21-11-2016 - Suppl. Ordinario n. 51)[/b][/color]



                            IL PRESIDENTE
                    DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri»;
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42,  e  successive  modificazioni,
recante «Delega al Governo in  materia  di  federalismo  fiscale,  in
attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;
  Visto il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e successive
modificazioni, recante «Disposizioni in materia di determinazione dei
costi e dei fabbisogni standard di  comuni,  citta'  metropolitane  e
province»,  adottato  in  attuazione  della  delega  contenuta  nella
predetta legge n. 42 del 2009;
  Visto l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto  legislativo  n.  216  del
2010, il quale dispone che, al  fine  di  assicurare  un  graduale  e
definitivo superamento del criterio della spesa storica nei  riguardi
di comuni e province, i fabbisogni standard  determinati  secondo  le
modalita' dello  stesso  decreto  costituiscano  il  riferimento  cui
rapportare progressivamente nella fase transitoria, e successivamente
a regime,  il  finanziamento  integrale  della  spesa  relativa  alle
funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni;
  Visto l'art. 1, comma 2, del predetto decreto  legislativo  n.  216
del 2010, il quale prevede che,  ai  sensi  dell'art.  21,  comma  1,
lettera  d),  della  citata  legge  n.  42  del  2009,  ai  fini  del
finanziamento  integrale  della  spesa  relativa  alle  funzioni
fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni, il  complesso
delle maggiori entrate devolute e  dei  fondi  perequativi  non  puo'
eccedere l'entita' dei trasferimenti soppressi e che,  fino  a  nuova
determinazione dei livelli essenziali in virtu' della legge  statale,
sono livelli essenziali quelli gia' fissati in base alla legislazione
statale vigente;
  Visto, altresi', l'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n.  216
del 2010, il quale dispone che, fermi restando  i  vincoli  stabiliti
con il patto di stabilita' interno, dal medesimo decreto  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato  oltre  a
quelli stabiliti dalla legislazione vigente;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  21
dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013,  n.
80,  recante  adozione  della  nota  metodologica  e  del  fabbisogno
standard relativi, per i comuni, alle funzioni di polizia  locale  e,
per le province, alle funzioni nel campo dello sviluppo  economico  -
servizi del mercato del lavoro;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 ottobre 2014,
n. 240, recante adozione della nota  metodologica  e  del  fabbisogno
standard  relativi,  per  i  comuni,  alle  funzioni  generali  di
amministrazione, di gestione e di controllo;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  27
marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10  giugno  2015,
n. 132, recante adozione delle note metodologiche  e  dei  fabbisogni
standard per  ciascun  comune  delle  regioni  a  Statuto  ordinario,
relativi alle  funzioni  di  istruzione  pubblica,  nel  campo  della
viabilita'  e  dei  trasporti,  di  gestione  del  territorio  e
dell'ambiente e nel settore sociale;
  Vista la lettera b) dell'art. 5 del citato decreto  legislativo  n.
216 del 2010 che prevede che la Societa' per gli studi di  settore  -
Sose S.p.A. (ora Soluzioni per il sistema economico S.p.A.)  provvede
al monitoraggio della  fase  applicativa  e  all'aggiornamento  delle
elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard;
  Vista la lettera e) dello stesso art. 5 del decreto legislativo  n.
216 del 2010, come modificata dall'art. 1, comma 31, della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, che prevede che le elaborazioni relative  alla
determinazione dei fabbisogni standard di cui alla  lettera  b)  sono
sottoposte alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard,  anche
separatamente, per l'approvazione; in  assenza  di  osservazioni,  le
stesse si  intendono  approvate  decorsi  quindici  giorni  dal  loro
ricevimento.  Le  metodologie  e  i  fabbisogni  approvati  dalla
Commissione tecnica sono trasmessi dalla societa'  Soluzioni  per  il
sistema economico - Sose  S.p.A.  al  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato e al Dipartimento delle  finanze  del  Ministero
dell'economia e delle finanze;
  Visto l'art. 1, comma 29, della citata legge n. 208 del  2015,  che
prevede l'istituzione, con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri, della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di  cui
al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  23
febbraio 2016, con il quale e' stata istituita la Commissione tecnica
per i fabbisogni standard di cui al decreto legislativo  26  novembre
2010, n. 216;
  Visti i verbali della Commissione tecnica per i fabbisogni standard
ed in particolare il verbale n.  3  del  15  marzo  2016,  dal  quale
risulta l'approvazione all'unanimita' dei coefficienti di riparto dei
fabbisogni standard per il 2016 presentati dalla  societa'  Soluzioni
per il sistema economico Sose S.p.A. e  illustrati  nel  corso  delle
riunioni della predetta Commissione tecnica;
  Vista la nota del 21 marzo 2016, prot. n. 46/2016, con la quale  la
Sose Soluzioni per il  sistema  economico  S.p.A.,  ha  trasmesso  al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al  Dipartimento
delle  finanze  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  i
coefficienti di riparto dei fabbisogni standard per il 2016;
  Visto il comma 1 dell'art. 6 del decreto  legislativo  n.  216  del
2010, come sostituito dall'art. 1, comma 32, della legge n.  208  del
2015, che dispone che con uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri, sono adottati, anche separatamente,  la  nota  metodologica
relativa alla procedura di calcolo di cui agli articoli precedenti  e
il  fabbisogno  standard  per  ciascun  comune  e  provincia,  previa
verifica da parte del Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello
Stato del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  ai  fini  del
rispetto dell'art. 1, comma 3;
  Visti in particolare il terzo e  il  quarto  periodo  del  predetto
comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo  n.  216  del  2010,  che
prevedono che sullo schema di decreto di cui  al  primo  periodo  del
ripetuto comma 1 e' sentita la Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie
locali e che, nel caso di  adozione  dei  soli  fabbisogni  standard,
decorsi quindici giorni dalla sua trasmissione  alla  Conferenza,  il
decreto  puo'  essere  comunque  adottato,  previa  deliberazione
definitiva da parte del Consiglio dei ministri;
  Acquisito il parere favorevole del  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle  finanze  in
ordine alla verifica ai fini del  rispetto  dei  vincoli  di  cui  al
citato art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 216 del 2010;
  Considerato che risultano trascorsi almeno  quindici  giorni  dalla
trasmissione alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali  dello
schema di decreto di adozione dei soli fabbisogni standard di cui  al
comma 1 dell'art. 6;
  Vista la  deliberazione  definitiva  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 14 luglio 2016;

                              Decreta:

                              Art. 1

  Sono adottati i  nuovi  coefficienti  di  riparto  complessivo  dei
fabbisogni standard dei Comuni per il  2016  relativi  alle  funzioni
fondamentali di cui all'art. 3, comma  1,  lettera  a),  del  decreto
legislativo n. 216 del 2010, allegati al presente decreto.
                              Art. 2

  I  comuni  delle  regioni  a  statuto  ordinario  danno  adeguata
pubblicita' al  presente  decreto  sul  proprio  sito  istituzionale,
nonche' attraverso le ulteriori forme di  comunicazione  del  proprio
bilancio.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 14 luglio 2016

                                                Il Presidente       
                                          del Consiglio dei ministri
                                                      Renzi         

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 2080
                                                            Allegato

              Parte di provvedimento in formato grafico

riferimento id:37382

Data: 2016-11-23 07:00:34

OPENCIVITAS - NUOVO QUESTIONARIO UNICO PER I COMUNI

[b][size=18pt]OPENCIVITAS - NUOVO QUESTIONARIO UNICO PER I COMUNI[/size][/b]

[img width=300 height=84]http://www.opencivitas.it/sites/all/themes/opencivitas/img/logo/opencivitas.png[/img]

http://www.opencivitas.it/elenco-news/e%E2%80%99-line-il-nuovo-questionario-unico-i-comuni-unioni-di-comuni-e-comunit%C3%A0-montane

*********
[b]MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
[color=red]DECRETO 11 novembre 2016 [/color]
Comunicazione della data in cui e' reso disponibile sul sito internet
della  Soluzioni  per  il  Sistema  Economico  -  SOSE  S.p.A.  il
questionario unico per i Comuni, le Unioni di Comuni e  le  Comunita'
montane delle Regioni a statuto ordinario ai fini del monitoraggio  e
della revisione  dei  fabbisogni  standard  delle  relative  funzioni
fondamentali. (16A08167) [/b]
(GU n.273 del 22-11-2016)

                IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42,  e  successive  modificazioni,
recante «Delega al Governo in  materia  di  federalismo  fiscale,  in
attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;
  Visto il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e successive
modificazioni, recante «Disposizioni in materia di determinazione dei
costi e dei fabbisogni standard di  comuni,  citta'  metropolitane  e
province»,  adottato  in  attuazione  della  delega  contenuta  nella
predetta legge n. 42 del 2009;
  Visto l'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 216  del  2010,
che prevede che, fermo restando quanto previsto  dall'art.  27  della
legge n. 42 del 2009, lo stesso decreto  non  si  applica  agli  enti
locali appartenenti ai territori delle regioni a statuto  speciale  e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
  Visto l'art. 3, comma 1, lettere a) e b), del  decreto  legislativo
n. 216 del 2010, che stabilisce in via provvisoria, fino alla data di
entrata  in  vigore  della  legge  statale  di  individuazione  delle
funzioni fondamentali di comuni, citta' metropolitane e province,  le
funzioni fondamentali ed i relativi servizi presi  in  considerazione
ai fini del medesimo decreto legislativo;
  Visto,  altresi',  l'art.  3,  comma  1-bis,  del  citato  decreto
legislativo n. 216 del 2010, che dispone che, in ogni caso,  ai  fini
della determinazione dei  fabbisogni  standard  di  cui  al  medesimo
decreto, le modifiche nell'elenco delle  funzioni  fondamentali  sono
prese in considerazione dal primo anno successivo all'adeguamento dei
certificati di conto  consuntivo  alle  suddette  nuove  elencazioni,
tenuto conto anche degli esiti dell'armonizzazione  degli  schemi  di
bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
  Visto l'art. 4, del  decreto  legislativo  n.  216  del  2010,  che
disciplina  la  metodologia  per  la  determinazione  dei  fabbisogni
standard, prevedendo, al comma 3, che la stessa  dovra'  tener  conto
delle  specificita'  legate  ai  recuperi  di  efficienza  ottenuti
attraverso le unioni di comuni, ovvero le altre forme di esercizio di
funzioni in forma associata;
  Visto l'art. 5, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo
n. 216 del 2010, che disciplina il procedimento di determinazione dei
fabbisogni standard, affidando alla SOSE - Soluzioni per  il  sistema
economico S.p.A. (gia' Societa' per gli Studi di settore S.p.A.),  il
compito di predisporre le metodologie occorrenti alla  individuazione
dei fabbisogni standard e  di  determinarne  i  valori  con  tecniche
statistiche che diano rilievo alle  caratteristiche  individuali  dei
singoli comuni e province, secondo le  modalita'  ed  i  criteri  ivi
indicati;
  Visto l'art. 5, comma 1, lettera  b),  del  medesimo  decreto,  che
dispone che la SOSE  -  Soluzioni  per  il  sistema  economico  S.p.A
provvede al monitoraggio della fase applicativa  e  all'aggiornamento
delle  elaborazioni  relative  alla  determinazione  dei  fabbisogni
standard;
  Visto, altresi', l'art.  5,  comma  1,  lettera  c),  del  medesimo
decreto legislativo, il quale  prevede  che,  ai  fini  di  cui  alle
lettere a) e  b),  la  suddetta  SOSE  -  Soluzioni  per  il  sistema
economico S.p.A. possa predisporre appositi questionari funzionali  a
raccogliere i  dati  contabili  e  strutturali  dai  Comuni  e  dalle
Province, con obbligo, a carico dei predetti enti, di restituire  gli
anzidetti questionari, per via telematica, entro sessanta giorni  dal
loro ricevimento pena il blocco, fino all'adempimento dell'obbligo di
invio dei questionari medesimi, dei trasferimenti a qualunque  titolo
erogati  la  pubblicazione  sul  sito  del  Ministero  dell'interno
dell'ente inadempiente;
  Visto l'art. 54, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,  il
quale prevede che i questionari di cui all'art. 5, comma  1,  lettera
c), del decreto legislativo 26  novembre  2010,  n.  216,  sono  resi
disponibili sul sito internet della SOSE - Soluzioni per  il  Sistema
Economico S.p.A., disponendo, altresi',  che  con  provvedimento  del
Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e' data notizia della data in cui
i questionari sono disponibili, dalla cui  pubblicazione  decorre  il
termine di sessanta giorni previsto dalla medesima lettera c);
  Visto l'accordo sancito in  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali del 16 dicembre 2014, sostitutivo dell'accordo  del  4  aprile
2013, in merito  alla  procedura  amministrativa  per  l'applicazione
dell'art. 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 26  novembre
2010 n. 216;
  Visto l'accordo sancito in  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali nella seduta del 27 settembre 2016,  integrativo  dell'accordo
del 16 dicembre 2014, in merito  alla  procedura  amministrativa  per
l'applicazione  dell'art.  5,  comma  1,  lettera  c)  del  decreto
legislativo 26 novembre 2010 n. 216;
  Considerato che e' stata ultimata la  fase  di  elaborazione  delle
note metodologiche  occorrenti  alla  individuazione  dei  fabbisogni
standard e di determinazione  dei  relativi  valori  relativamente  a
tutte le funzioni fondamentali dei comuni  delle  regioni  a  statuto
ordinario, come individuate dall'art. 3, comma  1,  lettera  a),  del
decreto legislativo n. 216 del 2010;
  Visti i decreti del Presidente del Consiglio del 21 dicembre 2012 e
del 23  luglio  2014,  con  i  quali  sono  stati  adottati  la  nota
metodologica ed il  fabbisogno  standard  relativi,  rispettivamente,
alle  funzioni  di  polizia  locale  ed  alle  funzioni  generali  di
amministrazione di gestione e controllo dei comuni  delle  regioni  a
statuto ordinario;
  Vista altresi' la delibera della Commissione tecnica paritetica per
l'attuazione del federalismo fiscale - COPAFF del 23  dicembre  2013,
con la quale sono state approvate le note metodologiche relative alle
funzioni di istruzione pubblica, viabilita', trasporti, gestione  del
territorio e dell'ambiente,  servizio  di  smaltimento  dei  rifiuti,
settore sociale, asili nido,  dei  comuni  delle  regioni  a  statuto
ordinario;
  Ritenuto di dover avviare, ai sensi dell'art. 5, comma  1,  lettera
b), del decreto legislativo n. 216 del 2010,  il  monitoraggio  della
fase applicativa e l'aggiornamento delle elaborazioni  relative  alla
determinazione dei fabbisogni standard;
  Considerato che la SOSE - Soluzioni per il sistema economico  S.p.A
ha predisposto, con la collaborazione dell'IFEL  -  Istituto  per  la
finanza e l'economia locale, un questionario unico  da  somministrare
ai comuni, alle unioni di comuni  ed  alle  comunita'  montane  delle
regioni  a  statuto  ordinario  ai  fini  del  monitoraggio  e  della
revisione  dei  fabbisogni  standard  delle  relative  funzioni
fondamentali come individuate dall'art. 3, comma 1, lettera  a),  del
citato decreto legislativo n. 216 del 2010.

                              Decreta:

                              Art. 1

  1. E' reso disponibile sul sito internet della SOSE - Soluzioni per
il  sistema  economico  S.p.A.,  con    accesso    dall'indirizzo
http://www.opencivitas.it il nuovo questionario di  cui  all'art.  5,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo  26  novembre  2010,  n.
216, denominato FC20U - Questionario unico per i comuni, le unioni di
comuni e le comunita' montane delle regioni a statuto ordinario.
  2. Il questionario di cui al comma 1  e'  restituito  alla  SOSE  -
Soluzioni per il sistema economico S.p.A., da parte dei comuni, delle
unioni di comuni e delle comunita' montane delle  regioni  a  statuto
ordinario, interamente compilato con i dati richiesti.
  3. La restituzione del questionario dovra' avvenire entro  sessanta
giorni  decorrenti  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente
provvedimento nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana
mediante invio a mezzo telematico, secondo le modalita'  che  saranno
rese note nel sito informatico di cui al comma 1. In caso di  mancato
rispetto del termine di cui al  periodo  precedente,  si  applica  la
sanzione di  cui  all'art.  5,  comma  1,  lettera  c),  del  decreto
legislativo 26 novembre 2010, n. 216, secondo la procedura  stabilita
dall'accordo sancito dalla Conferenza stato-citta' e autonomie locali
nella  seduta  del  16  dicembre  2014,  come  integrata  a  seguito
dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-citta' e autonomie locali
nella seduta del 27 settembre 2016.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 11 novembre 2016

                                  Il Ragioniere generale dello Stato:
                                  Franco

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