FABBISOGNI STANDARD - DPCM di riparto fra i Comuni - GU n.272 del 21-11-2016
[color=red][b]DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 luglio 2016
Adozione dei nuovi coefficienti di riparto complessivo dei fabbisogni
standard dei Comuni per il 2016, relativi alle funzioni fondamentali
di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26
novembre 2010, n. 216. (16A08164)
(GU n.272 del 21-11-2016 - Suppl. Ordinario n. 51)[/b][/color]
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni,
recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in
attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;
Visto il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e successive
modificazioni, recante «Disposizioni in materia di determinazione dei
costi e dei fabbisogni standard di comuni, citta' metropolitane e
province», adottato in attuazione della delega contenuta nella
predetta legge n. 42 del 2009;
Visto l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 216 del
2010, il quale dispone che, al fine di assicurare un graduale e
definitivo superamento del criterio della spesa storica nei riguardi
di comuni e province, i fabbisogni standard determinati secondo le
modalita' dello stesso decreto costituiscano il riferimento cui
rapportare progressivamente nella fase transitoria, e successivamente
a regime, il finanziamento integrale della spesa relativa alle
funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni;
Visto l'art. 1, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 216
del 2010, il quale prevede che, ai sensi dell'art. 21, comma 1,
lettera d), della citata legge n. 42 del 2009, ai fini del
finanziamento integrale della spesa relativa alle funzioni
fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni, il complesso
delle maggiori entrate devolute e dei fondi perequativi non puo'
eccedere l'entita' dei trasferimenti soppressi e che, fino a nuova
determinazione dei livelli essenziali in virtu' della legge statale,
sono livelli essenziali quelli gia' fissati in base alla legislazione
statale vigente;
Visto, altresi', l'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 216
del 2010, il quale dispone che, fermi restando i vincoli stabiliti
con il patto di stabilita' interno, dal medesimo decreto non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato oltre a
quelli stabiliti dalla legislazione vigente;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21
dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n.
80, recante adozione della nota metodologica e del fabbisogno
standard relativi, per i comuni, alle funzioni di polizia locale e,
per le province, alle funzioni nel campo dello sviluppo economico -
servizi del mercato del lavoro;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 ottobre 2014,
n. 240, recante adozione della nota metodologica e del fabbisogno
standard relativi, per i comuni, alle funzioni generali di
amministrazione, di gestione e di controllo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27
marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 2015,
n. 132, recante adozione delle note metodologiche e dei fabbisogni
standard per ciascun comune delle regioni a Statuto ordinario,
relativi alle funzioni di istruzione pubblica, nel campo della
viabilita' e dei trasporti, di gestione del territorio e
dell'ambiente e nel settore sociale;
Vista la lettera b) dell'art. 5 del citato decreto legislativo n.
216 del 2010 che prevede che la Societa' per gli studi di settore -
Sose S.p.A. (ora Soluzioni per il sistema economico S.p.A.) provvede
al monitoraggio della fase applicativa e all'aggiornamento delle
elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard;
Vista la lettera e) dello stesso art. 5 del decreto legislativo n.
216 del 2010, come modificata dall'art. 1, comma 31, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, che prevede che le elaborazioni relative alla
determinazione dei fabbisogni standard di cui alla lettera b) sono
sottoposte alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche
separatamente, per l'approvazione; in assenza di osservazioni, le
stesse si intendono approvate decorsi quindici giorni dal loro
ricevimento. Le metodologie e i fabbisogni approvati dalla
Commissione tecnica sono trasmessi dalla societa' Soluzioni per il
sistema economico - Sose S.p.A. al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato e al Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 1, comma 29, della citata legge n. 208 del 2015, che
prevede l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui
al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23
febbraio 2016, con il quale e' stata istituita la Commissione tecnica
per i fabbisogni standard di cui al decreto legislativo 26 novembre
2010, n. 216;
Visti i verbali della Commissione tecnica per i fabbisogni standard
ed in particolare il verbale n. 3 del 15 marzo 2016, dal quale
risulta l'approvazione all'unanimita' dei coefficienti di riparto dei
fabbisogni standard per il 2016 presentati dalla societa' Soluzioni
per il sistema economico Sose S.p.A. e illustrati nel corso delle
riunioni della predetta Commissione tecnica;
Vista la nota del 21 marzo 2016, prot. n. 46/2016, con la quale la
Sose Soluzioni per il sistema economico S.p.A., ha trasmesso al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento
delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze i
coefficienti di riparto dei fabbisogni standard per il 2016;
Visto il comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 216 del
2010, come sostituito dall'art. 1, comma 32, della legge n. 208 del
2015, che dispone che con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sono adottati, anche separatamente, la nota metodologica
relativa alla procedura di calcolo di cui agli articoli precedenti e
il fabbisogno standard per ciascun comune e provincia, previa
verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del
rispetto dell'art. 1, comma 3;
Visti in particolare il terzo e il quarto periodo del predetto
comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 216 del 2010, che
prevedono che sullo schema di decreto di cui al primo periodo del
ripetuto comma 1 e' sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali e che, nel caso di adozione dei soli fabbisogni standard,
decorsi quindici giorni dalla sua trasmissione alla Conferenza, il
decreto puo' essere comunque adottato, previa deliberazione
definitiva da parte del Consiglio dei ministri;
Acquisito il parere favorevole del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze in
ordine alla verifica ai fini del rispetto dei vincoli di cui al
citato art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 216 del 2010;
Considerato che risultano trascorsi almeno quindici giorni dalla
trasmissione alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali dello
schema di decreto di adozione dei soli fabbisogni standard di cui al
comma 1 dell'art. 6;
Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 14 luglio 2016;
Decreta:
Art. 1
Sono adottati i nuovi coefficienti di riparto complessivo dei
fabbisogni standard dei Comuni per il 2016 relativi alle funzioni
fondamentali di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo n. 216 del 2010, allegati al presente decreto.
Art. 2
I comuni delle regioni a statuto ordinario danno adeguata
pubblicita' al presente decreto sul proprio sito istituzionale,
nonche' attraverso le ulteriori forme di comunicazione del proprio
bilancio.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 14 luglio 2016
Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Renzi
Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne prev. n. 2080
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
[b][size=18pt]OPENCIVITAS - NUOVO QUESTIONARIO UNICO PER I COMUNI[/size][/b]
[img width=300 height=84]http://www.opencivitas.it/sites/all/themes/opencivitas/img/logo/opencivitas.png[/img]
http://www.opencivitas.it/elenco-news/e%E2%80%99-line-il-nuovo-questionario-unico-i-comuni-unioni-di-comuni-e-comunit%C3%A0-montane
*********
[b]MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
[color=red]DECRETO 11 novembre 2016 [/color]
Comunicazione della data in cui e' reso disponibile sul sito internet
della Soluzioni per il Sistema Economico - SOSE S.p.A. il
questionario unico per i Comuni, le Unioni di Comuni e le Comunita'
montane delle Regioni a statuto ordinario ai fini del monitoraggio e
della revisione dei fabbisogni standard delle relative funzioni
fondamentali. (16A08167) [/b]
(GU n.273 del 22-11-2016)
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni,
recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in
attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;
Visto il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e successive
modificazioni, recante «Disposizioni in materia di determinazione dei
costi e dei fabbisogni standard di comuni, citta' metropolitane e
province», adottato in attuazione della delega contenuta nella
predetta legge n. 42 del 2009;
Visto l'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 216 del 2010,
che prevede che, fermo restando quanto previsto dall'art. 27 della
legge n. 42 del 2009, lo stesso decreto non si applica agli enti
locali appartenenti ai territori delle regioni a statuto speciale e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
Visto l'art. 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo
n. 216 del 2010, che stabilisce in via provvisoria, fino alla data di
entrata in vigore della legge statale di individuazione delle
funzioni fondamentali di comuni, citta' metropolitane e province, le
funzioni fondamentali ed i relativi servizi presi in considerazione
ai fini del medesimo decreto legislativo;
Visto, altresi', l'art. 3, comma 1-bis, del citato decreto
legislativo n. 216 del 2010, che dispone che, in ogni caso, ai fini
della determinazione dei fabbisogni standard di cui al medesimo
decreto, le modifiche nell'elenco delle funzioni fondamentali sono
prese in considerazione dal primo anno successivo all'adeguamento dei
certificati di conto consuntivo alle suddette nuove elencazioni,
tenuto conto anche degli esiti dell'armonizzazione degli schemi di
bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
Visto l'art. 4, del decreto legislativo n. 216 del 2010, che
disciplina la metodologia per la determinazione dei fabbisogni
standard, prevedendo, al comma 3, che la stessa dovra' tener conto
delle specificita' legate ai recuperi di efficienza ottenuti
attraverso le unioni di comuni, ovvero le altre forme di esercizio di
funzioni in forma associata;
Visto l'art. 5, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo
n. 216 del 2010, che disciplina il procedimento di determinazione dei
fabbisogni standard, affidando alla SOSE - Soluzioni per il sistema
economico S.p.A. (gia' Societa' per gli Studi di settore S.p.A.), il
compito di predisporre le metodologie occorrenti alla individuazione
dei fabbisogni standard e di determinarne i valori con tecniche
statistiche che diano rilievo alle caratteristiche individuali dei
singoli comuni e province, secondo le modalita' ed i criteri ivi
indicati;
Visto l'art. 5, comma 1, lettera b), del medesimo decreto, che
dispone che la SOSE - Soluzioni per il sistema economico S.p.A
provvede al monitoraggio della fase applicativa e all'aggiornamento
delle elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni
standard;
Visto, altresi', l'art. 5, comma 1, lettera c), del medesimo
decreto legislativo, il quale prevede che, ai fini di cui alle
lettere a) e b), la suddetta SOSE - Soluzioni per il sistema
economico S.p.A. possa predisporre appositi questionari funzionali a
raccogliere i dati contabili e strutturali dai Comuni e dalle
Province, con obbligo, a carico dei predetti enti, di restituire gli
anzidetti questionari, per via telematica, entro sessanta giorni dal
loro ricevimento pena il blocco, fino all'adempimento dell'obbligo di
invio dei questionari medesimi, dei trasferimenti a qualunque titolo
erogati la pubblicazione sul sito del Ministero dell'interno
dell'ente inadempiente;
Visto l'art. 54, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il
quale prevede che i questionari di cui all'art. 5, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono resi
disponibili sul sito internet della SOSE - Soluzioni per il Sistema
Economico S.p.A., disponendo, altresi', che con provvedimento del
Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e' data notizia della data in cui
i questionari sono disponibili, dalla cui pubblicazione decorre il
termine di sessanta giorni previsto dalla medesima lettera c);
Visto l'accordo sancito in Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali del 16 dicembre 2014, sostitutivo dell'accordo del 4 aprile
2013, in merito alla procedura amministrativa per l'applicazione
dell'art. 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 26 novembre
2010 n. 216;
Visto l'accordo sancito in Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali nella seduta del 27 settembre 2016, integrativo dell'accordo
del 16 dicembre 2014, in merito alla procedura amministrativa per
l'applicazione dell'art. 5, comma 1, lettera c) del decreto
legislativo 26 novembre 2010 n. 216;
Considerato che e' stata ultimata la fase di elaborazione delle
note metodologiche occorrenti alla individuazione dei fabbisogni
standard e di determinazione dei relativi valori relativamente a
tutte le funzioni fondamentali dei comuni delle regioni a statuto
ordinario, come individuate dall'art. 3, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo n. 216 del 2010;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio del 21 dicembre 2012 e
del 23 luglio 2014, con i quali sono stati adottati la nota
metodologica ed il fabbisogno standard relativi, rispettivamente,
alle funzioni di polizia locale ed alle funzioni generali di
amministrazione di gestione e controllo dei comuni delle regioni a
statuto ordinario;
Vista altresi' la delibera della Commissione tecnica paritetica per
l'attuazione del federalismo fiscale - COPAFF del 23 dicembre 2013,
con la quale sono state approvate le note metodologiche relative alle
funzioni di istruzione pubblica, viabilita', trasporti, gestione del
territorio e dell'ambiente, servizio di smaltimento dei rifiuti,
settore sociale, asili nido, dei comuni delle regioni a statuto
ordinario;
Ritenuto di dover avviare, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo n. 216 del 2010, il monitoraggio della
fase applicativa e l'aggiornamento delle elaborazioni relative alla
determinazione dei fabbisogni standard;
Considerato che la SOSE - Soluzioni per il sistema economico S.p.A
ha predisposto, con la collaborazione dell'IFEL - Istituto per la
finanza e l'economia locale, un questionario unico da somministrare
ai comuni, alle unioni di comuni ed alle comunita' montane delle
regioni a statuto ordinario ai fini del monitoraggio e della
revisione dei fabbisogni standard delle relative funzioni
fondamentali come individuate dall'art. 3, comma 1, lettera a), del
citato decreto legislativo n. 216 del 2010.
Decreta:
Art. 1
1. E' reso disponibile sul sito internet della SOSE - Soluzioni per
il sistema economico S.p.A., con accesso dall'indirizzo
http://www.opencivitas.it il nuovo questionario di cui all'art. 5,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n.
216, denominato FC20U - Questionario unico per i comuni, le unioni di
comuni e le comunita' montane delle regioni a statuto ordinario.
2. Il questionario di cui al comma 1 e' restituito alla SOSE -
Soluzioni per il sistema economico S.p.A., da parte dei comuni, delle
unioni di comuni e delle comunita' montane delle regioni a statuto
ordinario, interamente compilato con i dati richiesti.
3. La restituzione del questionario dovra' avvenire entro sessanta
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
mediante invio a mezzo telematico, secondo le modalita' che saranno
rese note nel sito informatico di cui al comma 1. In caso di mancato
rispetto del termine di cui al periodo precedente, si applica la
sanzione di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 26 novembre 2010, n. 216, secondo la procedura stabilita
dall'accordo sancito dalla Conferenza stato-citta' e autonomie locali
nella seduta del 16 dicembre 2014, come integrata a seguito
dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-citta' e autonomie locali
nella seduta del 27 settembre 2016.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 11 novembre 2016
Il Ragioniere generale dello Stato:
Franco