Data: 2016-11-22 07:47:37

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO - nuovo logo e tesserino GU n.272 del 21-11-16

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO - nuovo logo e tesserino GU n.272 del 21-11-16

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[b]ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
DECRETO 14 novembre 2016
Adozione del logo  dell'Ispettorato  Nazionale  del  Lavoro  e  della
tessera di riconoscimento del personale ispettivo. (16A08163)
(GU n.272 del 21-11-2016)
[/b]

Parte I
Logo dell'Ispettorato nazionale del lavoro

                              IL CAPO
                DELL'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

  Visto il decreto legislativo n. 149/2015 recante «Disposizioni  per
la razionalizzazione e la semplificazione dell'attivita' ispettiva in
materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione  della  legge
10 dicembre 2014, n. 183»;
  Visto l'art. 1, comma 2 del  predetto  decreto,  secondo  il  quale
«l'Ispettorato svolge le  attivita'  ispettive  gia'  esercitate  dal
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  dall'INPS  e
dall'INAIL. Al fine di assicurare omogeneita' operative di  tutto  il
personale che svolge vigilanza in materia di lavoro, contribuzione  e
assicurazione  obbligatoria,  nonche'  legislazione  sociale,  ai
funzionari ispettivi dell'INPS e dell'INAIL sono attribuiti i  poteri
gia' assegnati al personale ispettivo  del  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali, ivi compresa la qualifica  di  ufficiale  di
polizia giudiziaria secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e alle medesime condizioni
di legge»;
  Visto altresi' l'art. 7, comma 2, del predetto decreto, secondo  il
quale  «al  fine  di  razionalizzare  e  semplificare  l'attivita'
ispettiva, con i decreti di cui all'art. 5 comma 1  sono  individuate
forme di coordinamento tra l'Ispettorato e  i  servizi  ispettivi  di
INPS  e  INAIL  che  comprendono,  in  ogni  caso,  il  potere
dell'Ispettorato di dettare le linee di condotta e  le  direttive  di
carattere operativo, nonche'  di  definire  tutta  la  programmazione
ispettiva e le specifiche modalita' di accertamento»;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
febbraio  2016,  recante  l'organizzazione  delle  risorse  umane  e
strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato;
  Visto l'art. 25 del predetto decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri secondo il quale «in attesa della adozione del codice di
comportamento  dell'Ispettorato,  trovano  applicazione  i  codici
adottati dal Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  in
applicazione del decreto del Presidente della  Repubblica  16  aprile
2013, n. 62»;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
15 gennaio 2014 recante il «codice  di  comportamento  ad  uso  degli
ispettori del lavoro» ed in particolare l'art. 6 del  citato  codice,
secondo  il  quale  «il  personale  ispettivo  deve  qualificarsi  al
personale presente sul luogo di  lavoro  ed  esibire  la  tessera  di
riconoscimento. In mancanza della tessera di riconoscimento  l'acceso
non puo' avere luogo»;

                              Dispone:

                              Art. 1

                        Istituzione del logo

  E' istituito il logo dell'Ispettorato nazionale del  lavoro,  d'ora
in  avanti  denominato  «il  logo»,  raffigurato  nel  documento  di
identita' visiva di cui all'allegato A che fa  parte  integrante  del
presente provvedimento  e  che  contiene  le  specifiche  grafiche  e
tecniche del logo.
                              Art. 2

                  Modalita' di utilizzo del logo

  In relazione all'esercizio delle competenze affidate ai  sensi  del
decreto legislativo n. 149/2015, l'Ispettorato nazionale  del  lavoro
utilizza su supporti cartacei ed  elettronici  il  logo  ai  fini  di
identificazione distintiva e di riconoscimento.
  L'Ispettorato nazionale del  lavoro,  nell'utilizzare  il  logo  in
relazione allo svolgimento dei compiti allo  stesso  riservati  dalla
legge  ne  cura,  altresi',  l'uso  nell'ambito  della  comunicazione
istituzionale.
                              Art. 3

                    Utilizzo del logo su internet

  L'uso del logo come link, cosi' come ogni  altra  riproduzione  del
sito dell'Ispettorato nazionale  del  lavoro  in  siti  altrui,  deve
essere espressamente autorizzato, con esclusione dei casi in  cui  ad
attivare il collegamento siano amministrazioni pubbliche.
  Nella riproduzione del logo deve essere evitata  ogni  associazione
con altri marchi, nomi, insegne, indirizzi IP, nomi  di  dominio  e/o
diritti di proprieta' intellettuale o industriale di terzi.
  L'Ispettorato nazionale del lavoro, che ha la responsabilita' della
gestione del sito, si riserva di modificarlo senza nessun obbligo  di
informare i siti che hanno attivato i link.
                              Art. 4

                    Vigilanza sull'uso del logo

  L'Ispettorato nazionale del lavoro intraprende le iniziative legali
ritenute opportune per  inibire,  ove  necessario,  l'utilizzo  e  la
riproduzione illegale del logo da parte di soggetti non  abilitati  e
per l'eventuale risarcimento  dei  danni  per  usi  scorretti  o  non
autorizzati.
Parte II
Tessera di riconoscimento del personale ispettivo
                              Art. 5

                      Tessera di riconoscimento

  Al personale che presta  servizio  ispettivo  presso  l'Ispettorato
nazionale del lavoro e' rilasciata una tessera  di  riconoscimento  a
stretta rendicontazione, conforme al fac-simile di  cui  all'allegato
B, costituita  da  una  carta  plastica  delle  seguenti  dimensioni:
altezza 96 mm; larghezza 65 mm;  spessore  6  mm,  sulla  quale  sono
riportati i seguenti elementi:
    a) nella parte esterna:
      la dicitura e il logo «Repubblica italiana»;
      il logo e la dicitura «Ispettorato nazionale del lavoro»;
      la dicitura «Tessera di riconoscimento»;
    b) nella parte interna:
      il numero progressivo della tessera;
      la fotografia a colori del titolare;
      i dati anagrafici del titolare (cognome e nome, luogo e data di
nascita);
      la data di rilascio;
      la firma del  dirigente  di  vertice  della  struttura  che  ha
rilasciato la tessera;
      QRcode per la tracciabilita' del titolare;
      la seguente dicitura «Gli ispettori del lavoro, nei limiti  del
servizio a cui sono destinati, e  secondo  le  attribuzioni  ad  essi
conferite dalle singole leggi e dai regolamenti,  sono  ufficiali  di
polizia giudiziaria. Gli ispettori hanno facolta' di visitare in ogni
parte, a qualunque ora del giorno ed anche della notte, i laboratori,
gli opifici, i cantieri, ed i lavori, in quanto siano sottoposti alla
loro  vigilanza,  nonche'  i  dormitori  e  refettori  annessi  agli
stabilimenti (art. 8, decreto  del  Presidente  della  Repubblica  19
marzo 1955, n. 520)».
  La carta  presenta  i  seguenti  elementi  di  sicurezza:  plastica
laminata a caldo con ologramma.
                              Art. 6

                Rilascio e restituzione della tessera

  Al personale ispettivo dell'Ispettorato  nazionale  del  lavoro  e'
rilasciata  la  tessera  di  riconoscimento  di  cui  al  presente
provvedimento, la quale deve essere restituita nei  casi  in  cui  il
dipendente cessi dal servizio, venga distaccato  o  comandato  presso
altri enti pubblici o privati, nonche' nei casi  di  collocamento  in
aspettativa previsti dal vigente CCNL del comparto ministeri.
    Roma, 14 novembre 2016

                                    Il Capo dell'Ispettorato: Pennesi
                                                          Allegato A
 

[b]              Parte di provvedimento in formato grafico[/b]

                                                          Allegato B

[b]              Parte di provvedimento in formato grafico[/b]

 

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