Egregio dottore in data 26.12.2011 ho elevato sanzione ad un'attività commerciale perchè era aperta al pubblico.
Ciò in violazione dell’art. 18 comma 4 e comma 4 quater, sanzionato dall’art. 27 comma 1 della legge Regione Puglia del 01.08.2003 n. 11 (modificata dalla legge regionale n. 5/2008) per cui la suddetta violazione è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.500,00 ad € 15.000,00.
la sanzione è stata elevata perchè il il c.d. decreto Monti, il cui art. 34 prevede la liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli ex ante in data 26.12.2011 non era ancora entrato in vigore, rendendo pertanto legittima la sanzione amministrativa elevata dalla Polizia Locale di Alezio; ciò perché il decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 (c.d. legge Monti), (pubblicato in Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 284 del 6 dicembre 2011), coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27.12.2011 – Suppl. Ordinario n. 276) è in vigore dal 28 dicembre 2011.
Le mie domande sono queste:
1. Mi conferma la legittimità della sanzione oppure il decreto Monti è entrato in vigore prima del 26 dicembre 2011?
2. Nel caso in cui debba emettere ordinanza-ingiunzione potrò porre la somma minima di € 2.500 o dovrò per forza di cose inserire la somma di € 5.000?
Grazie.
1. Mi conferma la legittimità della sanzione oppure il decreto Monti è entrato in vigore prima del 26 dicembre 2011?
[color=red]DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici. (11G0247) (GU Serie Generale n.284 del 6-12-2011 - Suppl. Ordinario n. 251) note: Entrata in vigore del provvedimento: 6/12/2011, ad eccezione dell'art. 4 che entra in vigore l'1/1/2012.
L'art. 31 sugli orari è entrato in vigore il 6 dicembre.
QUINDI VI SONO I PRESUPPOSTI PER L'ARCHIVIAZIONE
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2. Nel caso in cui debba emettere ordinanza-ingiunzione potrò porre la somma minima di € 2.500 o dovrò per forza di cose inserire la somma di € 5.000?
[color=red]Per la L. 689/1981 NON ESISTE MAI l'obbligo di determinare la sanzione nel doppio del minimo.
La valutazione va fatta con riferimenti ai criteri della L. 689/1981 - art. 11
NEL CASO DI SPECIE, se si fosse dovuta applicare la sanzione avrei suggerito di fare il minimo vista la abrogazione della norma incriminatrice e la lieve entità della violazione!
Essendo stata abrogata la norma incriminatrice prima del fatto ... devi archiviare.
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[b]D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (1) (2).
Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2011, n. 284, S.O.
(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214.
Art. 31 Esercizi commerciali
[color=red]In vigore dal 6 dicembre 2011 al 27 dicembre 2011[/color]
Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214.
1. In materia di esercizi commerciali, all'articolo 3, comma 1, lettera d-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono soppresse le parole: "in via sperimentale" e dopo le parole "dell'esercizio" sono soppresse le seguenti "ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte".
2. Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.[/b]
Grazie per la cortese risposta. Un ultimo dubbio. Ma l'art. 31 si rifrisce anche alle giornate? Ossia si riferisce alla possibilità di aprire sempre come oggi( natale, S. Stefano, Pasqua etc)? O si riferisce solo agli orari?
Se c'è possibilità di archiviare per evitare dio essere condannati dal Giudice. Grazie ancora.
Grazie per la cortese risposta. Un ultimo dubbio. Ma l'art. 31 si rifrisce anche alle giornate? Ossia si riferisce alla possibilità di aprire sempre come oggi( natale, S. Stefano, Pasqua etc)? O si riferisce solo agli orari?
Se c'è possibilità di archiviare per evitare dio essere condannati dal Giudice. Grazie ancora.
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1) si riferisce sia ai GIORNI che agli ORARI. Quindi si può aprire h24 7x7
2) perchè condannati? l'archiviazione non determina alcun danno in quanto non è maturato alcun credito. Il verbale non è titolo esecutivo e quindi la sua eventuale illegittimità (circostanza FISIOLOGICA per la l. 689/1981) non determina alcuna responsabilità soprattutto, come in questo caso, se siamo in presenza di una normativa sopravvenuta da pochi giorni.
Ciò detto segnalo semmai:
a) l'opportunità di distinguere la funzione di organo accertatore da quella di autorità decidente (ne abbiamo parlato in altro post)
b) di non adottare ordinanza ingiunzione o archiviazione a così lunga distanza di tempo. E' vero che la prescrizione è quinquennale, ma è buona prassi (per vari motivi) adottare ordinanza entro 4/6 mesi dall'accertamento
GRAZIE Dottore grazie per la cortese risposta.
Quindi archivio.
Un ultimo dubbio.
Con l'entrata in vigore del decreto legge del 06.12.2011 decadeva tutto vero? Legge Regionale ed ordinanza sindacale di orari e giorni giusto?
GRAZIE Dottore grazie per la cortese risposta.
Quindi archivio.
Un ultimo dubbio.
Con l'entrata in vigore del decreto legge del 06.12.2011 decadeva tutto vero? Legge Regionale ed ordinanza sindacale di orari e giorni giusto?
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FORMALMENTE:
- LEGGE REGIONALE deve intendersi da disapplicare
- ORDINANZA SINDACALE da ritenersi abrogata