Le concessioni rilasciate o già scadute e rinnovate dopo l’8/5/2010 (data di entrata in vigore del D.lgs. n. 59/2010) e fino alla data dell’Intesa del 5/7/2012 sono prorogate di diritto fino al compimento di anni 7 e quindi [b]fino al 7/5/2017 compreso [/b]
[i]il documento Unitario dd.24.01.2013 aggiunge oltre alle concessioni scadute e rinnovate anche quelle rilasciate dopo l’8.05.2010[/i]
Le concessioni (rilasciate o già scadute e rinnovate dopo l'8/5/2010) che scadono dopo la data dell’Intesa del 5/7/2012 e nei 5 anni successivi (5/7/2017) sono prorogate di diritto [b]fino al 4/7/2017 compreso[/b]
Le concessioni rilasciate o già scadute e rinnovate prima del 8/5/2010 vanno a [b]scadenza naturale [/b]
Nell’intesa si parla di fase di prima attuazione mentre nel documento unitario si parla di fase di prima attuazione dal 2017 al 2020 cosa significa?
e quelle rilasciate dopo l'intesa? vanno a scadenza naturale?
avete forse predisposto uno schemino riassuntivo di quelli che sapete fare solo voi? ;-)
[size=14pt][b]Ecco l'ultimo approfondimento di MARIO MACCANTELLI:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=36206.0[/b][/size]
In sintesi:
[b]CONCESSIONI SCADUTE ANTE 8/5/2010[/b] SI RINNOVANO AUTOMATICAMENTE PER 10 ANNI. QUINDI UNA CONCESSIONE SCADUTA IL 7/5/2010 VA AL 7/5/2010
[b]CONCESSIONI SCADUTE DOPO 8/5/2010[/b] VANNO A 7 MAGGIO O 4 LUGLIO 2017
[b]CONCESSIONI RILASCIATE DOPO 8/5/2010[/b] VANNO ALLA SCADENZA PREVISTA DAL PIANO/REGOLAMENTO CONFORMEMENTE AL TITOLO RILASCIATO (7-12 ANNI).
[b]VEDI FILE ALLEGATO AL DOCUMENTO SOPRA CITATO PER ULTERIORI DETTAGLI
[/b]