Due piccoli Comuni A e B che finora gestivano singolarmente il servizio di polizia locale, decidono di gestire in maniera associata solamente la polizia locale.
Il problema è che nel 2015 non c'era una posizione organizzativa solamentge per la polizia locale... e la normativa prevede che non si possa spendere per le posizioni organizzative più di quanto si spendeva nel 2015
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=34355.0
Pertanto, adesso che c'è la gestione associata, non è possibile creare una nuova posizione organizzativa per la polizia locale.
Infatti in ciascuno dei Comuni le uniche p.o. erano nel 2015 e sono:
- Area Economico - Finanziaria (che raggruppa tutti gli Uffici eccetto l'Ufficio Tecnico)
- Area Tecnica (Ufficio Tecnico - Edilizia Pubblica e Privata)
In ciascuno dei Comuni, ciascuna p.o. è pari a 6.000 euro e pertanto, anche riducendole al mimimo, non si risparmierebbe una somma tale da permettere di creare la posizione organizzativa della polizia locale.
Come potrebbero ovviare?
Premesso che non vogliono associare altre funzioni oltre alla polizia locale... potrebbero creare le tre aree:
- Area Economico - Finanziaria (che raggruppa tutti gli Uffici eccetto l'Ufficio Tecnico)
- Area Tecnica (Ufficio Tecnico - Edilizia Pubblica e Privata)
- Area Polizia Locale
E attribuire la responsabilità dell'Area Polizia Locale (gestione associata tra i Comuni A e B) al responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune A?
La legge regionale (Lombardia) obbliga ad attribuire la responsabilità della polizia locale a un appartenente alla polizia locale stessa solamente se è sttao istituito il Corpo (oltre sette addetti)... ma in qusto caso non è stato istituito il corpo, essendoci solamente 4 addetti.
Attualmente si ha:
- Responsabile Area Economico - Finanziaria del Comune A (P.O. pari a 6.000 euro)
- Responsabile Area Tecnica del Comune A (P.O. pari a 6.000 euro)
- Responsabile Area Economico - Finanziaria del Comune B (P.O. pari a 6.000 euro)
- Responsabile Area Tecnica del Comune B (P.O. pari a 6.000 euro)
Si vorrebbe modificare la situazione come segue:
- Responsabile Area Economico - Finanziaria del Comune A (P.O. pari a 5.500 euro)
- Responsabile Area Tecnica del Comune A e dell'Area Polizia Locale della gestione associata (P.O. pari a 7.500 euro)
- Responsabile Area Economico - Finanziaria del Comune B (P.O. pari a 5.500 euro)
- Responsabile Area Tecnica del Comune B (P.O. pari a 5.500 euro)
E' possibile?
Grazie
Salve,
rispondiamo volentieri ai vari quesiti ma quin siamo veramente prossimi ad una consulenza organizzativa, fra l'altro con risvolti non secondari di natura contabile .... non è materia che si presta ad essere trattata nel FORUM.
Ciò premesso il ragionamento formulato sembra "reggere" ...
Bel quesito... A mio avviso è possibile. Segnalo anche: http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fautonomielocali.regione.fvg.it%2Faall%2Fopencms%2FAALL%2FServizi%2Fpareri%2Fspecifico.jsp%3Ftxtidpareri%3D27912&h=IAQFVXJoL
Qui la questione è un po' diversa... Si parla della possibilità di un Sindaco di uno dei Comuni associati di essere responsabile del Servizio associato, qualora la somma degli abitanti dei vari Comuni associati è inferiore a 5.000 abitanti. Gli esperti precisano che "il Sindaco, una volta assunto il ruolo di responsabile di un determinato servizio dell'ente, non agisce più, in tale veste, in qualità di organo politico, ma si trova a ricoprire un ruolo di responsabilità gestionale, cui competono gli stessi poteri attribuiti ai funzionari dell'amministrazione, investiti di analoga responsabilità. Pertanto, nell'ipotesi di svolgimento del servizio in forma associata, qualora al Sindaco di un Comune sia attribuita la responsabilità di un servizio (funzione, pertanto, di carattere tecnico-gestionale), non si pone la limitazione della territorialità, che è riferita esclusivamente all'esercizio delle funzioni politiche del sindaco quale organo di governo".
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Nel caso prospettato, nulla vieta di assegnare ad uno stesso soggetto più posizioni organizzative
Parere ARAN sugli incarichi ad interim delle posizioni organizzative
Con parere del 04/11/2013 RAL_1610_Orientamenti Applicativi l’ARAN interviene sul conferimento ad interim di incarico di posizione organizzativa:
Con riferimento al caso di un incarico di posizione organizzativa conferito ad interim ad altro soggetto già titolare di altra posizione organizzativa, la scrivente Agenzia ha sempre escluso che questi possa cumulare, sia pure temporaneamente, una doppia retribuzione di posizione (quella propria e quella relativa alla posizione del dipendente assente).
In tale ipotesi, come evidenziato in alcuni orientamenti applicativi, dovrebbe trovare applicazione la medesima regola valevole nei casi di incarichi ad interim conferiti ai dirigenti per la sostituzione di altri dirigenti nei casi di assenza ed impedimento di questi: attribuzione esclusivamente della retribuzione di risultato eventualmente non corrisposta (in tutto o in parte) al titolare di PO assente, è evidente che l’ammontare della retribuzione di risultato corrisposta al sostituto sarà strettamente connessa agli obiettivi raggiunti nella misura in cui sia dimostrabile la riconduzione degli stessi al suo operato ed alla sua responsabilità.
Il riconoscimento al dipendente già titolare di posizione organizzativa della retribuzione di risultato relativa alla posizione affidata ad interim può avvenire, sempre e, comunque, entro la misura massima consentita del 25%. Infatti, in base all’articolo 10 del CCNL del 31.3.1999, la retribuzione di risultato che può essere erogata al dipendente titolare di posizione organizzativa non può in alcun modo superare il limite massimo del 25% della retribuzione di posizione connessa all’incarico attribuito.
Tale vincolo, in mancanza di diverse indicazioni contrattuali, attualmente, non sembra poter essere superato neppure nel caso di conferimento al dipendente già titolare di posizione organizzativa di un incarico relativo ad altra posizione organizzativa. E’ da auspicare che questa problematica venga fatta propria dal Comitato di Settore in vista di una eventuale integrazione della vigente disciplina in occasione del prossimo rinnovo contrattuale.