Data: 2016-11-18 17:47:13

Tariffa sociale del servizio idrico integrato (GU n.270 del 18-11-2016)

[color=red][b]Tariffa sociale del servizio idrico integrato (GU n.270 del 18-11-2016)[/b][/color]

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[size=14pt][b]DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 ottobre 2016
Tariffa sociale del servizio idrico integrato. (16A08100)
(GU n.270 del 18-11-2016)[/b][/size]



              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI


                            su proposta


                    DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                          E DELLA TUTELA
                      DEL TERRITORIO E DEL MARE

  Vista la legge 14 novembre 1995, n.  481,  recante  «Norme  per  la
concorrenza  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'.
Istituzione dell'Autorita' di regolazione  dei  servizi  di  pubblica
utilita'»;
  Vista la direttiva del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  23
ottobre 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria
in materia di acque, cosi' come modificata dalla direttiva 2008/32/CE
dell'11 marzo 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale»;
  Visto l'art. 21, comma 19, del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.
201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita,  l'equita'  e  il
consolidamento dei conti pubblici»,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  20
luglio 2012, recante «Individuazione  delle  funzioni  dell'Autorita'
per l'energia elettrica ed il gas attinenti  alla  regolazione  e  al
controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'art. 21,  comma  19,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»;
  Vista  la  legge  28  dicembre  2015,  n.  221  (c.d.  collegato
ambientale),  recante  «Disposizioni  in  materia  ambientale  per
promuovere misure di green economy e  per  il  contenimento  dell'uso
eccessivo di risorse naturali»;
  Visto in particolare l'art. 60, comma 1, della citata legge n.  221
del 2015, che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data  di  entrata
in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il  Ministro  dello
sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
siano fissati i principi e i criteri  per  garantire  l'accesso  alla
fornitura della quantita' di acqua necessaria al soddisfacimento  dei
bisogni fondamentali, a condizioni agevolate, agli  utenti  domestici
del  servizio  idrico  integrato  in  condizioni  economico-sociali
disagiate;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4  marzo
1996, recante «Disposizioni in materia di risorse idriche»;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
aprile  1999,  recante  «Schema  generale  di  riferimento  per  la
predisposizione della carta del servizio idrico integrato»;
  Considerato che il servizio idrico integrato e' un servizio a  rete
di rilevanza economica i  cui  costi  efficienti  di  gestione  e  di
investimento, compresi i costi ambientali  e  della  risorsa,  devono
essere coperti dalla relativa tariffa;
  Considerato che, ai sensi dell'art. 9 della direttiva 2000/60/CE  e
degli articoli 119 e 154 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
152, e' necessario  garantire  la  tutela  della  risorsa  attraverso
politiche dei prezzi che incentivino l'uso efficiente  della  stessa,
tenendo conto del principio della copertura dei costi  efficienti  di
gestione e di investimento,  compresi  i  costi  ambientali  e  della
risorsa secondo il principio «chi inquina  paga»  e  del  «Full  Cost
Recovery»;
  Considerato  che,  al  fine  di  garantire  l'accesso  universale
all'acqua a tutela della dignita' della persona e,  nondimeno,  della
tutela della  risorsa  idrica,  e'  importante  sostenere  le  utenze
disagiate con strumenti tariffari idonei  in  grado  al  contempo  di
garantire il principio del «chi inquina paga» e  il  principio  della
copertura dei costi;
  Considerato che la politica tariffaria deve essere volta, oltre che
al conseguimento di un razionale  utilizzo  della  risorsa,  anche  a
garantire l'equilibrio economico-finanziario della  gestione  e  che,
pertanto, il costo dell'erogazione alle utenze  disagiate  a  tariffe
agevolate deve trovare copertura attraverso meccanismi endotariffari;
  Considerato  che  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 4 marzo 1996 prevede, all'allegato 1/8, punto 8.2.1, lettera
a), una dotazione pro capite giornaliera alla consegna non  inferiore
a 150 litri/abitante/giorno (l/ab/g), intesa come volume  attingibile
dall'utente nelle 24 ore;
  Considerato che, onde  evitare  effetti  che  disincentivino  l'uso
consapevole della risorsa,  e'  necessario  che  il  quantitativo  da
assicurare  sia  effettivamente  quello  indispensabile  a  una  vita
dignitosa e non superi significativamente tale livello;
  Considerato  che  l'Organizzazione  mondiale  della  sanita',  nel
documento della Division for sustainable development «Rio 2012  issue
briefs-water»,  individua  in  40  litri  a  persona  al  giorno  il
quantitativo minimo vitale di acqua necessario a garantire  una  vita
umana dignitosa;
  Viste le note dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas  e  il
sistema idrico n. 19060 del 4 luglio 2016 e n. 26470 del 23 settembre
2016;
  Ritenuto pertanto che il quantitativo minimo di acqua sufficiente a
garantire una vita dignitosa puo' essere  fissato  fino  a  un  terzo
della dotazione pro capite giornaliera di 150 l/ab/g;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
23 aprile 2015,  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti,  e'
stata  delegata  la  firma  di  decreti,  atti  e  provvedimenti  di
competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;
  Sulla proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare;
  Di concerto con il Ministro  dello  sviluppo  economico  e  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze;

                              Decreta:

                              Art. 1


                    Quantitativo minimo vitale

  1.  Il  quantitativo  minimo  di  acqua  vitale  necessario  al
soddisfacimento  dei  bisogni  essenziali  e'  fissato  in  50
litri/abitante/giorno.
                              Art. 2


                          Tariffa agevolata

  1. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema  idrico
stabilisce, con riferimento al  quantitativo  minimo  vitale  di  cui
all'art. 1, la fascia  di  consumo  annuo  agevolato  per  le  utenze
domestiche residenti;
  2. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema  idrico
prevede, per la fascia di  consumo  agevolato  di  cui  al  comma  1,
l'applicazione  di  una  tariffa  agevolata  per  tutte  le  utenze
domestiche residenti.
                              Art. 3


                    Utenze disagiate e Bonus H2O

  1. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema  idrico
prevede, con riferimento al quantitativo minimo vitale  di  acqua  di
cui all'art. 1 del presente decreto, un bonus  acqua  per  tutti  gli
utenti domestici residenti, ovvero  nuclei  familiari,  di  cui  sono
accertate le condizioni di disagio economico sociale come definite ai
sensi del successivo comma 3, lettera a);
  2. Il bonus acqua e' quantificato in misura pari  al  corrispettivo
annuo che  l'utente  domestico  residente  in  documentato  stato  di
disagio economico sociale deve pagare relativamente  al  quantitativo
minimo vitale determinato a tariffa agevolata.
  3. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema  idrico
disciplina:
    a) le condizioni di  disagio  economico  sociale  che  consentono
all'utente, nucleo familiare, di accedere  al  bonus  acqua  in  base
all'indicatore ISEE, in coerenza con gli altri settori  dalla  stessa
regolati;
    b) le modalita' di  accesso,  riconoscimento  ed  erogazione  del
Bonus acqua.
  4. Il bonus acqua, fatte salve le  determinazioni  che  l'Autorita'
per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta sulla base
dei commi precedenti, e'  riconosciuto  in  bolletta  dalla  data  di
verifica dei requisiti prescritti, in  detrazione  dei  corrispettivi
dovuti per il servizio idrico integrato.
                              Art. 4


            Metodo tariffario e articolazione tariffaria

  1. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico,
nel disciplinare il bonus acqua, dovra' garantire mediante il  metodo
tariffario e la relativa articolazione tariffaria,  il  recupero  dei
costi efficienti del  servizio  e  degli  investimenti,  l'equilibrio
economico finanziario della gestione e la tutela degli utenti tenendo
conto:
    a)  del  criterio  di  progressivita',  a  partire  dal  consumo
eccedente il quantitativo minimo vitale giornaliero;
    b) della differenziazione  dell'uso  della  risorsa  idrica,  nel
rispetto del principio del «chi inquina paga»;
    c)  della  differenziazione  del  corrispettivo  al  fine  di
incentivare gli utenti ad  utilizzare  le  risorse  idriche  in  modo
efficiente.
  Il presente decreto sara' trasmesso agli organi  di  controllo  per
gli adempimenti di competenza e pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.

    Roma, 13 ottobre 2016

            p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
                    Il Sottosegretario di Stato
                            De Vincenti


              Il Ministro dell'ambiente e della tutela
                      del territorio e del mare
                              Galletti


                Il Ministro dello sviluppo economico
                              Calenda


              Il Ministro dell'economia e delle finanze
                              Padoan


Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2016, n. 2901

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