Buonasera,
e' stata presentata una DUAAP al SUAP di competenza per l'installazione di un sistema (completamente interrato) di raccolta, trattamento e dispersione al suolo delle acque meteoriche provenienti da un impianto carburanti.
Al punto 3.2.1 del Mod. A0 il tecnico incaricato ha dichiarato che "[i]l'intervento di cui trattasi e' ubicato in area soggetta a vincolo paesaggistico ma che non e' necessario acquisire l'autorizzazione paesaggistica in quanto opere che non comportano alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici[/i]".
L'Ufficio tecnico competente, nel dare parere favorevole all'intervento dal punto di vista urbanistico-edilizio, obietta pero' che trattandosi di area sottoposta a vincolo paesaggistico, la verifica dei presupposti per l'applicazione dell'art. 149 del D.lgs. 42/2004 non puo' essere certificata dal tecnico (come "erroneamente" previsto dal Mod. A0) ma deve essere espressamente dichiarata dall'ufficio competente al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica.
A tal fine il SUAP trasmette la pratica anche all'Ufficio tutela paesaggio della Regione il quale ritiene che un siffatto intervento (seppur consistente nell'installazione di apparecchiature completamente interrate che non alterano lo stato dei luoghi, che non comportano la modifica della morfologia del terreno e che non comprendono opere di recinzione o sistemazione correlate) necessiti comunque di un'autorizzazione paesaggistica in quanto ricadente nel punto 27 del DPR 139/2010.
A parte la sorprendente interpretazione che la Regione da' ad un siffatto intervento, piu' impellente (anche per pratiche future) e' capire se l'ipotesi prevista dal punto 3.2.1 del Mod. A0 puo' essere autocertificata oppure e' comunque in ogni caso necessario interessare l'ufficio preposto alla tutela paesaggistica, affinche' si esprima in merito.
Grazie
Non mi risulta assolutamente che la norma preveda sempre e comunque una verifica dell'ufficio competente.
L'art. 149 del D.Lgs. 42/2004 prevede i casi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, e se si ricade in quei casi nessun adempimento è dovuto; poiché non vi è alcuna valutazione discrezionale, il tecnico può autocertificare di ricadere in tali casi, fatta salva la successiva verifica, come nella generalità dei casi.
Discorso diverso il disposto di cui all'art. 146 comma 7, ove si prevede che l'amministrazione competente, quando riceve l'istanza di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, verifica anzitutto se ricorrono i presupposti per cui l'autorizzazione non è dovuta ai sensi dell'art. 149. Non ritengo affatto che da questo possa dedursi il principio secondo cui i presupposti di cui all'art. 149 debbano essere sempre verificati dall'ufficio a seguito di domanda: la norma non lo impone, e questo assurdamente prevederebbe che il cittadino debba sempre presentare un'istanza di rilascio di autorizzazione paesaggistica, con progetto e relazioni annesse, per poi sentirsi dire che nulla è dovuto.