L’art. 8, comma 3, della L. 15 gennaio 1992, n. 21 prevede che: “Per potere consegnare l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione dell’utenza. Tale articolo non prevede obbligatoriamente che la rimessa deve essere situata nel territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione.
L’art. 5 della L. R. n. 13 del 9 agosto 2002 della Regione Sicilia prevede che: “Il prelevamento dell’utente ovvero l’inizio del servizio sono effettuati con partenza nel territorio del Comune che ha rilasciato la licenza taxi o l’autorizzazione NCC”.
A parere del sottoscritto in considerazione di quanto previsto dal citato art. 5 della L.R. la rimessa deve essere situata nel territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione. Conferma tale interpretazione?
Considerato, altresì, che l’art. 7 della L. 15 gennaio 1992, n. 21 prevede che i titolari di licenza per l’esercizio del servizio taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di NCC possono, al fine del libero esercizio della propria attività associarsi in cooperative di produzione e lavoro ovvero associarsi in consorzio tra imprese artigiane e in tutte le altre forme previste dalla legge, si chiede se in tali ipotesi la rimessa deve essere nel territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione.
Ed ancora, l’art. 3 della citata legge quadro prevede che l’utente avanza richiesta del servizio di NCC presso la sede del vettore, la norma però non specifica in quale territorio deve essere ubicata.Il sottoscritto in virtù dell’art. 5 della citata L.R. ritiene che la sede del vettore debba essere nel territorio del Comune che rilascia l’autorizzazione. Mi può dare la Sua opinione
Ed ancora le associazioni di categoria con riferimento all’iscrizione al ruolo dei conducenti, che costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza taxi e dell’autorizzazione NCC ritengono che il Comune non può pretendere l’iscrizione presso la Camera di Commercio della relativa Provincia, perché ciò sarebbe in contrasto con la normativa comunitaria.
Il sottoscritto, sulla base di quanto previsto dagli artt. 3, 3 bis e 3 quater della L. R. 6 aprile 1996, n. 29 ritiene che al fine del rilascio delle licenze taxi e di NCC sia necessaria l’iscrizione alla Camera di Commercio della competente provincia. Anche su questa problematica si chiede un vostro parere.
In attesa di riscontro , cordiali saluti
[b][color=red]IN ATTESA DEI NOSTRI ESPERTI SEGNALIAMO ALCUNI POST DOVE SONO STATI AFFRONTATI I TEMI INDICATI[/color][/b]
L’art. 8, comma 3, della L. 15 gennaio 1992, n. 21 prevede che: “Per potere consegnare l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione dell’utenza. Tale articolo non prevede obbligatoriamente che la rimessa deve essere situata nel territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione.
L’art. 5 della L. R. n. 13 del 9 agosto 2002 della Regione Sicilia prevede che: “Il prelevamento dell’utente ovvero l’inizio del servizio sono effettuati con partenza nel territorio del Comune che ha rilasciato la licenza taxi o l’autorizzazione NCC”.
A parere del sottoscritto in considerazione di quanto previsto dal citato art. 5 della L.R. la rimessa deve essere situata nel territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione. Conferma tale interpretazione?
[b][color=red]CONFERMIAMO
La RIMESSA (per NCC sotto i 9 posti) determina la competenza territoriale del Comune ed è requisito obbligatorio.
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=26226.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=34955.0
[/color][/b]
Considerato, altresì, che l’art. 7 della L. 15 gennaio 1992, n. 21 prevede che i titolari di licenza per l’esercizio del servizio taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di NCC possono, al fine del libero esercizio della propria attività associarsi in cooperative di produzione e lavoro ovvero associarsi in consorzio tra imprese artigiane e in tutte le altre forme previste dalla legge, si chiede se in tali ipotesi la rimessa deve essere nel territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione.
[b][color=red]Certo. La competenza territoriale rimane invariata a prescindere dal conferimento a soggetti collettivi.
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=11887.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=23794.0
[/color][/b]
Ed ancora, l’art. 3 della citata legge quadro prevede che l’utente avanza richiesta del servizio di NCC presso la sede del vettore, la norma però non specifica in quale territorio deve essere ubicata.Il sottoscritto in virtù dell’art. 5 della citata L.R. ritiene che la sede del vettore debba essere nel territorio del Comune che rilascia l’autorizzazione. Mi può dare la Sua opinione
[b][color=red]CERTO, vedi sopra [/color][/b]
Ed ancora le associazioni di categoria con riferimento all’iscrizione al ruolo dei conducenti, che costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza taxi e dell’autorizzazione NCC ritengono che il Comune non può pretendere l’iscrizione presso la Camera di Commercio della relativa Provincia, perché ciò sarebbe in contrasto con la normativa comunitaria.
Il sottoscritto, sulla base di quanto previsto dagli artt. 3, 3 bis e 3 quater della L. R. 6 aprile 1996, n. 29 ritiene che al fine del rilascio delle licenze taxi e di NCC sia necessaria l’iscrizione alla Camera di Commercio della competente provincia. Anche su questa problematica si chiede un vostro parere.
[b][color=red]
Consiglio di Stato
Numero 00863/2016 e data 05/04/2016
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=36651.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=18596.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=25074.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=28352.0
[/color][/b]
Ed ancora le associazioni di categoria con riferimento all’iscrizione al ruolo dei conducenti, che costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza taxi e dell’autorizzazione NCC ritengono che il Comune non può pretendere l’iscrizione presso la Camera di Commercio della relativa Provincia, perché ciò sarebbe in contrasto con la normativa comunitaria.
Il sottoscritto, sulla base di quanto previsto dagli artt. 3, 3 bis e 3 quater della L. R. 6 aprile 1996, n. 29 ritiene che al fine del rilascio delle licenze taxi e di NCC sia necessaria l’iscrizione alla Camera di Commercio della competente provincia. Anche su questa problematica si chiede un vostro parere.
A mio avviso, la giurisprudenza è oscillante tra diverse tesi ( si veda a conforto dell'iscrizione a ruolo della Camera di Commercio della competente provincia : Cons. di Stato 23 giugno 2016 , n.2806 , Cons. di Stato 23 giugno 2016 , n.2807 e Cons.di Stato 23 giugno 2016 n.2807)
Ed ancora le associazioni di categoria con riferimento all’iscrizione al ruolo dei conducenti, che costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza taxi e dell’autorizzazione NCC ritengono che il Comune non può pretendere l’iscrizione presso la Camera di Commercio della relativa Provincia, perché ciò sarebbe in contrasto con la normativa comunitaria.
Il sottoscritto, sulla base di quanto previsto dagli artt. 3, 3 bis e 3 quater della L. R. 6 aprile 1996, n. 29 ritiene che al fine del rilascio delle licenze taxi e di NCC sia necessaria l’iscrizione alla Camera di Commercio della competente provincia. Anche su questa problematica si chiede un vostro parere.
A mio avviso, la giurisprudenza è oscillante tra diverse tesi ( si veda a conforto dell'iscrizione a ruolo della Camera di Commercio della competente provincia : Cons. di Stato 23 giugno 2016 , n.2806 , Cons. di Stato 23 giugno 2016 , n.2807 e Cons.di Stato 23 giugno 2016 n.2807)
[/quote]
PERSONALMENTE, pur comprendendo le ragioni che ritengono necessaria l'iscrizione nella specifica provincia ..... SONO PER L'INTERPRETAZIONE ESTENSIVA (validità di qualsiasi iscrizione.
Ciò perchè:
1) è in linea con i principi comunitari in materia
2) rispetta il principio per cui in caso di norma dubbia si interpreta in senso favorevole all'interessato
Buongiorno,
siccome anche io ho un problema simile (ho l'iscrizione al ruolo di Milano e vorrei acquistare un'autorizzazione di Bergamo), cortesemente potrebbe indicarmi i riferimenti normativi dei principi comunitari in materia da lei menzionati, in modo tale da poterli esibire in comune?
E dove posso trovare un qualcosa, sempre da mostrare in comune, riguardo al principio da lei citato "per cui in caso di norma dubbia si interpreta in senso favorevole all'interessato".
Grazie