Data: 2016-11-18 10:50:03

concessione di posteggio

Buona giornata a tutti. La nuova L.R.Abruzzo 30 agosto 2016 n. 30 al comma 3 dell'art.15 (concessione di posteggio) recita: "Nel rispetto di quanto previsto dall'Intesa, un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni di posteggio nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare ecc.ecc.". Cosa vuol dire che se un soggetto  ha una attività sia alimentare che non alimentare  può essere titolare di massimo 2 posteggi complessivamente oppure di 2 più 2 (quindi quattro) posteggi?  Grazie anticipatamente.

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Data: 2016-11-19 08:54:36

Re:concessione di posteggio


Buona giornata a tutti. La nuova L.R.Abruzzo 30 agosto 2016 n. 30 al comma 3 dell'art.15 (concessione di posteggio) recita: "Nel rispetto di quanto previsto dall'Intesa, un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni di posteggio nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare ecc.ecc.". Cosa vuol dire che se un soggetto  ha una attività sia alimentare che non alimentare  può essere titolare di massimo 2 posteggi complessivamente oppure di 2 più 2 (quindi quattro) posteggi?  Grazie anticipatamente.
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IL CONTRIBUTO DEI NOSTRI ESPERTI:
l’intesa dispone:
[i]un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare nel caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento ovvero tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiore a cento[/i]

quindi massimo 2 o massimo 3 concessioni per settore merceologico in capo al medesimo codice fiscale
quindi, relativamente ai mercati sotto 100 posteggi:
[b]2A+2NA[/b]: la condizione è verificata, la situazione è ok.
[b]3A o 3NA[/b]: la condizione non è verificata, l’operatore  deve adeguarsi in termine congruo pena la revoca della concessione.
[b]3A/NA (promiscui)[/b]:  la condizione non è verificata, l’operatore  deve adeguarsi in un termine congruo pena la revoca della concessione.

In genere il problema non nasce nei bandi perché vengono assegnati posteggi alimentari e non alimentari che, di fatto, portano il soggetto a fare una dichiarazione circa la tipologia prevalente. In sede di controllo, a seguito di subingressi o modifiche all'attività che l’operatore può aver effettuato, l’amministrazione deve verificare la prevalenza del settore merceologico. In caso di promiscuità, non potendo stabilire in modo oggettivo il settore merceologico, ritengo che l'Amministrazione NON possa accettare la situazione dei 4 o 6 banchi promiscui ([b]la condizione A/NA + A/NA + A/NA + A/NA NON è verificata[/b]) dato che rappresenterebbe un'elusione del divieto di cumulo dettato dall’Intesa in modo perentorio. La stessa Amministrazione dovrà attivarsi con una comunicazione di avvio procedimento propedeutica alla revoca. Durante la fase istruttoria il privato potrà conformarsi variando la tipologia dei prodotti in vendita.

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