DPR 227/2011 art.4: si può accettare autocertificazione sul rispetto limiti rumore in caso di eventi musicali in bar quando detta autocertificazione non è suffragata da una relazione con valutazione del tecnico competente. In caso affermativo se perviene un esposto come dobbiamo comportarci. Sospendere attività rumorosa o richiedere intervento Arpat?
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DPR 227/2011 art.4: si può accettare autocertificazione sul rispetto limiti rumore in caso di eventi musicali in bar quando detta autocertificazione non è suffragata da una relazione con valutazione del tecnico competente. In caso affermativo se perviene un esposto come dobbiamo comportarci. Sospendere attività rumorosa o richiedere intervento Arpat?
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1) il DPR 227 esonera da ogni adempimenti alcune attività (comma 1 e allegato B)
2) mentre si applica ai BAR " che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali". In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447
3) l'INTERESSATO però, ANCHE SENZA TECNICO, può autocertificare di non superare i limiti "Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2"
4) mentre se li supera deve avvalersi di un TECNICO per chiedere la deroga
Ciò detto, occorre precisare che la ricezione di un ESPOSTO non implica accertamento del superamento dei limiti. L'esposto potrebbe essere fondato o infondato ... ma non è PROBANTE di alcuna violazione.
Se il soggetto ha presentato autocertificazione SOLO un rilievo strumentale può superare tale dichiarazione .... quindi occorre inviare l'esposto ad ARPAT.
Se l'evento è UNA TANTUM ... si chiude lì.
Se si ripete ... potrete organizzarvi con ARPAT per un controllo mirato.
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Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227
Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
(G.U. n. 28 del 3 febbraio 2012)
Art. 4. Semplificazione della documentazione di impatto acustico
1. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.
2. Per le attività diverse da quelle indicate nel comma 1 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
3. In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica.