Data: 2016-11-17 20:20:21

BAGNINI - regolamento sui abilitazioni e requisiti (GU n.269 del 17-11-2016)

BAGNINI - regolamento sui abilitazioni e requisiti (GU n.269 del 17-11-2016)

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[b]MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
[color=red]DECRETO 29 luglio 2016, n. 206 [/color]
Regolamento  recante  norme  per  l'individuazione  dei  soggetti
autorizzati alla tenuta dei corsi  di  formazione  al  salvamento  in
acque  marittime,  acque  interne  e  piscine  e  al  rilascio  delle
abilitazioni all'esercizio  dell'attivita'  di  assistente  bagnante.
(16G00219)
(GU n.269 del 17-11-2016)
  Vigente al: 2-12-2016  [/b]



          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Visto l'articolo 117 della Costituzione;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare  l'articolo
17, comma 3 e 4;
  Visto  l'articolo  15,  comma  3-quinquies,  del  decreto-legge  29
dicembre 2011, n. 216, come modificato dalla legge di conversione  24
febbraio 2012, n. 14 e successive modificazioni;
  Visto l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.
150, come modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2014,  n.
15;
  Visto l'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n.
210, convertito in legge 25 febbraio 2016, n. 21;
  Visto l'articolo 104 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto il  decreto  legislativo  28  gennaio  2016,  n.  15  recante
attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio;
  Visto il foglio d'ordini del Ministro delle comunicazioni 6  maggio
1929, n. 43;
  Viste  le  circolari  del  Ministero  della  marina  mercantile  9
settembre 1960 n. 35, 21 marzo 1964 n. 68 e 4 maggio 1984 n. 200;
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 18  marzo  1996  recante
norme di sicurezza per la costruzione e  l'esercizio  degli  impianti
sportivi;
  Visto, in particolare,  l'articolo  14  del  decreto  del  Ministro
dell'interno 18 marzo 1996 recante  la  disciplina  del  servizio  di
salvataggio in piscina e alla relativa abilitazione di assistente  ai
bagnanti;
  Viste le note del Comando generale del Corpo delle  capitanerie  di
porto protocollo 32772 del 16 marzo 2016 e 51581 del 2 maggio 2016;
  Visto il parere del Ministero dell'interno protocollo  0008488  del
10 maggio 2016;
  Visto il parere del Ministero della salute protocollo  1540  del  7
marzo 2016;
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
nella seduta del 23 giugno 2016;
  Acquisito il parere del Ministero dell'economia e delle finanze  ai
sensi dell'articolo 17-bis, comma 1, della legge 7  agosto  1990,  n.
241;
  Udito il parere del Consiglio di Stato - sezione consultiva per gli
atti normativi, espresso nell'adunanza del 7 luglio 2016;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge 23 agosto 1988,
n. 400 (nota n. 28854 del 22 luglio 2016) cosi' come attestata  dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri, con nota n. DAGL 7794  P-  del
27 luglio 2016;

                              Adotta
                      il seguente regolamento:

                              Art. 1


                              Finalita'

  1. Il presente regolamento detta disposizioni concernenti i criteri
generali per l'ordinamento di formazione dell'assistente bagnante  in
acque interne  e  piscine  e  dell'assistente  bagnante  marittimo  e
determina la tipologia delle abilitazioni rilasciate.
                              Art. 2


                            Definizioni

  1. Ai sensi del presente regolamento, in aggiunta  alle  pertinenti
definizioni di cui al decreto  del  Ministro  dell'interno  18  marzo
1996, si intende per:
    a) «soggetti autorizzati dallo Stato»: i soggetti in possesso  di
autorizzazione statale alla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto e ogni altro soggetto autorizzato dal  Comando  generale  del
Corpo delle capitanerie di porto;
    b) «assistente bagnante in  acque  interne  e  piscine»:  persona
addetta al servizio di salvataggio  e  primo  soccorso  abilitata  in
acque interne e piscine;
    c) «assistente bagnante marittimo»: persona addetta  al  servizio
di salvataggio e primo soccorso abilitata in mare.
                              Art. 3


                      Formazione professionale

  1.  L'attivita'  di  addestramento  e  formazione  per  assistente
bagnante in acque interne e piscine e' riservata a:
    a) soggetti autorizzati dallo Stato;
    b) scuole, istituti di formazione, associazioni sportive, e  ogni
altro soggetto autorizzato dalle Regioni e dalle Province autonome di
Trento e Bolzano.
  2.  L'attivita'  di  addestramento  e  formazione  per  assistente
bagnante marittimo e' riservata ai soggetti autorizzati dallo Stato.
                              Art. 4


      Requisiti e procedimento di rilascio dell'autorizzazione

  1. Le persone fisiche e  le  persone  giuridiche  possono  ottenere
l'autorizzazione  per  svolgere  le  attivita'  di  addestramento  e
formazione per assistente bagnante in acque interne e piscine  e  per
assistente bagnante marittimo.
  2. La domanda, corredata dalle dichiarazioni e dai documenti di cui
all'allegato I che costituisce parte integrante del presente decreto,
e' sottoscritta dal richiedente o dal suo legale rappresentante.
  3. L'autorizzazione e' rilasciata al richiedente che deve possedere
i seguenti requisiti:
    a) eta' minima di anni ventuno;
    b) diploma di scuola secondaria di secondo grado;
    c) per i corsi di assistente bagnante in acque interne e piscine:
abilitazione all'esercizio della professione di  assistente  bagnante
in acque interne e piscine, rilasciata da almeno due anni;
    d) per i corsi di  assistente  bagnante  marittimo:  abilitazione
all'esercizio della professione  di  assistente  bagnante  marittimo,
rilasciata da almeno due anni;
    e)  non  essere  stato  dichiarato  delinquente    abituale,
professionale o per tendenza, non essere stato sottoposto a misure di
sicurezza personali o alle misure di prevenzione,  non  essere  stato
condannato ad una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo  che
non sono intervenuti provvedimenti di riabilitazione;
    f)  non  essere  stato  interdetto  o  inabilitato  o  dichiarato
fallito,  ovvero  non  avere  in  corso,  nei  propri  confronti,  un
procedimento per dichiarazione di fallimento;
    g)  non  avere    subito    un    provvedimento    di    revoca
dell'autorizzazione all'attivita' di addestramento e  formazione  per
assistente bagnante nell'ultimo quinquennio;
    h) adeguata capacita' finanziaria;
    i) disponibilita' di locali in regola con le normative vigenti in
materia di sicurezza e igiene per la sede dell'attivita';
    l) avere la disponibilita'  di  una  unita'  da  diporto  a  remi
conforme alle disposizioni vigenti;
    m) adeguata attrezzatura tecnica, di arredamento e  di  materiale
didattico per l'insegnamento teorico, ai sensi dell'allegato  II  che
costituisce parte integrante del presente decreto;
    n) allenatori tecnici di nuoto e nuoto per salvamento in possesso
di abilitazione, in qualita' di istruttori;
    o) medici di una  struttura  pubblica  dell'area  di  medicina  e
chirurgia  d'urgenza  o  dell'area  di  anestesia  e  rianimazione
appartenente ai servizi di emergenza  territoriale,  nonche'  di  una
figura  professionale  del  Dipartimento  di  prevenzione  e  sanita'
pubblica del servizio sanitario nazionale, in qualita' di istruttori.
  4. Per le persone giuridiche,  i  requisiti  di  cui  al  comma  3,
lettere a), b), c), d), e), f), g) devono essere posseduti dal legale
rappresentante. Nel caso in cui  l'autorizzazione  e'  rilasciata  in
favore di societa' non aventi personalita' giuridica, i requisiti  di
cui al comma 3, lettere a), b), c), d), e), f)  e  g)  devono  essere
posseduti dal socio amministratore.
  5. Nel caso in cui vi sono piu' soci amministratori di societa' non
aventi personalita' giuridica, i requisiti di cui al comma  4  devono
essere posseduti da ognuno di questi.
  6.  La  domanda  per  svolgere  l'attivita'  di  addestramento  e
formazione per assistente bagnante in  acque  interne  e  piscine  e'
presentata al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto o
alle Regioni o alle Province autonome di Trento e Bolzano.
  7.  La  domanda  per  svolgere  l'attivita'  di  addestramento  e
formazione per assistente bagnante marittimo e' presentata al Comando
generale del Corpo delle capitanerie di porto.
  8. Gli Uffici riceventi verificano  le  condizioni  e  i  requisiti
previsti  per  il  rilascio  dell'autorizzazione.  In  caso  di
insufficienza o  assoluta  mancanza  dei  requisiti,  la  domanda  e'
dichiarata inammissibile.
  9. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata  entro  novanta
giorni dalla  data  di  presentazione  della  domanda  da  parte  del
richiedente o del suo legale rappresentante e  ha  una  validita'  di
anni dieci dalla data di rilascio ed e' rinnovata ad istanza di parte
con il procedimento di cui al presente articolo.
  10. Nel caso in cui sono accertate irregolarita' nello  svolgimento
dell'attivita' da parte  dei  soggetti  di  cui  all'articolo  3,  il
Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto o le Regioni  o
le Province autonome di Trento  e  Bolzano  intimano,  mediante  atto
formale, ad eliminare le irregolarita' entro un termine non inferiore
a quindici giorni.
  11. L'autorizzazione e' sospesa per un periodo da uno  a  tre  mesi
quando:
    a) il soggetto autorizzato non ottempera alle  disposizioni  date
dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie  di  porto  o  dalle
Regioni o dalle Province autonome di  Trento  e  Bolzano,  nonostante
l'atto di cui al comma 10;
    b) il soggetto autorizzato utilizza per le lezioni personale  non
abilitato e non previsto dal presente decreto.
  12. L'autorizzazione e' revocata nel caso in cui:
    a) il soggetto autorizzato perde la  capacita'  finanziaria  e  i
requisiti morali;
    b) il soggetto autorizzato perde la disponibilita' dei  locali  o
dell'unita' da diporto adibita alla  esercitazione  o  l'attrezzatura
tecnica e didattica;
    c) sono stati adottati almeno due  provvedimenti  di  sospensione
nel quinquennio;
    d) il soggetto autorizzato  non  ottempera  al  provvedimento  di
sospensione dell'attivita' di cui al comma 11.
  13. Oltre che per i casi di  revoca  precedentemente  disciplinati,
l'autorizzazione  e'  ritirata    per    decesso    del    titolare
dell'autorizzazione, in mancanza  di  eredi  o  aventi  causa  o  per
espressa rinuncia degli aventi diritto.
                              Art. 5


                            Abilitazioni

  1.  Il  Capo  del  compartimento  marittimo  competente  rilascia
l'abilitazione  all'esercizio  della  professione  dell'assistente
bagnante in acque interne e piscine  e  l'abilitazione  all'esercizio
della professione di assistente bagnante marittimo.
  2. L'abilitazione all'esercizio della  professione  dell'assistente
bagnante in  acque  interne  e  piscine  consente  di  esercitare  la
professione  di  assistente  bagnante  anche  nei  laghi,  previo
superamento della prova pratica di voga per finalita'  di  salvamento
di cui all'articolo 9, comma 3.
  3. L'abilitazione all'esercizio  della  professione  di  assistente
bagnante  marittimo  consente  di  esercitare  la  professione  di
assistente bagnante anche in acque interne, piscine e nei laghi.
  4. Le abilitazioni sono  conseguite  al  termine  di  un  corso  di
formazione professionale istituito dai soggetti di cui all'articolo 3
e con il superamento dell'esame di cui all'articolo 9.
                              Art. 6


                  Corsi di formazione professionale

  1. Il corso di formazione professionale per assistente bagnante  in
acque interne e  piscine  e  per  assistente  bagnante  marittimo  ha
l'obiettivo di assicurare ai partecipanti la padronanza di  metodi  e
contenuti  generali  orientati  all'acquisizione  delle  specifiche
conoscenze professionali nell'ambito del salvamento acquatico.
  2.  L'impegno  orario  complessivo  che  deve  essere  riservato
all'attivita' formativa del corso e' minimo di cento ore. Il corso e'
suddiviso in un modulo teorico di venti ore,  un  modulo  pratico  di
cinquanta ore e un tirocinio di trenta ore presso piscine, centri  di
formazione o stabilimenti balneari.  Il  tirocinio  per  il  rilascio
della abilitazione  all'esercizio  della  professione  di  assistente
bagnante in acque interne e piscine e' diretto da soggetti che  hanno
conseguito da almeno due anni l'abilitazione di cui  all'articolo  5,
comma  2.  Il  tirocinio  per  il  rilascio  della  abilitazione
all'esercizio della professione di assistente bagnante  marittimo  e'
diretto  da  soggetti  che  hanno  conseguito  da  almeno  due  anni
l'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 3.
  3. Il corso prevede prove intermedie di verifica dell'apprendimento
delle conoscenze teoriche  e  pratiche.  Al  termine  del  corso,  e'
prevista una prova finale teorica e pratica.
  4. Il corso di formazione professionale per assistente bagnante  in
acque interne e piscine prevede le seguenti materie:
    a)  nozioni  fondamentali  in  materia  di  responsabilita'
dell'assistente bagnante;
    b) nozioni fondamentali  in  materia  di  sicurezza  nelle  acque
interne e nelle piscine;
    c) tecniche di primo soccorso e di  rianimazione  cardiopolmonare
sulla  base  del  programma  di  formazione  riguardante  l'uso  del
defibrillatore semiautomatico in ambiente extraospedaliero secondo la
normativa vigente;
    d) nozioni di meteorologia e di tecnica marinaresca;
    e) tecniche di recupero di  soggetto  in  stato  di  pericolo  in
acqua;
    f) tecniche specifiche di nuoto per finalita' di salvamento;
    g) nozioni fondamentali di tutela ambientale  e  sanitaria  delle
acque di balneazione, comprese le piscine;
    h) linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanita' per  la
sicurezza degli ambienti acquatici di  balneazione,  con  particolare
riferimento alla conoscenza dei fattori di rischio che possono essere
presenti  nelle  acque  di  balneazione,  gli  eventi  di  interesse
sanitario che possono  verificarsi  durante  la  stagione  estiva,  i
comportamenti  da  adottare  per  prevenire  esposizioni  pericolose,
l'accesso all'informazione sulla qualita' delle acque di balneazione.
  5. Il corso di formazione per assistente bagnante marittimo prevede
le seguenti materie:
    a)  nozioni  fondamentali  in  materia  di  responsabilita'
dell'assistente bagnante;
    b) nozioni fondamentali in materia  di  sicurezza  balneare,  con
riferimento  all'ordinanza  di  sicurezza  balneare  del  Capo  del
circondario marittimo;
    c) nozioni fondamentali in materia di ricerca e soccorso in mare;
    d) nozioni fondamentali sulle correnti marine;
    e) nozioni fondamentali sui fondali marini;
    f) tecniche di primo soccorso e di  rianimazione  cardiopolmonare
sulla  base  del  programma  di  formazione  riguardante  l'uso  del
defibrillatore semiautomatico in ambiente extraospedaliero secondo la
normativa vigente;
    g) nozioni di meteorologia e di tecnica marinaresca;
    h) tecniche di recupero di  soggetto  in  stato  di  pericolo  in
acqua;
    i) tecniche specifiche di  nuoto  e  di  voga  per  finalita'  di
salvamento;
    l) nozioni fondamentali di tutela ambientale  e  sanitaria  delle
acque di balneazione, comprese le piscine;
    m) linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanita' per  la
sicurezza degli ambienti acquatici di  balneazione,  con  particolare
riferimento alla conoscenza dei fattori di rischio che possono essere
presenti  nelle  acque  di  balneazione,  gli  eventi  di  interesse
sanitario che possono  verificarsi  durante  la  stagione  estiva,  i
comportamenti  da  adottare  per  prevenire  esposizioni  pericolose,
l'accesso all'informazione sulla qualita' delle acque di balneazione.
  6. I corsi di formazione possono essere svolti in lingua francese e
tedesca o in altra lingua parlata, secondo le  norme  in  materia  di
tutela delle minoranze linguistiche.
  7. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto approva
i programmi dei corsi  di  formazione  professionale  presentati  dai
soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).
  8. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano  approvano
i programmi dei corsi  di  formazione  professionale  presentati  dai
soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).
  9.  La  domanda  per  l'approvazione  dei  corsi  di  formazione
professionale per assistente bagnante in acque interne e  piscine  e'
presentata da parte dei soggetti di cui  all'articolo  3  al  Comando
generale del Corpo delle capitanerie di porto o alle Regioni  o  alle
Province autonome di Trento e Bolzano.
  10.  La  domanda  per  l'approvazione  dei  corsi  di  formazione
professione per assistente bagnante marittimo e' presentata da  parte
dei soggetti di cui all'articolo 3  al  Comando  generale  del  Corpo
delle capitanerie di porto.
  11. Gli Uffici riceventi verificano le  condizioni  e  i  requisiti
previsti  per  il  rilascio  dell'autorizzazione.  In  caso  di
insufficienza o  assoluta  mancanza  dei  requisiti,  la  domanda  e'
dichiarata inammissibile.
  12. Il provvedimento di approvazione dei corsi di formazione di cui
al comma 9 e 10 e' rilasciato entro  novanta  giorni  dalla  data  di
presentazione della domanda da parte del richiedente o del suo legale
rappresentante e ha una  validita'  di  anni  cinque  dalla  data  di
rilascio della stessa.
  13. L'autorizzazione e'  rinnovata  ad  istanza  di  parte  con  il
procedimento di cui al presente articolo.
                              Art. 7


    Requisiti di ammissione ai corsi di formazione professionale

  1. Per essere ammessi ai corsi di formazione di cui all'articolo  6
occorrono i seguenti requisiti:
    a) eta' compresa tra il diciottesimo e il cinquantesimo  anno  di
eta';
    b)  non  essere  stati  dichiarati  delinquenti    abituali,
professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di
sicurezza personali o alle misure di prevenzione,  non  essere  stati
condannati ad una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo  che
non sono intervenuti provvedimenti di riabilitazione;
    c)  possesso  del  certificato  di  idoneita'  psicofisica  allo
svolgimento dell'attivita' di salvamento in acque interne, piscine  e
marittime rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sulla base  dei
requisiti previsti  dall'articolo  3,  allegato  I,  tabella  B,  del
decreto del Ministro della sanita' del 18 febbraio  1982,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  del  5  marzo  1982,  e  successive
modificazioni;
    d) avere assolto l'obbligo scolastico ed essere in  possesso  del
diploma di scuola secondaria di primo grado.
                              Art. 8


      Commissione d'esame per il rilascio delle abilitazioni

  1.  Per  il  rilascio  dell'abilitazione  all'esercizio  della
professione di assistente bagnante in acque interne e  piscine  e  di
assistente bagnante marittimo  presso  le  Capitanerie  di  porto  e'
costituita,  con  decreto  del  Capo  del  compartimento  marittimo
competente, una commissione composta da quattro membri:
    a) un ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto di grado non
inferiore a tenente di vascello, con funzioni di presidente;
    b) un medico di una struttura pubblica dell'area  di  medicina  e
chirurgia  d'urgenza  o  dell'area  di  anestesia  e  rianimazione
appartenente ai servizi di emergenza territoriale, docente del corso;
    c) una figura professionale del  Dipartimento  di  prevenzione  e
sanita' pubblica del servizio sanitario nazionale, docente del corso;
    d) un allenatore tecnico di  nuoto  e  nuoto  per  salvamento  in
possesso di abilitazione, istruttore del corso.
  2.  Svolge  le  mansioni  di  segretario  per  la  commissione  un
rappresentante dei soggetti di cui all'articolo 3.
  3. Ai componenti della commissione di cui al comma 1  non  spettano
gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati.
  4. La commissione:
    a) provvede in merito all'ammissione dei  candidati  a  sostenere
l'esame di cui all'articolo 9, previa verifica per ogni candidato del
possesso di apposito certificato di regolare frequenza del corso e di
superamento della prova finale di cui all'articolo 6, rilasciato  dai
soggetti di cui all'articolo 3;
    b)  provvede  alla  pubblicazione  sui  siti  istituzionali  e
all'affissione delle date di esame presso le Capitanerie di  porto  e
gli uffici circondariali marittimi  competenti  almeno  dieci  giorni
lavorativi antecedenti alla fissazione della prima prova teorica.
                              Art. 9


              Esame per il rilascio delle abilitazioni

  1.  I  soggetti  interessati  alle  abilitazioni  presentano  alla
commissione di esame domanda di iscrizione agli esami.
  2. L'esame per il conseguimento  delle  abilitazioni  all'esercizio
della professione di assistente bagnante e' pubblico  e  consiste  in
una  prova  teorica  orale  e  in  una  prova  pratica  davanti  alla
commissione. E' ammesso  alla  prova  pratica  il  candidato  che  ha
superato la prova teorica. L'esame e' concluso  con  esito  positivo,
nel caso in cui il candidato ha superato entrambe le prove.
  3. L'esame  teorico  orale  accerta  la  conoscenza  delle  materie
previste dall'articolo 6. La prova pratica accerta il possesso  della
capacita' e abilita' relative alle:
    a) tecniche specifiche di  nuoto  e  di  voga  per  finalita'  di
salvamento;
    b) tecniche di recupero di  soggetto  in  stato  di  pericolo  in
acqua;
    c) tecniche di primo soccorso e di rianimazione cardiopolmonare.
  4. L'esame puo' essere svolto in lingua francese  e  tedesca  o  in
altra lingua parlata, secondo le norme in  materia  di  tutela  delle
minoranze linguistiche.
  5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5,  comma  2,  per  il
rilascio  dell'abilitazione  all'esercizio  della  professione  di
assistente bagnante in acque interne e piscine  non  e'  prevista  la
prova pratica di voga per finalita' di salvamento.
  6.  Per  ciascuna  sessione  d'esame,  la  commissione  predispone
apposito  verbale  di  cui  all'allegato  III,  munito  di  numero
progressivo, inserendo l'elenco dei candidati. Il verbale di esame e'
aperto,  sia  per  l'esame  teorico  sia  per  la  prova  pratica,
dall'appello    nominale    dei    candidati.    All'appello    segue
l'identificazione dei candidati presenti  e  la  verbalizzazione  dei
candidati assenti.
  7. L'esito delle prove di esame  e'  annotato  dal  segretario  nel
verbale di esame. Il verbale di esame, redatto in triplice esemplare,
e' firmato dalla commissione. I verbali  sono  conservati  presso  la
Capitaneria di porto. Il verbale di esame  e'  inviato  alla  Regione
competente per territorio.
  8. Il Capo del  compartimento  marittimo  competente,  ricevuto  il
verbale di esame di cui al comma 7, rilascia ai soggetti  interessati
le  abilitazioni  previste  all'articolo  5,  secondo  le  istruzioni
predisposte dal Comando  generale  del  Corpo  delle  capitanerie  di
porto.
                              Art. 10


                Mantenimento dell'idoneita' fisica

  1. L'assistente bagnante ha l'obbligo di rinnovare  annualmente  il
certificato di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), rilasciato da
struttura sanitaria  pubblica,  sulla  base  dei  requisiti  previsti
dall'articolo 3, allegato I, tabella  B,  del  decreto  del  Ministro
della  sanita'  del  18  febbraio  1982,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 5 marzo 1982, e successive modificazioni.
                              Art. 11


                            Monitoraggio

  1. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di  porto,  cura
con cadenza annuale, a decorrere dal 30 settembre 2017, il  controllo
e il monitoraggio del presente decreto.
                              Art. 12


                      Disposizioni finanziarie

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Le amministrazioni interessate  provvedono  all'adempimento  dei
compiti derivanti dal presente  regolamento  con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
                              Art. 13


                  Disposizioni transitorie e finali

  1.  Le  disposizioni  del  presente  regolamento  si  applicano  a
decorrere dal 1° gennaio 2017.
  2. E' abrogato il foglio d'ordini del Ministro delle  comunicazioni
6 maggio 1929, n. 43  e  le  circolari  del  Ministero  della  marina
mercantile 9 settembre 1960 n. 35, 21 marzo 1964 n.  68  e  4  maggio
1984 n. 200.
  3. A  coloro  che  hanno  conseguito,  in  base  alle  disposizioni
previgenti, il certificato di abilitazione all'esercizio del mestiere
di bagnino, il  brevetto  di  assistente  bagnanti,  il  brevetto  di
salvamento  acquatico,  rilasciati  dai  soggetti  autorizzati  dallo
Stato,  valido  per  le  acque  interne  e  le  piscine,  compete
l'abilitazione di assistente bagnante in acque interne e piscine.
  4. A  coloro  che  hanno  conseguito,  in  base  alle  disposizioni
previgenti, il certificato di abilitazione all'esercizio del mestiere
di bagnino, il  brevetto  di  assistente  bagnanti,  il  brevetto  di
salvamento  acquatico,  rilasciati  dai  soggetti  autorizzati  dallo
Stato, valido per  il  mare,  compete  l'abilitazione  di  assistente
bagnante marittimo.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,  e'  inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 29 luglio 2016

                                                  Il Ministro: Delrio

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2016
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 1, foglio n. 3696

                                                          Allegato I
                                                (articolo 4, comma 2)

Contenuto della domanda di cui all'articolo 4, comma 2
    a) dati fiscali del richiedente;
    b)  dati  anagrafici  del  richiedente  persona  fisica  o  ditta
individuale; dati anagrafici di tutti i soci in caso di  societa'  di
fatto semplice, in nome collettivo  o  una  societa'  in  accomandita
semplice, del legale rappresentante se il richiedente e' una societa'
cooperativa,  un'associazione,  una  societa'  a  responsabilita'
limitata, una societa' per azioni o una societa' in  accomandita  per
azioni;
    c) data e luogo di nascita del richiedente;
    d) residenza;
    e) cittadinanza italiana (o  cittadinanza  di  uno  Stato  membro
dell'Unione europea);
    f) diploma di scuola secondaria di secondo grado, con indicazione
della denominazione e della sede dell'Istituto presso  cui  e'  stato
conseguito;
    g) cause di divieto, di decadenza o di sospensione  previste  dal
decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159  e  successive
modificazioni;
    h) denominazione della persona giuridica o dell'ente;
    i)  statuto  o  dall'atto  costitutivo,  dai  quali  risulta  la
finalita' di formazione degli assistenti bagnante;
    l) sede principale ed eventuali sedi locali;
    m) tipologie di abilitazione per  cui  si  intendono  svolgere  i
corsi.
Documentazione allegata alla domanda di cui all'articolo 4, comma 2
    a)  copia  conforme  dell'atto  costitutivo  registrato  e  copia
conforme dello statuto ed eventuali successive modificazioni;
    b) certificato di iscrizione alla camera di commercio;
    c) tariffario dei costi di formazione e di addestramento;
    d) gli orari di svolgimento delle attivita' di formazione.

                                                          Allegato II
                                                (articolo 4, comma 3)

Arredamento,  attrezzatura  tecnica  e  materiale  didattico  di  cui
                      all'articolo 4, comma 3

Arredamento
    a) una cattedra ed un tavolo per insegnante;
    b) una lavagna dalle dimensioni minime di m 1.10 x 0.80 o lavagna
luminosa;
    c)  posti  a  sedere  per  gli  allievi  in  proporzione  alla
disponibilita' di superficie dell'aula per  ogni  allievo,  ai  sensi
della normativa vigente.
Attrezzatura tecnica minima e materiale didattico minimo
    a) sagole galleggianti;
    b) un binocolo;
    c) un paio di pinne;
    d) rullo con cinture o bretelle;
    e) un megafono;
    f) un rescue can;
    g) bandiere di colore bianco e rosso e giallo;
    h) salvagente anulare munito di sagola galleggiante lunga  almeno
25 metri;
    i) bombole di ossigeno secondo normativa vigente;
    l) un set completo di cannule di respirazione bocca a bocca;
    m)  un  pallone  ambu  e  altra  apparecchiatura  riconosciuta
equipollente dalle competenti Autorita' sanitarie;
    n) un tiralingua e apribocca;
    o) una cassetta di pronto  soccorso,  anche  di  tipo  portatile,
contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente;
    p)  ogni  altra  attrezzatura  ricompresa  nelle  dotazioni  di
salvamento previste dalle ordinanze di  sicurezza  balneare  e  dalle
ordinanze balneari vigenti sul territorio nazionale.

                                                        Allegato III
                                                (articolo 9, comma 6)
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

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