[b]PRODOTTI ALIMENTARI IN CATTIVO STATO DI CONSERVAZIONE[/b]
[i]Nel solco di un consolidato orientamento giurisprudenziale la Corte di Cassazione con sentenza del 26/10/16 m° 45229 (scarica e leggi) ha statuito che “La detenzione per la vendita o per il consumo di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, punita dall’art. 5, lettera b), della legge 30 aprile 1962, n. 283, è reato di pericolo per la consumazione del quale non è necessario che vi sia un effettivo atto di cessione o che sia effettivamente danneggiata la salute, essendo sufficiente che il prodotto sia nella materiale disponibilità dell’operatore commerciale (grossista o dettagliante) che lo fornirà ai consumatori. Il reato, pertanto, si consuma anche con la semplice detenzione delle sostanze nel frigorifero posto nel luogo di vendita o di somministrazione: indipendentemente dalla possibilità di un eventuale controllo sullo stato di conservazione al momento dell’impiego.”.[/i]
ARTICOLO E APPROFONDIMENTI: https://accademiapolizialocale.wordpress.com/2016/11/16/prodotti-alimentari-in-cattivo-stato-di-conservazione/