La Regione Abruzzo nel 2014 con delibera di giunta ha istituito dei corsi finalizzati alla professionalizzazione ed aggiornamento dei tatuatore. Nella delibera non si disciplina le modalità di svolgimento dell'attività. Secondo voi per iniziare l'attività è necessario un titolo abilitativo (SCIA) oppure è attività libera (il comune non ha regolamentato la materia).
riferimento id:37268
La Regione Abruzzo nel 2014 con delibera di giunta ha istituito dei corsi finalizzati alla professionalizzazione ed aggiornamento dei tatuatore. Nella delibera non si disciplina le modalità di svolgimento dell'attività. Secondo voi per iniziare l'attività è necessario un titolo abilitativo (SCIA) oppure è attività libera (il comune non ha regolamentato la materia).
[/quote]
LA QUESTIONE IN ABRUZZO E' COMPLICATA DALLA
[color=red][b]Delib.G.R. 23/05/2014, n. 423
Disposizioni concernenti l'organizzazione e gli standard formativi essenziali della formazione per l'esercizio delle attività di tatuaggio e/o piercing.[/b][/color]
la delibera regionale nelle premesse recita:
[color=red][b]RITENUTO che in assenza di riferimenti normativi specifici, la regolamentazione delle suddette attività sia da ricondurre alla disciplina nazionale e regionale vigente per estetiste acconciatori e mestieri affini, stante l'esplicita nozione di affinità di cui alla legge 161/63 e ss.mm., che prevede l'attribuzione di poteri formali e dei conseguenti atti amministrativi in capo ai comuni, e assegna, invece alle Aziende Sanitarie Locali compiti di istruttoria, supporto e vigilanza igienicosanitaria;
[/b][/color]
QUINDI SE SI ADERISCE A TALE INTEPRETAZIONE (IL CHE NON E' SCONTATO CHE SIA LEGITTIMO) l'attività è soggetta a requisiti e/o scia
Se si ritiene che la delibera (in quanto non fonte normativa) non possa dettare tale assimilazione, l'attività rimane LIBERA, non soggetta ad adempimenti.
A volte non siamo nemmeno nei tatuaggi in senso tecnico (http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=25388.0)
Spesso queste attività sono aperte in affitto di poltrona (vedi qui: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=37217.0)
**********************
[size=14pt][b]Delib.G.R. 23 maggio 2014, n. 423 (1).
Disposizioni concernenti l'organizzazione e gli standard formativi essenziali della formazione per l'esercizio delle attività di tatuaggio e/o piercing.
(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 16 luglio 2014, n. 28.[/b][/size]
LA GIUNTA REGIONALE
PREMESSO che le pratiche di tatuaggio e piercing, fenomeno diffuso soprattutto tra gli adolescenti, se esercitato in modo non corretto, comportano, in quanto interventi modificativi ed invasivi sul corpo, l'esposizione dei soggetti che vi si sottopongono a possibili conseguenze dannose sull'integrità psicofisica;
[b]RITENUTO che in assenza di riferimenti normativi specifici, la regolamentazione delle suddette attività sia da ricondurre alla disciplina nazionale e regionale vigente per estetiste acconciatori e mestieri affini, stante l'esplicita nozione di affinità di cui alla legge 161/63 e ss.mm., che prevede l'attribuzione di poteri formali e dei conseguenti atti amministrativi in capo ai comuni, e assegna, invece alle Aziende Sanitarie Locali compiti di istruttoria, supporto e vigilanza igienicosanitaria;[/b]
VISTI
- la legge regionale 17 maggio 1995, nr. 111 e s.m.i.;
- il Regolamento, 7 dicembre 1995, n. 12, relativo all'attuazione della L.R., n. 111/95 sulla Formazione Professionale e successive modifiche e integrazioni;
- la Delib.G.R. 20 luglio 2009, n. 363, recante "Accreditamento delle sedi formative ed orientative della Regione Abruzzo, a norma del D.M. 25 maggio 2001, n. 166: Approvazione nuovo Disciplinare.", pubblicato sul BURA 7 agosto 2009, n. 33 Speciale Formazione;
- la "Circolare 5 febbraio 1998 n. 2.9/156" "Linee Guida del Ministero della Sanità per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza", nonché la "Circolare 16 luglio 1998 n. 2.8/633" "Chiarimenti forniti dal Consiglio Superiore della Sanità" (allegato "A");
- il D.M. del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 31 maggio 2001 n. 174 sui Criteri per la certificazione nel sistema della Formazione Professionale;
- la Legge n. 92/2012 recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", in linea con le indicazioni dell'Unione Europea propedeutica per la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni, riferiti agli ambiti di rispettiva competenza dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali, con riferimento al sistema nazionale di certificazione delle competenze".
- il D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92", (adozione di un quadro comune di riferimento in ordine all'ambito definitorio e applicativo della certificazione delle competenze per la definizione del sistema certificatorio nazionale;
- il Programma Operativo FSE Abruzzo 2007-2013, Obiettivo "Competitività regionale e Occupazione", approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007)5495 dell'8/XI/2007;
- la Delib.G.R. 27 settembre 2010, nr. 744, concernente: "PO FSE Abruzzo 2007-2013 Obiettivo "Competitività regionale e Occupazione" - Piano Operativo 2009-2010-2011: Approvazione", nel cui ambito è ricompresa la programmazione del progetto speciale "Repertorio regionale dei profili e delle qualifiche e libretto formativo";
- la Determinazione dirigenziale 29 novembre. 2012, nr. 142/DL22, recante "Aggiudicazione definitiva della gara per l'affidamento del "Servizio per la definizione e costruzione del repertorio regionale dei profili professionali e formativi, definizione del sistema regionale di offerta formativa e del sistema regionale di formalizzazione, certificazione delle competenze e di un servizio per la sperimentazione del libretto formativo del cittadino", in fase avanzata di realizzazione;
CONSIDERATO
- che il progetto di legge 0579/05, concernente "Disciplina delle attività di tatuaggio e piercing", in istruttoria in V° Commissione nel corso della VII legislatura nell'ambito del quale l'art. 5 commi 1 e 2 e l'art. 12, commi 2 e 3 prevedono l'obbligatorietà della frequenza di un corso specifico e l'emanazione di apposito regolamento regionale relativo a programmi e modalità di realizzazione, a tutt'oggi non risulta approvato dall'Assemblea Consiliare;
- che il disegno di legge n. 1313/2009 presentato dal senatore Tomassini, recante "Norme in materia di tatuaggio e piercing", a tutt'oggi non risulta approvato dalle Camere;
RITENUTO pertanto, nelle more di approvazione di una legge regionale o statale in materia, nonché della realizzazione e messa a regime del "Sistema regionale delle qualifiche", la necessità di procedere a regolamentare i relativi percorsi formativi, procedendo alla definizione, delle modalità organizzative e alla individuazione degli standard professionali e formativi essenziali, al fine di consentire la frequenza di corsi di formazione da parte di coloro che esercitano o intendano esercitare attività di tatuaggio e/o piercing, al fine di assicurare la qualificazione degli operatori;
DATO ATTO che con nota 3 marzo 2014, prot. n. RA 61111/DL29/P la Direzione proponente "Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali" ha provveduto ad inoltrare richiesta di parere alla Direzione Politiche della Salute - Sevizio Prevenzione collettiva - Ufficio Igiene e Sanità pubblica;
VISTO e condiviso il documento Allegato "B", denominato "Disposizioni organizzative e standard formativi essenziali per la formazione di coloro che esercitano o intendano esercitare attività di tatuaggio e/o piercing", elaborato dal Servizio "Programmazione politiche attive del lavoro, formative e sociali", relativamente a:
- corso di qualifica per operatori di tatuaggio e piercing;
- corso di aggiornamento per operatori di tatuaggio e piercing
DATO ATTO del parere espresso dal Direttore Regionale della Direzione "Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali" in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento.
A voti unanimi espressi nelle forme di legge,
Delibera
[Testo della deliberazione]
per le motivazioni di cui in narrativa, che si intendono integralmente trascritte ed approvate:
1. di approvare le modalità organizzative e gli standard formativi essenziali, a livello regionale, per la formazione di coloro che esercitano o intendano esercitare attività di tatuaggio e/o piercing, ai fini della attivazione di corsi di formazione professionale, strutturati in coerenza con le indicazioni contenute nella "Circolare 5 febbraio 1998 n. 2.9/156" "Linee Guida del Ministero della Sanità per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza", così come definiti nell'Allegato "B", parte integrante e sostanziale del presente atto denominato "Disposizioni organizzative e standard formativi essenziali per la formazione di coloro che esercitano o intendano esercitare attività di tatuaggio e/o piercing, relativamente a:
- corso di qualifica per operatori di tatuaggio e piercing;
- corso di aggiornamento per operatori di tatuaggio e piercing
2. di dare mandato al competente Servizio DL31 "Gestione politiche attive del lavoro e formative" della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali, di porre in essere tutti gli adempimenti di competenza.
3. di autorizzare il Direttore Regionale delle Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali, alla correzione di eventuali errori materiali rinvenibili negli allegati alla presente.
4. di disporre la pubblicazione del presente deliberato nel B.U.R.A.T. e nel sito http://www.regione.abruzzo.it.
Allegato A
Linee guida del Ministero della sanità per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza
(Circolare 5 febbraio 1998 n. 2.9/156)
Le procedure che implicano l'impiego a fini terapeutici di aghi e tagliemi possono comportare un rischi di trasmissione di infezioni causate da patogeni a trasmissione ematica, oltre che di infezioni cutanee, anche gravi, se non vengono scrupolosamente applicate le misure igieniche e di prevenzione necessarie. In rari casi tali procedure hanno determinato anche infezioni sistemiche gravi.
Numerosi sono, in letteratura, i casi di infezione trasmesse a seguito di piercing e tatuaggi. Quest'ultima procedura è stata associata anche ad effetti tossici dovuti alle sostanze utilizzate per la pigmentazione del derma.
1. Valutazione del rischi di infezioni prima del trattamento
Dal momento che non è possibile stabilire prima del trattamento chi è portatore di infezioni trasmesse attraverso il sangue, è necessario applicare scrupolosamente le stesse misure per tutti i soggetti.
2. Indicazioni di controllo
Le misure da applicare sono relative a 3 categorie:
a) norme igieniche generali,
b) misure di barriera e precauzioni universali, c) misure di controllo ambientali.
È indispensabile che:
• coloro che effettuano procedure di tatuaggio o di piercing chiedano una specifica autorizzazione all'azienda sanitaria locale competente per territorio che accerti l'esistenza dei necessari standard igienici per l'effettuazione delle procedure;
• gli spazi dove vengono effettuate le procedure siano separati dalle sale d'attesa e da quelle designate per la pulizia, la sterilizzazione e la disinfezione ad alto livello. Inoltre, deve esistere una separazione netta tra le aree in cui vengono trattati presidi e materiali sporchi e quelle in cui vengono conservati i materiali puliti e sterilizzati. La zona "sporca" deve essere provvista di vasca con acqua calda e fredda per il lavaggio dei materiali;
• i materiali che rivestono le pareti debbono essere impermeabili e facilmente lavabili;
• gli operatori debbono indossare guanti in lattice sterili monouso in tutte le fasi della procedura, indipendentemente dal rischio di esposizioni al sangue;
• prima dell'esecuzione delle procedure l'operatore deve effettuare una valutazione dello stato della cute per accertarne l'integrità. In particolare le procedure non debbono essere effettuate su individui con lesioni cutanee o micosi o nel caso di ustioni;
• la massima attenzione deve essere posta nella manipolazione di apparecchiature e strumentario utilizzati nell'esercizio dell'attività, soprattutto per quelli che possono diventare pericolosi nel caso di manovre errate;
• dopo l'utilizzo i materiali monouso debbono essere eliminati correttamente in accordo con le normative vigenti sullo smaltimento dei rifiuti, per ridurre il rischio di esposizioni accidentali (L. 10 febbraio 1989 n. 45);
• i protocolli di disinfezione ad alto livello e di sterilizzazione debbono essere eseguiti scrupolosamente.
3. Lavaggio delle mani e misure di barriera
Il semplice lavaggio sociale delle mani non è sufficiente: è indispensabile che prima e dopo ogni procedura venga effettuato un lavaggio accurato con antisettico.
Il lavaggio delle mani va effettuato sempre indipendentemente dall'impiego di guanti sterili.
L'uso di misure protettive quali maschere ed occhiali è indispensabile.
È opportuno che l'operatore indossi un camice sterile monouso in caso di procedure di tatuaggio.
4. Decontaminazione e disinfezione dello strumentario
Gli strumenti debbono essere sottoposti a procedure di sterilizzazione con il calore o, a alternativamente a disinfezione ad alto livello.
La sterilizzazione a vapore è il metodo di scelta per lo strumentario riutilizzabile (autoclave a 121°C per un minimo di 20 minuti).
La sterilizzazione a calore secco deve essere effettuata a 170°C per 2 ore.
Nei casi in cui tali procedure non siano applicabili è possibile disinfettare gli strumenti, secondo le caratteristiche costruttive e merceologiche.
Il ricorso alla disinfezione chimica ad alto livello deve essere limitato alle situazioni in cui non è possibile applicare la sterilizzazione.
I disinfettanti ad alto livello più largamente utilizzati sono ipoclorito di sodio alla concentrazione di 5000 ppm e glutaraldeide al 2%.
Il materiale e gli strumenti da sottoporre a sterilizzazione o a disinfezione ad alto livello, debbono essere accuratamente puliti prima dell'esposizione al germicida, seguendo le indicazioni del produttore (dello strumento o dell'apparecchiatura) relative alla compatibilità degli apparecchi con i germicidi chimici.
Gli strumenti e le apparecchiature decontaminati con germicidi chimici debbono essere adeguatamente lavati ed asciugati prima del riuso.
Nella gestione dei disinfettanti chimici si applicano le norme di sicurezza previste dal D.Lgs. 626/94 e successive integrazioni e modifiche.
5. Decontaminazione degli schizzi di sangue
Il sangue in quantità visibile deve essere rimosso e successivamente l'area deve essere decontaminata con germicidi chimici.
Quando si verifica uno spandimento consistente, l'area contaminata deve essere cosparsa da un germicida solido (dicloroisocianurato in polvere o granuli) o liquido (composto di cloro) prima della pulizia e successivamente decontaminata con germicida chimico.
In entrambi i casi debbono essere indossati i guanti durante le procedure di pulizia e decontaminazione.
6. Misure per aghi, taglienti, strumenti e sostanze da utilizzare
Gli aghi e gli strumenti taglienti che perforano la cute o, comunque, vengono a contatto con superfici cutanee integre o lese e/o con annessi cutanei, debbono essere sempre e rigorosamente monouso.
Non esistono, infatti, "caratteristiche specifiche" tali da giustificarne un riutilizzo.
Tutti gli altri materiali e strumenti, diversi da aghi e taglienti, devono essere sterilizzati, dopo l'uso, con mezzi fisici. Qualora non siano trattabili con il calore, è necessario che essi vengano sottoposti ad un trattamento che garantisca una disinfezione ad alto livello.
Nel caso di procedure che implichino l'utilizzo di apparecchiature per tatuaggi (electric tattoogun) con agli multipli che penetrano nella cute per portare i pigmenti in profondità, è necessario che:
a) la testata sulla quale sono montati gli aghi sia sterilizzata con calore umido;
b) gli aghi siano rigorosamente monouso;
c) i pigmenti da utilizzare devono essere atossici, sterili e certificati da parte di autorità sanitaria nazionale od estera;
d) i contenitori dei pigmenti siano di piccole dimensioni e monouso (un contenitore per ogni soggetto) ed eliminati dopo l'uso su ogni singolo soggetto anche se il contenuto non è stato esaurito;
e) il circuito attraverso il quale passano i pigmenti sia sostituito, unitamente al contenitore dopo ogni soggetto.
7. Precauzioni universali
Nel caso in cui l'operatore utilizzi pratiche che lo possono mettere a contatto con il sangue debbono essere applicate le precauzioni universali, di cui al D:M. 28 settembre 1990, sia per quanto riguarda gli aspetti connessi al contatto con il sangue, sia per quanto riguarda l'eliminazione dei presidi utilizzati.
Tutti gli operatori debbono adottare le misure necessarie a prevenire incidenti causati da aghi, e altri oggetti taglienti utilizzati durante l'esecuzione delle manovre: la pulizia dello strumento usato, l'eliminazione di aghi usati e la manipolazione di strumenti taglienti dopo l'esecuzione delle procedure.
Per prevenire punture accidentali con aghi, questi non debbono essere reincappucciati, o volontariamente piegati, o rotti, o altrimenti manipolati. Dopo l'uso gli aghi e gli altri oggetti taglienti debbono essere riposti, per l'eliminazione, in appositi contenitori resistenti alla puntura.
Contenitori resistenti alla puntura debbono essere sistemati in posizione vicina e comoda al posto in cui debbono essere usati.
8. Smaltimento della biancheria e del materiale utilizzato per tamponamento e medicazioni
I tamponi di garza e il cotone idrofilo o qualsiasi altro mezzo (carta monouso) utilizzato per asciugare il sangue fuoriuscito per esercitare pressione sulla sede della procedura debbono essere eliminati secondo le modalità di seguito riportate.
La biancheria sporca deve essere maneggiata quanto meno è possibile, posta in sacchi nel luogo di utilizzo.
La biancheria, i tamponi ed altri mezzi eventualmente sporchi di sangue o contaminati da altri liquidi biologici debbono essere posti in sacchi impermeabili, da utilizzare anche per il trasporto.
Se si usa acqua calda per il lavaggio, la biancheria contaminata deve essere lavata con idoneo detersivo ad una temperatura superiore a 71°C per 25 minuti.
9. Indicazioni finali
Le indicazioni in precedenza riportate prevedono:
a) l'adeguata formazione degli operatori che eseguono piercing e tatuaggi su: anatomia ed istologia dell'apparato tegumentale, modalità di trasmissione delle infezioni, igiene, disinfezione e sterilizzazione;
b) l'esigenza di un rigoroso rispetto, da parte degli operatori, delle indicazioni in precedenza riportate;
c) l'indispensabilità della diffusione delle raccomandazioni a tutti i contesti in cui vengono eseguite procedure di piercing e tatuaggio;
d) la necessità di verifica dell'applicazione delle raccomandazioni da parte delle autorità sanitarie;
e) la promozione di una campagna di educazione sanitaria nelle scuole, sui rischi connessi alle procedure di tatuaggio e piercing.
Si richiama, inoltre, l'esigenza di informare gli utenti sul rischio di trasmissione di malattie infettive correlato alle procedure di tatuaggio e piercing su particolari parti del corpo. A tale scopo è stato elaborato il memorandum allegato.
Per limitare le procedure di piercing e tatuaggio in relazione all'età dei soggetti, occorrerà ricorrere a provvedimenti legislativi.
Circolare del Ministero della Sanità del 16 luglio 1998 n. 2.8/633
CHIARIMENTI FORNITI DAL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA SANITÀ
Facendo seguito alla nota pari oggetto del 2 febbraio 1998 con la quale sono state trasmesse le "linee guida per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza", si comunica che il Consiglio Superiore di Sanità ha ritenuto di fornire i seguenti chiarimenti su alcuni specifici argomenti inerenti l'attività di tatuaggio, già in parte trattati nelle predette linee guida.
1. Corsi professionali obbligatori
Nelle more della organizzazione dei corsi di formazione obbligatoria per gli esercenti le attività di tatuaggio e piercing, si dovrà consentire la prosecuzione dell'attività per coloro che già esercitano l'effettuazione di tatuaggi e piercing, fermo restando il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio alla verifica delle condizioni igieniche. Gli esercenti che già svolgono l'attività sono comunque obbligati al superamento dei primi corsi, una volta attivati. Il requisito dei 10 anni di scolarità appare irrinunciabile per l'apprendimento degli argomenti oggetto di studio e per il corretto esercizio dell'attività di cui trattasi.
2. Colori da utilizzare nelle attività di tatuaggio
I pigmenti da utilizzare devono essere atossici e sterili. In via transitoria, in attesa della definizione di modalità praticabili per la certificazione di innocuità ed atossicità da parte dell'Istituto Superiore della Sanità, si ritiene sufficiente l'autocertificazione da parte delle aziende produttrici. Fermo restando quanto previsto in tema di preparazioni monouso, si precisa che i flaconi dovranno essere dotati di valvole non di ritorno.
3. Manifestazioni pubbliche o Conventions
Si ritiene che possano essere autorizzate dalle competenti Autorità Sanitarie Locali, manifestazioni di confronti di esperienza da parte di tatuatori, purché vengano garantite le condizioni di sicurezza ed il controllo da parte dei servizi di igiene pubblica, anche tramite la vigilanza sulle esecuzioni delle pratiche, ed in particolare:
a) locali, anche prefabbricati, con pavimenti e superfici rivestiti con materiali impermeabili e facilmente lavabili, prevedendo distinte aree per l'attesa, l'esecuzione delle pratiche, la conservazione dei materiali puliti e sterilizzati e del materiale monouso, la detenzione dei presidi e materiali sporchi;
b) possibilità di utilizzo di pannelli trasparenti per l'osservazione delle attività da parte degli spettatori in condizioni di sicurezza ed igiene;
c) deve essere disponibile un'area dotata di attrezzatura per la sterilizzazione dei materiali.
4. Guanti monouso o misure di barriera
Si ritiene che, fermo restando le precisazioni delle indicazioni di controllo previste dalle linee guida già citate, gli operatori posano indossare guanti in lattice monouso. Per quanto attiene le misure in barriera si può considerare non obbligatorio l'uso degli occhiali protettivi, fermo restando l'obbligo di uso delle maschere. Resta ferma la necessità di indossare un camice monouso anche senza obbligo di sterilità.
(omissis)
MEMORANDUM PER CHI SI SOTTOPONE A TATUAGGIO O INSERIMENTO NELLA CUTE DI ANELLI OD ORECCHINI (PIERCING)
> Ti sei consigliato con qualcuno più vecchio di te?
> Lo sai che il tatuaggio consiste nell'introduzione nella cute di pigmenti di varia natura?
> Lo sai che è definitivo e che per allontanarlo, qualora possibile, è necessario un intervento di chirurgia plastica?
> Lo sai che con il tatuaggio o con l'inserimento nella cute di anelli od orecchini sono potenzialmente trasmissibili diverse malattie infettive tra le quali le epatiti e l'AIDS?
> Lo sai che il rischio di malattie infettive è notevolmente ridotto o eliminato con il rispetto da parte dell'operatore di alcune norme fondamentali di igiene, disinfezione e sterilizzazione ?
> Sei portatore di una malattia della pelle? In tal caso consigliati prima con il tuo medico?
> Lo sai che puoi essere o diventare allergico ai pigmenti o ai metalli?
> Lo sai che sulla pelle infiammata non si possono fare tatuaggi o inserire anelli od orecchini per la possibilità di gravi infezioni?
> Hai capito bene quali sono i rischi a cui ti esponi?
Allegato B
Disposizioni concernenti le modalità organizzative e gli standard formativi essenziali per la formazione di coloro che esercitano o intendano esercitare attività di tatuaggio e/o piercing"
Premessa
Le attività degli operatori di tatuaggio e/o piercing rientrano tra le professionalità che operano nel settore dei servizi di acconciatura ed estetica (area professionale servizi per attività ricreative, benessere e cura della personale si caratterizzano come di seguito specificato:
▪ Tatuatore: colui che, con tecnica di scarificazione, realizza tatuaggi ornamentali sulla superficie del corpo (disegni e figure indelebili e permanenti), applicando sotto l'epidermide pigmenti colorati, utilizzando specifiche tecniche manuali ed apparecchi elettromeccanici per uso estetico.
▪ Piercer: colui che, tramite trattamenti non terapeutici, applica, attraverso l'utilizzo di forare alcune parti superficiali del corpo, su cute e mucose, anelli metallici o altri oggetti di varia forma (gioielli da piercing), con specifiche tecniche manuali e con l'uso di una adeguata strumentazione.
Nell'esecuzione delle proprie attività utilizzano tecniche, dispositivi e prodotti specifici di carattere estetico; a garanzia della salute del cliente applicano protocolli di disinfezione e sterilizzazione degli strumenti ed opera nel rispetto delle norme igieniche e di profilassi previste dalla normativa di riferimento.
Collocazione organizzativa: operano presso centri estetici o in un proprio studio, prevalentemente in piena autonomia.
Gli operatori di tatuaggio e piercing esercitano la propria attività sulle persone, pertanto devono prestare particolare cura e massima attenzione alla prevenzione dei rischi e dei danni alla salute del cliente:
• rischi tossicologici, relativi al corretto ed appropriato impiego delle sostanze;
• rischi epidemiologici, relativi alle modalità di esecuzione dei trattamenti, al corretto utilizzo degli strumenti, preferibilmente monouso, allo stoccaggio e all'eliminazione di prodotti e strumenti utilizzati.
Devono operare tenendo conto delle "Linee guida per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza" del Ministero della Sanità (All. "A").
I percorsi formativi attinenti i profili professionali degli operatori di tatuaggio e piercing, in quanto attuativi devono garantire, in primo luogo, una adeguata formazione degli operatori al fine di assicurare che nell'esercizio delle attività rispettino rigorosamente tutte le norme igienico sanitarie e di sicurezza a tutela della salute propria e del cliente.
1. Soggetti attuatori.
Sono soggetti attuatori delle attività formative di cui al presente atto esclusivamente i soggetti accreditati nella Regione Abruzzo, ai sensi della Delib.G.R. 20 luglio 2009, n. 363, recante "Accreditamento delle sedi formative ed orientative della Regione Abruzzo, a norma del D.M. 25 maggio 2001, n. 166: Approvazione nuovo Disciplinare.", pubblicato sul BURA 7 agosto 2009, n. 33 Speciale Formazione, per le macro-tipologie "formazione superiore" e/o "formazione continua".
2. Requisiti per l'accesso ai percorsi formativi.
I percorsi formativi sono rivolti a cittadini italiani e a stranieri regolarmente presenti sul territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti di accesso:
percorso a) corsi di qualifica (400 ore)
Età: aver compiuto 18 anni al momento dell'iscrizione al corso;
Titolo di studio:
• diploma di istruzione di secondo ciclo;
• almeno dieci anni di scolarità, ovvero diploma di I° ciclo ed avere assolto l'obbligo di Istruzione/formazione;
percorso b) corsi di qualifica (200 ore)
requisiti di accesso:
• diploma di primo ciclo ed esperienza lavorativa nel settore, almeno biennale, certificabile
• qualifica professionale di estetista (biennale
percorso c) corsi di aggiornamento (90 ore)
- esercizio della professione almeno triennale, certificabile.
Coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero devono presentare una dichiarazione che attesti il livello di scolarizzazione (documento rilasciato dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel paese al cui ordinamento appartiene la scuola che ha rilasciato il titolo).
Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata tramite un test di ingresso.
3. Verifiche finali: Commissione e modalità di valutazione.
Al termine del percorso formativo (400/200 ore) e al fine del conseguimento della qualifica viene effettuata, previa nomina di una apposita commissione, costituita nel rispetto della vigente normativa, una prova di verifica, mediante la somministrazione di un test predisposto dai docenti del corso (formulazione quesiti, criteri di correzione, predisposizione griglia valutazione), un colloquio orale interdisciplinare sulle materie oggetto del corso, nonché un prova pratica, finalizzate ad accertare l'apprendimento delle conoscenze e l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali.
Sono ammessi alla prova di verifica coloro che hanno frequentato almeno il 70% delle ore di formazione previste; superano la prova di verifica coloro che raggiungono un giudizio complessivo "sufficiente" (36/60).
La prova di verifica prevista per il percorso di aggiornamento nell'area igienico sanitaria consiste nella somministrazione di un test predisposto dai docenti del corso (formulazione quesiti, criteri di correzione, predisposizione griglia valutazione), alla presenza di un funzionario regionale, in qualità di presidente.
Uno dei componenti la Commissione, rappresentante dei docenti del corso, deve essere in possesso di diploma di laurea in medicina e chirurgia oppure in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.
A coloro che, frequentato il corso di 400 ore o quello di 200 ore, superano la prova di verifica viene rilasciato un attestato di qualifica professionale.
A coloro che frequentano i corsi di aggiornamento (90 ore) viene rilasciato un certificato di frequenza.
5. Profilo professionale.
Operatore di tatuaggio e piercing (percorso a/b)
Descrizione del profilo:
l'operatore di tatuaggio e piercing esegue, con tecnica di scarificazione, tatuaggi ornamentali sulla superficie del corpo (disegni e figure indelebili e permanenti), applicando sotto l'epidermide pigmenti colorati, utilizzando specifiche tecniche manuali ed apparecchi elettromeccanici per uso estetico, e applica, tramite foratura di alcune parti superficiali del corpo, su cute e mucose, anelli metallici o altri oggetti di varia forma (gioielli da piercing), con specifiche tecniche manuali e con l'uso di una adeguata strumentazione.
Competenze-conoscenze-abilità.
Predisporre e gestire l'accoglienza del cliente
Conoscenze: Abilità:
• tecniche assistenza e accoglienza clienti. • applicare tecniche di accoglienza della clientela.
• tecniche di negoziazione • applicare tecniche di interazione col cliente
• normativa sulla privacy • interpretare le richieste del cliente
• procedure per l'acquisizione del consenso informato • informare il cliente in maniera chiara e completa sulle procedure, eventuali rischi, modalità di rimozione in caso di ripensamento
• rilascio scheda su tipologia pigmenti e colori utilizzati e profondità di inserimento • applicare metodi di verifica della soddisfazione del cliente
Percorso a) 20 ore/percorso b) 10 ore
Organizzare e mantenere l'ambiente di lavoro nel rispetto delle norme igieniche di sicurezza e di salvaguardia ambientale
Conoscenze: Abilità:
• normativa sulla sicurezza, tutela della salute sui luoghi di lavoro e sulla salvaguardia ambientale • adottare soluzioni organizzative di operatività coerenti ai principi dell'ergonomia
• tecniche di prevenzione dei rischi • applicare norme, disposizioni e procedure sulla sicurezza e igiene sul lavoro
• principali procedure, prodotti, strumenti di sterilizzazione e pulizia degli ambienti e delle attrezzature • applicare procedure di sanificazione e sterilizzazione di ambienti, materiali ed apparecchiature
• sistemi di raccolta e smaltimento rifiuti • applicare procedure per la raccolta dei rifiuti
• elementi di gestione del magazzino, conservazione e confezionamento dei materiali utilizzati per l'attività professionale • applicare tecniche di gestione del magazzino e conservazione dei prodotti
Percorso a) 40 ore/percorso b) 20 ore
Eseguire il tatuaggio estetico, nel rispetto delle norme igieniche e di profilassi
Conoscenze: Abilità:
• elementi di anatomia e fisiologia della cute • utilizzare strumenti e prodotti necessari per l'esecuzione di tatuaggi estetici
• chimica delle sostanze e degli inchiostri impiegati nei tatuaggi • utilizzare tecniche e prodotti di igienizzazione, sterilizzazione e disinfezione
• norme di primo soccorso • utilizzare tecniche di esecuzione di tatuaggi
• elementi di igiene applicata
• elementi di allergologia, infettivologia, virologia e biologia • applicare tecniche di verifica della cute pre e post trattamento
• tecniche di esecuzione di tatuaggi estetici • applicare tecniche di primo soccorso
• materiali da impuntura e da decoro • applicare tecniche di trattamento del tatuaggio post applicazione
• composizione dei prodotti e dei colori usati per il decoro permanente
• normativa specifica di settore
Percorso a) 220 ore/percorso b) 110 ore
Eseguire il piercing, nel rispetto delle norme igieniche e di profilassi
Conoscenze: Abilità:
• sedi anatomiche di applicazione del piercing • utilizzare strumenti e prodotti necessari per l'esecuzione di piercing
• norme di primo soccorso
• elementi di igiene applicata • utilizzare tecniche e prodotti di igienizzazione, sterilizzazione e disinfezione
• elementi di allergologia, infettivologia, virologia e fisiopatologia • utilizzare tecniche di esecuzione di piercing
• tecniche di esecuzione di piercing • applicare tecniche di verifica pre e post trattamento
• materiali e strumenti di perforazione e da decoro • applicare tecniche di primo soccorso
• caratteristiche di gioielli, metalli e pietre per piercing • applicare tecniche di trattamento della ferita da piercing
• normativa specifica di settore
STAGE/TIROCINIO
Percorso a) 120 ore/percorso b) 60 ore.
- Percorso formativo teorico di aggiornamento (90 ore) percorso c).
Lezioni teoriche.
Contenuti/durata del percorso c)
Elementi di igiene ed epidemiologia: malattie infettive a contagio ematico; detersione, disinfezione, sterilizzazione, sanitizzazione, procedura HACCP, rischio sanitario, biologico, fisico, chimico, tossicologico; attrezzature e abbigliamento; rifiuti prodotti dall'attività e smaltimento.
Durata 20 ore;
2) sistemi e apparati del corpo umano e loro funzionamento: anatomia macroscopica e microscopica di epidermide, mucose, annessi cutanei; anatomia topografica del corpo, in particolare vasi tendini e nervi, con fisiologia osteoarticolare e muscolo-tendineo; elementi generali di anatomia e fisiologia dell'apparato digerente, endocrino, respiratorio, circolatorio, nervoso, urogenitale.
Durata 14 ore;
3) Elementi di fisiologia e patologia: fisiologia corretta alimentazione; patologia del sistema cardiocircolatoria e varicosa degli arti inferiori. Effetti della temperatura sul corpo umano: colpo di sole e assideramento; fisiologia e biochimica della cute, mucose, annessi cutanei; patologia: malattie metaboliche, in particolare diabete mellito, emofilia ed altre malattie con alterata coagulazione ematica.
Durata 12 ore;
4) Elementi di dermatologia e allergologia: immuno-allergologia cutanea; fotosensibilizzazione; fotodermatite da contatto tossica e allergica, orticaria da contatto, acne da contatto, follicoliti, granulomi, mucosità da contatto; neoplasie cutanee; nevi; carcinomi spino cellulari, basilomi; vitiligo; alterazioni degli annessi (unghie e capelli) e della pigmentazione cutanea; ipertricosi; ustioni; eczema e dermatiti allergiche e da contatto; psoriasi; dermatiti batteriche e micotiche, acute e croniche, con interessamento cutaneo.
Durata 20 ore;
5) Elementi di chimica dei prodotti cosmetici e tossicologia; normativa di riferimento: Funzione e composizione chimica dei cosmetici; legge 713/86 e ss.mm.ii.
Durata 12 ore;
6) Nozioni di pronto soccorso e situazioni di emergenza: primo soccorso (basic life support ABC: valutazione stato di coscienza, pervietà delle vie aeree, respirazione, circolazione; ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo, shock anafilattico.
Durata 12 ore.
6. Referenziazioni
Attività economiche ATECO Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici
Classificazione internazionale professioni ISCO-88 5142
Estetisti e assimilati
Classificazione nazionale professioni NUP 5.5.3.1.
Parrucchieri estetisti e assimilati
CODICE ORFEO 1605
7. Struttura dei percorsi formativi e metodologie didattiche
Percorso formativo teorico pratico (400 ore) percorso a)
▪ Lezioni teoriche.
▪ Fasi di apprendimento mediante simulazioni e dimostrazioni in laboratorio (esercitazioni pratiche).
▪ Esperienza diretta in contesti lavorativi reali (tirocinio formativo durata minima 30% monte ore)
Percorso formativo teorico pratico (200 ore) percorso b)
▪ Lezioni teoriche.
▪ Fasi di apprendimento mediante simulazioni e dimostrazioni in laboratorio (esercitazioni pratiche).
▪ Esperienza diretta in contesti lavorativi reali (tirocinio formativo durata minima 30% monte ore)
8. Requisiti professionali dei docenti
Il personale docente deve possedere titoli di studio adeguati e pregressa, documentata esperienza come docente in attività formative, almeno biennale, nei singoli ambiti tematici di riferimento (laurea in giurisprudenza; laurea in economia e commercio; laurea in medicina (ambiti specialistici: igiene, medicina del lavoro; medicina legale); laurea in scienze della comunicazione; tecnico della prevenzione)
9. Attrezzature
Laboratorio completo di arredi e strumenti
Attrezzature per tatuatore
1) Macchina o pistola (Tattoo machine o gun tattoo o similari)
2) Manipoli e puntali (grips e tips)
3) Barre o aste porta aghi
4) Aghi
5) Colori o pigmenti
6) Contenitori o cappucci per il contenimento della dose di colore o pigmento
Attrezzature per piercing.
1) Ago cannula o ago da piercing
2) Pinze ad occhiello
3) Forbici o pinze
4) Dispositivi meccanici di foratura
5) Monili o pre-orecchini