Data: 2016-11-16 08:34:51

Mercato agricolo

Il D.M. 2007 prevede che i Comuni, anche consorziati o associati, di propria iniziativa o su richiesta degli imprenditori singoli, associati o attraverso le associazioni di produttori e di categoria, istituiscono o autorizzano i mercati agricoli di vendita diretta che soddisfano gli standard di cui al presente decreto.
Ciò significa che se l'iniziativa viene presa dal Comune occorre pubblicare un avviso aperto a tutti?
Se l'iniziativa è presa da produttori agricoli singoli e/o associati o dalle associazioni di categoria, il Comune si limita ad autorizzare?
In ogni caso dovrà essere rilasciata concessione e quindi dovrà essere corrisposta l'occupazione di suolo?

riferimento id:37250

Data: 2016-11-16 11:40:55

Re:Mercato agricolo

Il DM del 20/11/2007 rappresenta solo delle linee di indirizzo per la realizzazione dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli. La potestà normativa nel definire con puntualità queste fattispecie spetterebbe alle regioni. In assenza di normativa regionale, i comuni hanno molta libertà nel regolamentare la materia.

Diciamo che per i farmer market non soggiacciono alle regole Bolkestein, ciò è stato confermato, implicitamente, dalla recente legge 154/2016 che, oltre a questo, aumenta il valore normativo dello stesso DM: adesso è la "legge" che dispone che i comuni hanno facoltà di definire le modalità di esercizio dei c.d. farmer market basandosi su tale DM.

Legge 154/2016, [i]art. 22 - Disposizioni per lo sviluppo  dei  prodotti  provenienti  da  filiera  corta, dell'agricoltura biologica  o  comunque  a  ridotto  impatto ambientale

1. In conformità alle disposizioni in materia di mercati  agricoli di vendita diretta, di cui al decreto del  Ministro  delle  politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre  2007,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29  dicembre  2007,  i  comuni  possono definire  modalità  idonee  di  presenza  e  di  valorizzazione  dei prodotti agricoli e alimentari  a  chilometro  zero,  provenienti  da filiera  corta,  e  dei  prodotti  agricoli  e  alimentari  derivanti dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale  e di qualità.[/i]

Detto questo, i comuni hanno molta libertà nell’autorizzare (forse oggi,  visto l’attuale art. 4 del d.lgs. 228/01, resta l’istituzione solo su suolo pubblico) o istituire tali mercati previa sottoscrizione reciproca (comune + soggetto collettivo) di un atto di autoregolamentazione cioè il disciplinare.

Se trattasi di richiesta di autorizzazione su area privata reputo che il comune si debba limitare ad una presa d'atto (vedi art. 4, comma 8-ter del d.lgs. 228/01).

Se il comune vuole istituire un mercato su area pubblica allora rammento che l’imparzialità è un dovere costituzionale. Reputo opportuna la stesura di un regolamento comunale o di un atto a contenuto generale tramite il quale il comune pubblica almeno un avviso per trovare il soggetto interlocutore. Il rilascio della concessione (cumulativa o ai singoli) è imprescindibile. Il comune deve concedere il "suolo di tutti" previa motivazione e ragionevolmente (di norma sottoponendolo a TOSAP/COSAP per l'utilizzo privato).

In ogni caso, al di là della teoria, il comune potrebbe anche limitarsi a ratificare una proposta proveniente da un soggetto terzo. Magari in questo caso motiverà che il mercato è sperimentale o temporaneo e alla scadenza farà un avviso pubblico prima di ridare seguito alla fattispecie.
Nulla vieta che tale mercati trovino posto anche in appendice ad altre tipologie mercatali (tradizionali) su area pubblica.

Guarda questo interessante approfondimento:
http://www.ismeamercati.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/5%252F2%252F1%252FD.d60b492ca2f1ae7a146d/P/BLOB%3AID%3D874/E/pdf.

riferimento id:37250
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it