CAPACITA' FISCALE dei Comuni italiani - DM 2 novembre 2016
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[b]MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 2 novembre 2016
[color=red]Adozione della stima delle capacita' fiscali 2017 per singolo comune
delle regioni a statuto ordinario, rideterminata tenendo conto dei
mutamenti normativi intervenuti, del tax gap nonche' della
variabilita' dei dati assunti a riferimento.[/color] (16A08014)
(GU n.267 del 15-11-2016)[/b]
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della
Costituzione»;
Visto l'art. 1, comma 1, della citata legge n. 42 del 2009, secondo
il quale la predetta legge reca, tra le altre, disposizioni volte a
disciplinare l'istituzione e il funzionamento del fondo perequativo
per i territori con minore capacita' fiscale per abitante;
Visto l'art. 2, comma 2, della legge n. 42 del 2009, che prevede,
alla lettera m), n. 2, il superamento graduale, per tutti i livelli
istituzionali, del criterio della spesa storica a favore della
perequazione della capacita' fiscale per le funzioni diverse da
quelle di cui all'art. 117, secondo comma, lettera p), della
Costituzione;
Visto l'art. 11, comma 1, lettera c), della menzionata legge n. 42
del 2009, recante i principi e criteri direttivi concernenti il
finanziamento delle funzioni di comuni, province e citta'
metropolitane, il quale prevede che le spese per le funzioni di
comuni, province e citta' metropolitane relative alle funzioni
diverse da quelle di cui all'art. 117, secondo comma, lettera p),
della Costituzione, siano finanziate, tra l'altro, con il fondo
perequativo basato sulla capacita' fiscale per abitante;
Visto l'art. 13, comma 1, della legge n. 42 del 2009 il quale
prevede, alla lettera e), che, ai fini dell'entita' e del riparto dei
fondi perequativi per gli enti locali, per la standardizzazione delle
entrate devono essere presi in considerazione i tributi propri
valutati ad aliquota standard;
Visto l'art. 13, comma 1, lettera f), della legge n. 42 del 2009,
che, nel dettare i principi e i criteri direttivi concernenti
l'entita' e il riparto dei fondi perequativi per gli enti locali,
stabilisce che, per le spese relative all'esercizio delle funzioni
diverse da quelle fondamentali, il fondo perequativo per i comuni e
quello per le province e le citta' metropolitane sono diretti a
ridurre le differenze tra le capacita' fiscali;
Visto l'art. 17, comma 1, lettera a), della medesima legge n. 42
del 2009, che prevede, con riguardo al coordinamento e alla
disciplina fiscale dei diversi livelli di governo, che sia garantita
la trasparenza delle diverse capacita' fiscali e delle risorse
complessive per abitante prima e dopo la perequazione, in modo da
salvaguardare il principio dell'ordine della graduatoria delle
capacita' fiscali e la sua eventuale modifica a seguito
dell'evoluzione del quadro economico territoriale;
Visto l'art. 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre
2012, n. 228, che ha istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, il Fondo di solidarieta' comunale;
Visto l'art. 1, comma 380-ter, lettera b), della citata legge n.
228 del 2012, che prevede che i criteri di formazione e di riparto
del Fondo di solidarieta' comunale siano stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza
Stato-citta' e autonomie locali, da emanare entro il 30 novembre
dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2017 e
successivi, tenendo anche conto, per i singoli comuni, dei criteri di
cui alla medesima lettera b);
Visto l'art. 1, comma 380-quater, della legge n. 228 del 2012, il
quale dispone che, con riferimento ai comuni delle regioni a statuto
ordinario, il 20 per cento per l'anno 2015, il 30 per cento per
l'anno 2016, il 40 per cento per l'anno 2017 e il 55 per cento per
l'anno 2018 dell'importo attribuito a titolo di Fondo di solidarieta'
comunale di cui al comma 380-ter e' accantonato per essere
redistribuito, con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui alla lettera b) del medesimo comma 380-ter, tra i
comuni sulla base della differenza tra le capacita' fiscali e i
fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i
fabbisogni standard entro il 31 dicembre dell'anno precedente a
quello di riferimento;
Considerato che per l'anno 2017, sono assunti a riferimento i
fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i
fabbisogni standard il 13 settembre 2016;
Visto lo stesso art. 1, comma 380-quater, della legge n. 228 del
2012, in virtu' del quale per la quota del Fondo di solidarieta'
comunale attribuita sulla base della differenza tra le capacita'
fiscali e i fabbisogni standard non operano i criteri di cui alla
lettera b) del predetto comma 380-ter;
Visto l'art. 43, comma 5-quater, primo periodo, del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 novembre 2014, n. 164, il quale dispone che con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, sono adottate, anche separatamente, la nota metodologica
relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacita' fiscali
per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'art.
1, comma 380-quater, della legge n. 228 del 2012;
Visto il medesimo art. 43, comma 5-quater, primo periodo, del
predetto decreto-legge n. 133 del 2014, in base al quale lo schema di
decreto e' trasmesso alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, per l'intesa;
Visto l'art. 43, comma 5-quater, primo periodo, del decreto-legge
n. 133 del 2014, secondo cui, qualora ricorra la condizione di cui al
comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 -
vale a dire quando l'intesa espressamente prevista dalla legge non e'
raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali in cui l'oggetto e' posto all'ordine
del giorno - il decreto medesimo e' comunque inviato alle Camere ai
sensi del terzo periodo dello stesso comma 5-quater il quale
stabilisce che lo schema di decreto con la nota metodologica e la
stima e' trasmesso alle Camere dopo la conclusione dell'intesa,
ovvero in caso di mancata intesa, perche' su di esso sia espresso,
entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere della
Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, di
cui all'art. 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e delle Commissioni
parlamentari competenti per materia. Decorso il predetto termine di
trenta giorni dalla data di trasmissione, il decreto puo' comunque
essere adottato. Il Ministro, se non intende conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette alle Camere una relazione con cui indica le
ragioni per le quali non si e' conformato ai citati pareri;
Visto il medesimo art. 43, comma 5-quater, secondo periodo, del
decreto-legge n. 133 del 2014 in base al quale nel caso di adozione
delle sole capacita' fiscali, rideterminate al fine di considerare
eventuali mutamenti normativi e di tenere progressivamente conto del
tax gap nonche' della variabilita' dei dati assunti a riferimento, lo
schema di decreto e' inviato alla Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali per l'intesa. Qualora ricorra la condizione di cui
al citato comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997
- vale a dire quando l'intesa espressamente prevista dalla legge non
e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali in cui l'oggetto e' posto all'ordine
del giorno - il decreto medesimo e' comunque adottato;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11
marzo 2015 recante l'«Adozione della nota metodologica relativa alla
procedura di calcolo e della stima delle capacita' fiscali per
singolo comune delle regioni a statuto ordinario» pubblicato nel
supplemento ordinario n. 13 della Gazzetta Ufficiale, serie generale
n. 68 del 23 marzo 2015;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13
maggio 2016 concernente l'«Integrazione al decreto 11 marzo 2015 e
alla nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e
aggiornamento della stima delle capacita' fiscali per singolo comune
delle regioni a statuto ordinario», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 maggio 2016, serie generale n. 119;
Ritenuto di dover procedere all'adozione delle sole capacita'
fiscali, rideterminate al fine di considerare i mutamenti normativi
intervenuti e di tenere progressivamente conto del tax gap nonche'
della variabilita' dei dati assunti a riferimento che riguardano
precisamente il perfezionamento della neutralizzazione della tariffa
sui rifiuti (TARI) rispetto ai fabbisogni standard, ai sensi del
citato secondo periodo del comma 5-quater, dell'art. 43 del
decreto-legge n. 133 del 2014 il quale non prevede la trasmissione
dello schema di decreto alle Camere dopo la conclusione dell'intesa;
Acquisita l'intesa in Conferenza Stato-citta' e autonomie locali ai
sensi dell'art. 43, comma 5-quater, del decreto-legge n. 133 del
2014, nella seduta del 20 ottobre 2016;
Decreta:
Art. 1
Adozione della stima delle capacita' fiscali rideterminata tenendo
conto dei mutamenti normativi intervenuti, del tax gap nonche'
della variabilita' dei dati assunti a riferimento.
1. Con il presente decreto viene adottata la stima delle capacita'
fiscali per singolo comune rideterminata al fine di considerare i
mutamenti normativi intervenuti e di tenere progressivamente conto
del tax gap nonche' della variabilita' dei dati assunti a
riferimento, ai sensi del secondo periodo del comma 5-quater
dell'art. 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
2. Nell'Allegato A, che fa parte integrante del presente decreto,
e' indicata la stima della capacita' fiscale per singolo comune delle
regioni a statuto ordinario di cui all'art. 1, comma 380-quater,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e nell'Allegato B, che fa parte
integrante del presente decreto, e' contenuta la relativa nota
tecnica.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 2 novembre 2016
Il Ministro: Padoan
[b]Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico[/b]
[b] Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico[/b]