[b]QUESITO: Abbiamo ricevuto una comunicazione di conferimento di licenza di noleggio da rimessa con conducente tramite autovetture.[/b]
Il conferimento avviene per mezzo di una scrittura privata non autenticata tra il titolare dell’autorizzazione e la cooperativa, firmata autografa dai due soggetti, firmata digitalmente solo dal titolare dell’autorizzazione e corredata di copia del documento d’identità dell’amministratore della cooperativa (che non firma digitalmente). È sufficiente una scrittura privata non registrata? O deve essere registrata oppure atto notarile?
Inoltre la scrittura non riporta il numero corretto dell’autorizzazione (quando è stata redatta non era ancora stata rilasciata l’autorizzazione), non riporta la data né indica da quale data avrà inizio il conferimento… Sarei per farla perfezionare…
Infine è corretto rilasciare una presa d’atto con estremi della scrittura di conferimento, la data di conferimento, i dati del soggetto a favore del quale è avvenuto il conferimento così come da risposte ai quesiti che linko:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=31117.msg58515#msg58515 e http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=22059.msg41913#msg41913, o è meglio rilasciare nuova autorizzazione?
Sulle domande specifiche lascio la risposta ad altri più competenti, mi preme però sottolineare che il quesito apre un campo che è stato più volte trattato sul forum, ossia la configurazione del subentro in NCC/taxi come cessione ramo d'azienda o meno.
In tal senso ritengo interessante un recente arresto della Commissione Tributaria Provinciale di Milano (in tema di subentro in licenza taxi, ma direi applicabile anche alla fattispecie qui delineata).
Nel caso di specie si trattava di subentro relativo alla sola licenza, senza quindi l'automezzo, regolato tra le parti tramite scrittura privata, che veniva però riqualificato dall'Agenzia delle Entrate come vera e propria cessione d'azienda e quindi assoggetto alla relativa imposta di registro, in misura proporzionale al valore della licenza trasferita.
La Commissione tributaria, accogliendo il ricorso per l'annullamento dell'imposta, stabilisce alcuni principi molto interessanti:
1) la licenza di per sè, in quanto provvedimento amministrativo, non può essere oggetto di accordi stipulati fra privati nell'esercizio della loro autonomia negoziale; quindi quella che viene impropriamente chiamata "cessione" non da luogo a un "[i]un trasferimento diretto del titolo abilitativo in seguito ad accordo fra privati, ma (bensi a) una necessaria valutazione da parte della Pubblica Amministrazione della sussistenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività in capo al nuovo soggetto che intende subentrare nella titolarità della licenza[/i]. Partendo da tali premesse, la corte classifica quindi la scrittura privata per la cessione della licenza quale "[i]contratto atipico (secondo quanto previsto dall'art. 1322 del codice civile ), concluso fra titolare della licenza ed aspirante al subentro, volto a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento, in quanto finalizzato ad agevolare il subentro nella licenza di taxi secondo la prescrizione dell'art. 10 del regolamento comunale sopra citato[/i]".
2) Appurato ciò, la Commissione ritiene quindi che detta scrittura, relativa alla sola licenza, [b]NON[/b] può configurare una cessione d'azienda, in quanto"[i]non è prevista la cessione di alcun "bene" (secondo la definizione dello stesso di cui all'art. 810 del codice civile ), dovendosi escludere nuovamente, per le ragioni già sopra esposte, che la "licenza taxi" possa costituire un "bene" secondo l'art. 810 del codice civile , che individua quali "beni" le sole cose che possono essere oggetto di diritti, ma la "licenza taxi" non può mai essere oggetto del diritto soggettivo di un privato.
La scrittura del 2009, infatti, non individua mai beni necessari all'esercizio dell'attività di conducente di taxi (ad esempio l'automobile o altre apparecchiature tecnologiche), per cui la sua semplice lettura porta ad escludere che la stessa sia qualificabile quale "cessione di azienda"[/i].
Ovviamente si tratta di un solo arresto giurisprundenziale e in I grado, ma fornisce comunque spunti che ritengo possano interessare gli operatori.
In tal senso si veda anche una risposta dell'Ufficio Studi del Consiglio Nazionale del Notariato a Quesito di Impresa (n. 923-2013): "[i]L’art. 5 della l. 21/1992 prevede che la licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente debbano essere rilasciate “ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante”. La licenza e l'autorizzazione, inoltre, sono riferite ad un singolo veicolo o natante.
[b]La legge, tuttavia, pur ponendo tra i requisiti per conseguire la licenza o l’autorizzazione la proprietà (o la disponibilità in leasing) di un veicolo, non richiede che, in caso di trasferimento del titolo abilitativo, il veicolo debba essere necessariamente trasferito con esso, e quindi non subordina la validità del trasferimento dell’autorizzazione o delle licenza al contestuale trasferimento del veicolo cui l’autorizzazione o la licenza erano riferiti...[/b] In questa ottica, quindi, [b][u]non vi sono ragioni per ritenere che all’atto della cessione della licenza (o dell’autorizzazione) debba essere trasferita anche la autovettura[/u][/b]: beninteso, il cessionario dovrà essere in possesso di un veicolo idoneo, che ben potrà essere diverso da quello utilizzato dal precedente titolare[/i]" (pubblicato su CNN Notizie del 09/12/2013).
La questione appare particolarmente rilevante perchè, come sottolineato dalla Commissione Tributaria inizialmente citata, dalla qualificazione dell'atto discendono conseguenze, che possono essere anche economicamente rilevanti, relative all'applicazione o meno dell'imposta di registro.
Per approfondimento:
[url=http://www.ipsoa.it/~/media/Quotidiano/2015/06/17/Licenza-taxi--il-subentro-non-%C3%A8-cessione-d-azienda/15CtpMI1886%20pdf.pdf]http://www.ipsoa.it/~/media/Quotidiano/2015/06/17/Licenza-taxi--il-subentro-non-%C3%A8-cessione-d-azienda/15CtpMI1886%20pdf.pdf[/url]