Nel 2005 ho ritenuto valido il requisito professionale di un delegato alla somministrazione (ai sensi dell’art. 6 della LR 14/2003) per aver: “prestato la propria opera per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione” (operaio di 5° livello del ccnl),
Chiedevo, ora ai sensi dell’art. 71 c. 6 lett. b) del D.Lgs 59/2010 e viste le varie risoluzioni del MISE, tale inquadramento del ccnl non è più valido, ma posso ancora ritenere il delegato in possesso del requisito professionale che gli ho accettato nel 2005?
Nel 2005 ho ritenuto valido il requisito professionale di un delegato alla somministrazione (ai sensi dell’art. 6 della LR 14/2003) per aver: “prestato la propria opera per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione” (operaio di 5° livello del ccnl),
Chiedevo, ora ai sensi dell’art. 71 c. 6 lett. b) del D.Lgs 59/2010 e viste le varie risoluzioni del MISE, tale inquadramento del ccnl non è più valido, ma posso ancora ritenere il delegato in possesso del requisito professionale che gli ho accettato nel 2005?
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ATTENZIONE: per comprendere se il requisito è valido occorre vedere lo SPECIFICO CCNL, in alcuni sotto il 5# l'operaio non è qualificato, in altri il VI ecc...
Ciò premesso, nel caso di specie a mio avviso NON PUOI che confermare il requisito professionale del soggetto (se ha operato almeno per 2 anni negli ultimi 5) in quanto la valutazione del 2003 "ti vincola" non essendo mutata la normativa (è cambiata solo formalmente, in quanto sostanzialmente i requisiti del Dlgs 59/2010 sono gli stessi di quelli della legge regionale).