Data: 2012-02-23 16:05:09

Pratica telematica verso ufficio perevenzioni incendi

Cari colleghi,
Vorrei la vostra opinione sulla seguente vicenda.

Qualche giorno fa mi è arrivata tramite PEC una richiesta di parere di conformità antincendio con tutti i files correttamente firmati digitalmente dal tecnico incaricato, ed ho inviato il tutto, sempre tramite PEC al nostro Comando, per gli adempimenti di competenza.

Stamattina i VVF mi hanno telefonato e mi hanno fatto presente che la documentazione tecnica consistente nella relazione e nella planimetria, pur firmata digitalmente dal progettista, non è valida in quanto in essa manca la sua firma autografa ed il suo timbro.
I Vigili in pratica pretendono che  prima della scansione e della firma digitale, sui documenti tecnici vi sia comunque apposta la firma autografa ed il timbro del professionista incaricato, e giustificano la loro pretesa adducendo alcuni problemi  “tecnologici ed organizzativi” che stanno avendo.

L’Ufficio Prevenzione Incendi del nostro Comando Provinciale, pur essendo in grado di ricevere da parte nostra le PEC, i files firmati digitalmente, e pur essendo in grado di aprire e leggere i files stessi, non è sua volta in grado di firmare digitalmente il file del loro parere (non so perché; forse non tutti i funzionari sono dotati di smart card !!) e di inviarci sempre a mezzo PEC il loro parere di conformità (pare che siano abilitati a ricevere le PEC, ma che abbiano problemi ad essere abilitati a mandarle!!!).

Di conseguenza per inviare al SUAP il parere di competenza, il predetto Ufficio deve ricorrere al metodo tradizionale da sempre seguito, e cioè ci deve inviare mediante posta ordinaria (raccomandata) il parere di conformità, con  allegata copia della documentazione tecnica ad esso pervenuta ed esaminata, quindi per tale motivo, dal momento che per carenze organizzative sono costretti  a “trasformare” un documento informatico in un documento cartaceo, ecco che l’ufficio esige timbro e firma autografa del progettista sui documenti cartacei, prima della loro trasformazione in documenti informatici.

A me non torna; ritengo sufficiente che sui documenti informatici sia apposta solamente la firma digitale, in quanto è un sicuro indizio della provenienza del documento stesso da parte del suo autore, e che quindi non sia necessaria l’apposizione della firma autografa sul documento dell’autore medesimo, nonché del timbro sulla documentazione tecnica (planimetrie e relazioni); so inoltre che se vi è la firma digitale non è necessario che venga allegata anche la carta di identità.

Purtroppo il problema dell’ufficio od ente abilitato a ricevere e non ad inviare le PEC, sembra che lo vivano anche altri enti ed uffici; tra questi anche il Dipartimento ARPAT con cui ho a che fare che, avendo  solamente un indirizzo di PEC per la posta “in entrata” presso il protocollo generale della direzione regionale a Firenze, è costretto a rimandarci il parere di competenza per posta ordinaria non adottando – per dirla con il D.P.R. 160/2010: art. 2, 3°c. – “modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione”.

Che ne pensate???


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Data: 2012-02-23 20:10:36

Re:Pratica telematica verso ufficio perevenzioni incendi

Le difficoltà organizzative NON GIUSTIFICANO la violazione di legge.
E' scorretto richiedere la firma autografa di un documento firmato digitalmente (è una ABERRAZIONE in termini tecnici e giuridici costringendo a produrre il documento in formato analogico, firmarlo, e poi riportarlo al formato elettronico ..... assurdo!!!!).
E' scorretto poi richiedere il timbro professionale che NON HA ALCUN VALORE. Nessuno!!!!!!!!!!

Improponibile poi la soluzione di inviare il parere cartaceo (a mio avviso irricevibile) dato che tutti gli enti in questione hanno un indirizzo PEC e quindi la possibilità di inviare telematicamente un documento che sarebbe valido anche se non firmato digitalmente.

Penso che in questi casi si debbano respingere i pareri dichiarandoli irricevibili per non essere "complici" (anche in senso tecnico9 in caso di illeciti amministrativi, civili e penali.

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