Buongiorno,
un'associazione senza scopo di lucro, che gestisce un castello nel nostro paese, vorrebbe aprire un bed & breakfast.
Gli adempimenti principali per un bed & breakfast, se non erro, sono previsti dalla L.R. 27/2015 e dal Regolamento Regionale 05/08/2016.
Vedo però che, ad esempio, l'attività deve essere esercitata al numero civico di residenza del titolare. In caso di associazione come può essere rispettata una prescrizione del genere?
Inoltre, non vedo elencata la tipologia degli agriturismi, sono assimilabili ai b&b?
Grazie
Buongiorno,
un'associazione senza scopo di lucro, che gestisce un castello nel nostro paese, vorrebbe aprire un bed & breakfast.
Gli adempimenti principali per un bed & breakfast, se non erro, sono previsti dalla L.R. 27/2015 e dal Regolamento Regionale 05/08/2016.
Vedo però che, ad esempio, l'attività deve essere esercitata al numero civico di residenza del titolare. In caso di associazione come può essere rispettata una prescrizione del genere?
Inoltre, non vedo elencata la tipologia degli agriturismi, sono assimilabili ai b&b?
Grazie
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NON E' POSSIBILE APRIRE UN B&B INTESTATO AD UN SOGGETTO GIURIDICO (NE' SOCIETARIO NE' ASSOCIATIVO).
SOLO LE PERSONE FISICHE CHE NON OPERANO PROFESSIONALMENTE E NELLA PROPRIA RESIDENZA ANAGRAFICA POSSONO APRIRE B&B.
ANALOGA LIMITAZIONE VALE PER GLI AGRITURISMI, MA PER UN MOTIVO DIVERSO. L'ASSOCIAZIONE NON PUO' ESSERE IMPRENDITORE AGRICOLO A TITOLO PRINCIPALE. QUINDI ANCHE QUELL'ATTIVITA' RICETTIVA NON PUO' ESSERE SVOLTA.
[color=red]L'associazione può essere invece titolare egestore di una CASA PER FERIE[/color]
[color=red][b]Legge Regionale 1 ottobre 2015 , n. 27[/b][/color]
Art. 23 (Definizione delle case per ferie)
[color=red][b]1. Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici o religiosi, enti privati, associazioni e fondazioni operanti, senza fine di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali o sportive, nonché da enti o imprese.[/b][/color]
Art. 29
(Definizione e caratteristiche di bed & breakfast)
1. Si definisce bed & breakfast l'attività svolta a conduzione familiare in forma non imprenditoriale da chi, in maniera non continuativa, fornisce alloggio e prima colazione in non più di quattro camere con un massimo di dodici posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare, ivi compresa l'eventuale presenza di collaboratori domestici della famiglia.
2. L'attività di cui al comma 1è esercitata al numero civico di residenza anagrafica del titolare, ivi comprese le pertinenze e deve osservare un periodo di interruzione dell'attività non inferiore a novanta giorni anche non continuativi. Ogni periodo di interruzione dell'attività deve essere comunicato preventivamente alla provincia competente per territorio o alla Città metropolitana di Milano.
3. L'esercizio dell'attività di bed & breakfast, secondo quanto previsto dalla normativa statale, non necessita d'iscrizione nel registro delle imprese e di apertura di partita IVA e beneficia delle agevolazioni previste dalla Regione.
Grazie.
Per quanto riguarda la tabella (allegato E) dei requisiti minimi obbligatori delle strutture ricettive non alberghiere, per quelli inerenti agli agriturismi devo far riferimento a quelli dei B&B non essendo prevista in tabella la tipologia agriturismo?
Grazie.
Per quanto riguarda la tabella (allegato E) dei requisiti minimi obbligatori delle strutture ricettive non alberghiere, per quelli inerenti agli agriturismi devo far riferimento a quelli dei B&B non essendo prevista in tabella la tipologia agriturismo?
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L'agriturismo non è una tipologia ricettiva.
E' una attività complementare a quella agricola disciplinata da LEGGE SPECIALE.
Vedi: http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura%2FDetail&cid=1213300562615&pagename=DG_AGRWrapper
Confermo.
In particolare per l'alloggio in attività agrituristica il riferimento è il Reg. Reg. 4/2008.
L'art. 3 c. 3 lettera a) definisce
- per la forma familiare: "l'ospitalità in camere o spazi comuni per un massimo di dieci persone al giorno, all'interno dell'alloggio dell'imprenditore agricolo o dei fabbricati aziendali";
- per la forma imprenditoriale: "l'alloggio in camere o in unità abitative indipendenti e utilizzo di spazi aperti attrezzati per la sosta dei campeggiatori, fino ad un massimo di sessanta ospiti al giorno".
L'art. 12 definisce gli standard (vedi sotto) equiparando di fatto gli alloggi agli alberghi.
*********************************
Regolamento Regionale 6 maggio 2008 n. 4
Norme di attuazione del titolo X della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi
regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)
Art. 12
(Locali da utilizzare per l'attività agrituristica)
1. Per le strutture ed i locali destinati all'esercizio dell'attività agrituristica, in attuazione di quanto previsto
dall’articolo 156, comma 1, della l.r. 31/2008, i regolamenti comunali edilizi e di igiene possono prevedere
un altezza minima/media dei locali per l'ospitalità e per i servizi igienici non inferiore a 2,40 metri. Tali
regolamenti possono, altresì, prevedere una deroga per quanto attiene l'altezza e il volume dei locali in
rapporto alle superfici aeroilluminanti.
2. Per gli immobili di particolare pregio storico ed architettonico sottoposti a vincolo di non modificabilità
delle aperture esterne o per gli immobili ubicati in montagna, i comuni possono prevedere ulteriori deroghe
che garantiscono, in relazione al numero degli ospiti, idonee condizioni igienico sanitarie ed
aereoilluminanti.
3. Per gli edifici e manufatti destinati all'esercizio dell'attività agrituristica, la conformità alle norme vigenti in
materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche deve essere assicurata anche con
opere compatibili con le caratteristiche di ruralità degli edifici.
4. Le strutture ricettive devono possedere i requisiti minimi igienico edilizi previsti dalle leggi statali e
regionali e dal regolamento comunale di igiene ed edilizio in vigore con riferimento alle tipologie ricettive di
cui ai commi 5, 6, 7, e 8.
5. Le strutture ricettive ad alloggio o unità abitative indipendenti devono essere in possesso dei requisiti
previsti per gli alberghi.
6. Le strutture ricettive con camere devono essere in possesso dei requisiti previsti per le camere da letto
degli alberghi. Qualora le stesse non siano dotate di servizi igienici ad uso esclusivo, deve essere previsto un
servizio igienico completo ogni sei posti letto o frazione di sei superiore a due. Alle camere si deve poter
accedere senza dover attraversare la camera da letto ed i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite.
Devono essere garantiti: la pulizia dei locali e cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno
una volta alla settimana, nonché la fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento. La
dotazione minima delle camere è di un letto, una sedia e un comodino per persona, un armadio e un cestino
rifiuti. I locali comuni devono essere adeguati al numero massimo di ospiti. E' possibile attrezzare per
l'ospitalità stanze destinate a più ospiti con un massimo di dodici posti, con i requisiti previsti per le case per
ferie e per gli ostelli e con i limiti igienici di cui sopra.
7. Gli spazi destinati a roulotte, camper e tende devono possedere i requisiti minimi e le caratteristiche di
cui al regolamento locale di igiene tipo, nonché dalla legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle
leggi regionali in materia di turismo) concernente le caratteristiche tecniche comuni ai villaggi turistici e ai
campeggi. Possono essere attrezzati locali di servizio comune ai campeggiatori all'interno dei fabbricati
agricoli. I servizi igienico sanitari e i servizi lavanderia non possono essere realizzati in strutture precarie
mobili.
8. Per la tipologia agriturismo in forma familiare i requisiti devono essere quelli relativi agli alloggi di civile
abitazione. E' possibile l'esercizio dell'attività agrituristica in tutti i locali siti o correlati all'abitazione del
conduttore, anche ubicata nel centro abitato, che presentino idonee caratteristiche di abitabilità della civile
abitazione e di ruralità.
9. Nelle aziende agrituristiche è consentita la realizzazione di nuove strutture dedicate all'adeguamento
tecnico per la realizzazione dei servizi igienici, dei volumi tecnici e di piccoli impianti sportivi polifunzionali
ricreativi, a condizione che le stesse siano comprovate da motivate criticità strutturali, siano ben mitigate
nel contesto rurale e siano utilizzate tipologie ed elementi architettonici, nonché materiali tipici dell'edilizia
rurale del luogo.
10. Gli impianti sportivi a carattere ricreativo possono essere realizzati se ben inseriti nel contesto rurale.
Nell'attività agrituristica può essere utilizzata una piscina, di dimensioni commisurate alla potenzialità
ricettiva. Tali impianti sono destinati all'utilizzo da parte degli ospiti che usufruiscono di altri servizi
agrituristici.
11. Possono essere utilizzati i locali ad uso del pescatore professionista, compresa la casa di abitazione,
ancorché funzionalmente connessi con l'attività di pesca.
Grazie.
L'associazione ora mi chiede se in alternativa sia possibile, in base alla nuova normativa, iniziare un'attività di ALBERGO DIFFUSO (da qui ho parzialmente modificato anche l'oggetto del post), con questa modalità indicativamente:
L'associazione, che ha in gestione lo storico castello comunale (presente in un piccolo borgo di frazione), manderebbe qualche visitatore del castello stesso a dormire presso un privato, comunque titolare/legale rappresentante di una società che già è proprietaria di un ristorante nel borgo stesso.
-Premesso che le due unità, vale a dire il castello e la struttura ricettiva, rientrano nella distanza prevista di 400 metri l'una dall'altra, chi tra l'associazione e il gestore delle camere dovrà inviare al Comune la Scia di inizio attività e a quali autorità andrà inoltrata (presumo le medesime del b&b come previsto dall'art. 38 l.R 27/2015)?
-Leggo che "non è previsto che nel corpo principale siano presenti camere/unità abitative" e che "i servizi generali (ufficio ricevimento, sale comuni ecc) sono localizzati in un unico stabile vale a dire quello principale": nel caso citato quindi tutti questi servizi dovranno essere presenti nel castello (che non penso proprio sia possibile modificare anche solo minimamente)?
-Serve un'autorizzazione rilasciata dal Comune successiva alla Scia o un segno distintivo di categoria?
Grazie mille
La definizione di albergo diffuso è contenuta nell'art. 19 comma 3 della l.r. 27/2015
[i]Sono alberghi diffusi le strutture ricettive caratterizzate da [u]servizi di ricevimento e accoglienza centralizzati[/u] e dalla [u]dislocazione[/u] degli altri servizi ed eventualmente delle sale comuni, ristorante, spazio vendita in particolare di prodotti tipici locali e [u]delle camere o alloggi, in uno o più edifici separati, anche con destinazione residenziale, purché situati nel medesimo ambito definito ed omogeneo[/u]. Per le aree montane nella individuazione dell'ambito definito e omogeneo si tiene conto delle peculiarità del territorio e in particolare della necessità di valorizzazione degli antichi nuclei. Le strutture centrali e gli edifici adibiti a camere o alloggi possono essere di proprietà di soggetti distinti a condizione che venga garantita la gestione unitaria di albergo.[/i]
Un'associazione può gestire unicamente la casa per ferie o campeggi temporanei.
La SCIA per albergo diffuso la deve presentare il soggetto (imprenditoriale) gestore dell'attività.
La sede dove sono i servizi di ricevimento e accoglienza sarà presso la sede del gestore stesso.
Essendo ristoratore valuta se ricade nelle condizioni per la locanda (nello stesso edificio in cui si svolge l'esercizio di somministrazione) ovvero se l'attività è svolta da privati (CAV o B&B).
Va inviata a: Provincia (o città metropolitana), ATS, IAT, Osservatorio regionale.
Quindi, se non ho capito male:
- l'attività "albergo diffuso" non può essere gestita dall'associazione visto che quest'ultima può gestire unicamente casa per ferie/campeggi temporanei;
-la Scia per albergo diffuso può presentarmela il gestore dell'attività SOLO se quest'ultimo è soggetto imprenditoriale, perchè se si tratta di un semplice privato ricade nella tipologia Bed&Breakfast o Casa Vacanze.
Dico bene?
Dici bene
[quote]-la Scia per albergo diffuso può presentarmela il gestore dell'attività SOLO se quest'ultimo è soggetto imprenditoriale, perchè se si tratta di un semplice privato ricade nella tipologia Bed&Breakfast o Casa Vacanze.[/quote]
O locazione turistica, che avevo dimenticato di citare prima con B&B e CAV.
Grazie.
Non mi è chiara solo una cosa. Mi è sembrato di capire che tu dica che l'attività CAV è svolta da privati; visto che ho in istruttoria una pratica per una CAV vorrei chiederti questo:
L'art. 26 L.R. n.27/2015 dice che le CAV possono essere gestite anche in forma imprenditoriale, non parla di privati presso la propria residenza come nel caso del B&B.
Quindi in linea teorica dovrei evaderla positivamente giusto? (anche se c'è un "giro" un po' strano...nel senso che il gestore dell'attività risulta essere una SRL italiana, e la proprietà dell'immobile risulta essere di una SA svizzera che da visura camerale ha il 100% delle quote della SRL italiana, è possibile?)
In linea generale la CAV è svolta (art. 26 c. 2 della l.r. 27/105):
a) in forma imprenditoriale;
b) in forma non imprenditoriale, da coloro che hanno la disponibilità fino a un massimo di tre unità abitative e svolgono l'attività in modo occasionale.
I privati (forma non imprenditoriale e occasionale) possono svolgere l'attività in max 3 unità abitative in disponibilità (non centra nulla la residenza).
Il quesito iniziale parlava di "[u]un'associazione senza scopo di lucro[/u]", quindi un privato non imprenditore.
In effetti rileggendo ad un certo punto parli di "gestore privato, comunque titolare/legale rappresentante di una società che già è proprietaria di un ristorante nel borgo stesso": quindi come imprenditore può fare la CAV in forma imprenditoriale e come tale la devi gestire.
Sui rapporti con la proprietà degli immobili/proprietà della società, premesso che non sono esperto in materia, a mio avviso non ci sono problemi (purchè la SRL abbia la disponibilità degli stessi).