Data: 2016-11-14 09:38:49

PREAVVISO DI RIGETTO (10 bis) - indispensabile - CdS 28/10/2016

PREAVVISO DI RIGETTO (10 bis) - indispensabile - CdS 28/10/2016

[color=red][b]Cons. di Stato, Sez. VI, 28 ottobre 2016, n. 4545[/b][/color]

[b]COMMENTO[/b]: http://www.quotidianopa.leggiditalia.it/quotidiano_home.html#news=PKQT0000165907

[b]SENTENZA[/b]:

sul ricorso numero di registro generale 1253 del 2016, proposto da:
xxxx s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Mossali e Bruno Guglielmetti, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Alessandria, 129;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l’informazione e l’Editoria, Ufficio per il sostegno all’editoria, in persona del legale rappresentante pro tempore, Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati presso gli uffici di quest’ultima in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza 20 maggio 2015, n. 11988 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, Sezione I.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2016 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti l’avvocato Guglielmetti e l’avvocato dello Stato Paola Palmieri.

FATTO e DIRITTO
1.– La ricorrente società xxxx, impresa di radiodiffusione televisiva, ha presentato, in data 30 gennaio 2013, alla Presidenza del Consiglio di ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria, domanda per l’assegnazione, per l’anno 2002, dei contributi per le testate Sesta Rete e Telealto Veneto.
La società, in data 8 febbraio 2013, ha proceduto, altresì, ad inviare la documentazione integrativa con raccomandata con avviso di ricevimento per la testata Sesta Rete, mentre per la Telealto Veneto ha provveduto alla spedizione a mezzo posta.
L’amministrazione, con comunicazioni del 4 luglio e del 16 settembre 2013, in seguito alla ricezione delle domande, ha chiesto l’integrazione documentale a fini istruttori.
La società non dava seguito alla richiesta avendo già inoltrato tutta la documentazione.
L’amministrazione, in data 17 gennaio 2014, ha contattato la società facendo presente la mancanza della documentazione integrativa in atti. La xxxx ha dichiarato di aver già proceduto a tale adempimento e, tuttavia, per fini di leale cooperazione, ha effettuato un nuovo invio dei documenti asseritamente mancanti.
[b]L’amministrazione, con decreto del 24 luglio 2014, p-4 14.17, pervenuto alla parte il 7 gennaio 2015, ha rigettato la domanda di finanziamento perché la documentazione integrativa sarebbe stata presentata oltre il termine annuale posto dall’art. 1, comma 461, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2006)[/b]
2.– La società ha impugnato tale atto innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio che, con sentenza 20 ottobre 2015, n. 1198, ha rigettato il ricorso.
3.– La ricorrente in primo grado ha proposto appello rilevando quanto segue.
In primo luogo, è stata dedotta eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti. In particolare, l’appellante assume di avere inviato la domanda di finanziamento, in data 8 febbraio 2013, con raccomandata 052339119344-0, agli uffici competenti, che l’avrebbero ricevuta il successivo 11 febbraio. Si aggiunge che l’amministrazione avrebbe commesso un errore materiale «avendo associato alla busta» di cui alla citata raccomandata «partita da Grugliasco in data 8 febbraio 2013 – contenente la dichiarazione sostitutiva di notorietà per la testata Sesta Rete – altra documentazione giunta nello stesso momento e cioè il preavviso di domanda per l’anno 2013 relativo all’emittente Telealto Veneto».
In secondo luogo, l’appellante ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990.
Infine, si è assunta la violazione delle regole che impongono, in fattispecie come quella in esame, l’esercizio del soccorso istruttorio.
4.– Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, contestando la ricostruzione dei fatti effettuata dall’appellante e chiedendo il rigetto dell’appello.
5.– La causa è stata decisa all’udienza pubblica del 27 ottobre 2016.
6.– L’appello è fondato per violazione delle regole procedimentali.
[b]L’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 prevede che «nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti (….). Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale».[/b]
[color=red][b]La norma in esame mira ad «instaurare un contraddittorio a carattere necessario tra la p.a. ed il cittadino» al fine sia di «aumentare le possibilità del privato di ottenere ciò a cui aspira» (Cons. Stato, sez. IV, 12 settembre 2007, n. 4828) sia di acquisire elementi che arricchiscono il patrimonio conoscitivo dell’amministrazione (Cons. Stato, sez. VI, 22 maggio 2008, n. 2452), consentendo una migliore definizione dell’interesse pubblico concreto che l’amministrazione stessa deve perseguire.[/b][/color]
[b]La prescritta partecipazione svolge, pertanto, una funzione difensiva e collaborativa. L’osservanza degli obblighi posti dall’art. 10-bis potrebbe assolvere anche ad una importante finalità deflattiva del contenzioso, evitando che si sposti nel processo ciò che dovrebbe svolgersi nel procedimento. Se, infatti, non si rende edotto il privato di tutte le ragioni che depongono per il rigetto della sua istanza, al fine di permettergli di esprimere, in ambito procedimentale, il suo “punto di vista, si costringe l’interessato a proporre ricorso giurisdizionale per fare valere in giudizio ciò che avrebbe potuto essere oggetto di accertamento in sede amministrativa.[/b]
La violazione di tale obbligo non comporta annullamento dell’atto finale nel solo caso in cui, in presenza di attività vincolata, l’amministrazione dimostra che il provvedimento non avrebbe potuto avere altro contenuto.
[color=red][b]Nella fattispecie in esame, l’amministrazione non ha correttamente adempiuto a tale obbligo, non mettendo in condizione l’appellante di conoscere, in via procedimentale, le ragioni ostative all’accoglimento della sua domanda.[/b][/color]
L’amministrazione non ha dimostrato che tale violazione sia stata ininfluente ai fini della definizione dell’assetto sostanziale degli interessi di cui alla determinazione finale adottata. Dalla prospettazione delle parti e dai documenti in atti risultano oggettive incertezze in ordine al contenuto e alle modalità con cui si è stata spedita, ricevuta e protocollata la domanda di finanziamento della società indirizza all’amministrazione. Gli aspetti non chiari della vicenda avrebbero potuto essere oggetto di contradditorio procedimentale, con possibilità anche di un più agevole accesso al fatto e alla documentazione necessaria per chiarire come si sia concretamente svolta la vicenda in esame.
7.– L’accoglimento dell’appello per il motivo indicato esime il Collegio dall’esaminare le altre censure.
8.– La natura della controversia e della decisione adottata giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di gdiuzio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta:
a) accoglie l’appello proposto con il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata annulla gli atti impugnati in primo grado;
b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:
Sergio Santoro, Presidente
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere
Andrea Pannone, Consigliere
Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore
Italo Volpe, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Vincenzo Lopilato Sergio Santoro





IL SEGRETARIO

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