Data: 2016-11-14 08:24:55

Legge 94-2009

Buongiorno,
ci è giunta una segnalazione ai sensi dell'articolo 1, commi 20 e 21 Legge 94-2009 da parte di MoneyGram Payment Systems Italy relativa ad un cittadino non comunitario che ha ordinato un'operazione money transfer con i Servizi MoneyGram, presso un esercizio commerciale sito nel nostro comune senza esibire il personale titolo di soggiorno.
Che cosa dobbiamo fare noi come Comune?
:o ??? ::) :-\

riferimento id:37178

Data: 2016-11-14 09:07:47

Re:Legge 94-2009


Buongiorno,
ci è giunta una segnalazione ai sensi dell'articolo 1, commi 20 e 21 Legge 94-2009 da parte di MoneyGram Payment Systems Italy relativa ad un cittadino non comunitario che ha ordinato un'operazione money transfer con i Servizi MoneyGram, presso un esercizio commerciale sito nel nostro comune senza esibire il personale titolo di soggiorno.
Che cosa dobbiamo fare noi come Comune?
:o ??? ::) :-\
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Il Comune non ha titolo.
La legge stessa prevede come sanzione la cancellazione dal registro tenuto dall'Ufficio Italiano Cambi .... oggi gestito direttamente da BANCA D'ITALIA.
Consiglio di inviare PEC alla Banca d'Italia con la documentazione e nota:
"Si trasmette per quanto di vs. competenza" riportando la normativa sotto citata

Casella di posta elettronica certificata (PEC) dell'Istituto:
[b]bancaditalia@pec.bancaditalia.it[/b]
Casella di posta elettronica dell'Istituto:
[b]email@bancaditalia.it[/b]

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L. 15/07/2009, n. 94
Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 luglio 2009, n. 170, S.O.
Art. 1

20. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, gli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento di fondi (money transfer) acquisiscono e conservano per dieci anni i dati del titolo di soggiorno se il soggetto che ordina l'operazione è un cittadino extracomunitario. I dati sono conservati con le modalità previste con decreto del Ministro dell'interno emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. In mancanza del titolo gli agenti effettuano, entro dodici ore, apposita segnalazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto. [color=red][b]La mancata trasmissione dei dati identificativi è sanzionata con la cancellazione dall'elenco degli agenti in attività finanziaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.[/b][/color]
21. Le disposizioni di cui al comma 20 hanno efficacia decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*********************
[b]D.Lgs. 25/09/1999, n. 374
Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della L. 6 febbraio 1996, n. 52.[/b]
Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 ottobre 1999, n. 253.
3. Agenzia in attività finanziaria (3).
1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento, adottato sentito l'UIC, specifica il contenuto dell'attività indicata al comma 1, stabilisce le condizioni di compatibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, prevede in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero.
3. L'UIC procede all'iscrizione nell'elenco quando ricorrono le condizioni seguenti:
a) per le persone fisiche:
1) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
2) domicilio nel territorio della Repubblica;
3) diploma di scuola media superiore o titolo equipollente a tutti gli effetti di legge;
4) possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti nel regolamento emanato ai sensi dell'articolo 109 del testo unico bancario;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche:
1) previsione nell'oggetto sociale dello svolgimento dell'attività di agenzia in attività finanziaria;
2) i partecipanti al capitale e i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti nei regolamenti emanati rispettivamente ai sensi degli articoli 108 e 109 del testo unico bancario;
3) la sede legale e la sede amministrativa siano situate nel territorio della Repubblica;
4) siano rispettati i requisiti patrimoniali e di forma giuridica stabiliti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con regolamento adottato su proposta dell'UIC.
4. Nei casi di perdita dei requisiti di onorabilità in capo ai soggetti indicati nella lettera b), numero 2), del comma 3, si applicano gli articoli 108, comma 3, e 109, comma 2, del testo unico bancario.
5. I soggetti indicati nella lettera b) del comma 3 svolgono la propria attività esclusivamente per il tramite di persone fisiche iscritte nell'elenco.
6. L'UIC esercita il controllo sui soggetti iscritti nell'elenco per verificare l'osservanza delle disposizioni del presente decreto. A tal fine, può richiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di dati e documenti fissando i relativi termini. Esso può, altresì, chiedere la collaborazione del nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.
7. L'UIC disciplina la procedura e i termini per l'iscrizione nell'elenco, nonché le forme di pubblicità dell'elenco stesso (4).
8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dell'UIC, dispone la cancellazione dall'elenco per gravi violazioni di norme di legge, delle norme del presente decreto legislativo o delle disposizioni emanate ai sensi di esso. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito l'UIC, disciplina la procedura per la sospensione cautelare dall'elenco (5).
(3) Sui termini di applicabilità del presente articolo vedi la lettera a) del comma 1 dell'art. 28, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dal comma 1 dell'art. 15, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218.
(4) Con Provv. 11 luglio 2002 (Gazz. Uff. 26 agosto 2002, n. 199, S.O.) è stata approvata la disciplina dell'elenco degli agenti di cui al presente comma.
(5) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, vedi il D.M. 13 dicembre 2001, n. 485. Vedi, anche, l'art. 26, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 146.

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