Data: 2016-11-13 18:39:32

SCIA o Comunicazione di subingresso

Pongo un dubbio circa la natura giuridica tra SCIA e comunicazione.

L'art 19 della l. 241/1990 parla, a proposito della SCIA, di "[i]Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato....[/i]" mentre il nuovo art. 18 novellato prevede "[i]Dell'avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni e' rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta, che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l'amministrazione e' tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza[/i]."

Quindi la semplice comunicazione è un mero atto unilaterale recettizio mentre la SCIA è una segnalazione "rafforzata" secondo quanto previsto dalla norma.

Mi chiedo quindi se in caso di subingresso per un'attività di somministrazione il regolamento comunale (in questo caso Roma 35/2010 ante riforma SCIA) preveda una semplice comunicazione e non la vecchia autorizzazione, [b]la stessa comunicazione può essere soggetta a dichiarazione di inefficacia come per le SCIA[/b]? Se è una comunicazione io direi di no.

Oppure se l'efficacia della comunicazione [i]"...dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale...(art. 18 L. 241/1990)"[/i] questa verifica sulla comunicazione da parte del SUAP la fa ricadere nel novero della SCIA?

Lo chiedo perché un conto è [u]comunicare[/u] un subingresso, che il regolamento prevede "determina, d'ufficio, la reintestazione, con efficacia immediata dell'autorizzazione nei confronti del subentrante" altro conto e creare una SCIA ex novo.  ???

riferimento id:37166

Data: 2016-11-14 08:47:15

Re:SCIA o Comunicazione di subingresso


Pongo un dubbio circa la natura giuridica tra SCIA e comunicazione.

L'art 19 della l. 241/1990 parla, a proposito della SCIA, di "[i]Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato....[/i]" mentre il nuovo art. 18 novellato prevede "[i]Dell'avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni e' rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta, che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l'amministrazione e' tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza[/i]."

Quindi la semplice comunicazione è un mero atto unilaterale recettizio mentre la SCIA è una segnalazione "rafforzata" secondo quanto previsto dalla norma.

Mi chiedo quindi se in caso di subingresso per un'attività di somministrazione il regolamento comunale (in questo caso Roma 35/2010 ante riforma SCIA) preveda una semplice comunicazione e non la vecchia autorizzazione, [b]la stessa comunicazione può essere soggetta a dichiarazione di inefficacia come per le SCIA[/b]? Se è una comunicazione io direi di no.

Oppure se l'efficacia della comunicazione [i]"...dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale...(art. 18 L. 241/1990)"[/i] questa verifica sulla comunicazione da parte del SUAP la fa ricadere nel novero della SCIA?

Lo chiedo perché un conto è [u]comunicare[/u] un subingresso, che il regolamento prevede "determina, d'ufficio, la reintestazione, con efficacia immediata dell'autorizzazione nei confronti del subentrante" altro conto e creare una SCIA ex novo.  ???
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LA QUESTIONE E' MOLTO AMPIA E DA TE BEN SINTETIZZATA. ANCHE NOI FORNIREMO ALCUNI SPUNTI SINTETICI:

1) non vi è dubbio che esiste una differenza giuridica significativa fra COMUNICAZIONE e SCIA
2) tale differenza è legislativamente confermata dalle recenti "riforme Madia" ed in particolare dalla legge delega " legge 7 agosto 2015, n. 124" dal "decreto legislativo 30 giugno 2016 n. 126, recante Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124" e sarà recepita con specifico decreto che stabilirà i casi di SCIA e quelli di COMUNICAZIONE
3) entrambe hanno elementi in Comune (contengono una manifestazione di volontà o conoscenza dell'interessato, devono essere trasmesse quale "adempimento procedurale", producono effetti "abilitativi")
4) la scia contiene necessariamente la dichiarazione autocertificata del possesso di determinati requisiti. La Comunicazione no, potrebbe contenere anche solo l'indicazione di un fatto.
5) la SCIA ha una disciplina nella l. 241/1990 (art. 19 ma anche 21 e 21 nonies) mentre alla comunicazione non si applica la L. 241/1990

FATTE QUESTE PREMESSE occorre però dire che non è detto che laddove il legislatore parli di comunicazione non intenda riferirsi ad una ipotesi di SCIA (va vista la disciplina specifica più che la dizione usata dal legislatore)

Poichè sia la SCIA che la COMUNICAZIONE sono comunque "adempimenti" necessari alla produzione di determinati effetti, sotto il profilo della RICEVIBILITA' hanno a nostro avviso analogo trattamento giuridico.
Cioè il SUAP ha l'obbligo di verificare FORMALMENTE che la SCIA/COMUNICAZIONE sia validamente presentata (PEC, firma digitale, procura speciale ecc... + contenuti sostanziali) e se manca un elemento essenziale la deve dichiarare IRRICEVIBILE in tempi rapidi (consigliamo 5 giorni lavorativi) .... Ciò si ricava dai principi, applicabili anche alla comunicazione.

riferimento id:37166

Data: 2016-11-14 09:40:56

Re:SCIA o Comunicazione di subingresso

Grazie mille e la conclusione era lo stesso dubbio che ponevo io. Dovendo verificare dei requisiti nel subingresso comunque, aldilà del nominalismo, siamo di fronte ad una SCIA. Certo poi il contenuto prescrittivo della SCIA cambia se il regolamento differenzia i requisiti a seconda di avvio o subingresso. Sempre utilissimi e gentili. Buon lavoro ;)

riferimento id:37166

Data: 2018-10-04 08:23:10

Re:SCIA o Comunicazione di subingresso

[size=18pt]La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) nella L. 241/1990 e nelle leggi speciali (effetti, irricevibilità, inefficacia, conformazione, autotutela, scia condizionata)[/size]

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