Data: 2016-11-13 05:53:03

REGOLAMENTO EDILIZIO tipo a livello nazionale - Unificata 20/10/2016

REGOLAMENTO EDILIZIO - IL TESTO DELL’INTESA RAGGIUNTA NELL’UNIFICATA DEL 20 OTTOBRE 2016

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Pubblichiamo l’intesa tra governo, Regioni e Comuni, raggiunta nella Conferenza Unificata del 20 ottobre 2016, concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all’articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n° 380. (Fonte: anci.it)

[b]SCARICA
- accordo del 20/10/2016
- regolamento tipo
- definizioni
[/b]

riferimento id:37161

Data: 2016-11-17 07:43:19

REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO pubblicato su GU n.268 del 16-11-2016

REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO pubblicato su GU n.268 del 16-11-2016

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[b]PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONFERENZA UNIFICATA
INTESA 20 ottobre 2016
Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003,
n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente  l'adozione
del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4,  comma  1-sexies
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380.
(Rep. Atti n. 125/CU). (16A08003)
(GU n.268 del 16-11-2016)
[/b]


                      LA CONFERENZA UNIFICATA

  Nella seduta odierna del 20 ottobre 2016;
  Visto l'art. 8, comma 6 della legge 5  giugno  2003,  n.  131,  che
prevede che il Governo puo' promuovere la stipula di intese  in  sede
di  Conferenza  Stato-Regioni  o  unificata,  dirette  a  favorire
l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di
posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.
380 e  in  particolare  l'art.  4,  comma  1-sexies,  introdotto  dal
decreto-legge l2 settembre 2014, n. 133, convertito  dalla  legge  11
novembre 2014, n. 164, che dispone che il Governo, le  regioni  e  le
autonomie  locali,  in  attuazione  del  principio  di    leale
collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai
sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  o
intese ai sensi dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003,  n.  131,  per
l'adozione di uno schema di regolamento  edilizio-tipo,  al  fine  di
semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti;
  Visto l'ultimo periodo del citato comma 1-sexies  dell'art.  4  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 che  prevede  che
il regolamento edilizio-tipo, che indica  i  requisiti  prestazionali
degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio
energetico, e' adottato dai comuni  nei  termini  fissati  dai  sopra
citati accordi e comunque entro i termini previsti dall'art. 2  della
legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Vista l'intesa tra  Governo,  regioni,  province  autonome  e  enti
locali concernente le linee di indirizzo condivise e l'Agenda per  la
semplificazione per il triennio 2015-2017, approvata il  13  novembre
del 2014, rep. atti n. 143/CU;
  Visto l'Accordo tra Governo,  regioni,  province  autonome  e  enti
locali concernente  l'istituzione  del  comitato  interistituzionale,
l'attuazione delle linee di indirizzo condivise  e  l'Agenda  per  la
semplificazione per il triennio 2015-2017 e le forme di consultazione
dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni, approvato  il
13 novembre 2014,  rep.  atti  n.  144/CU,  che  prevede  all'art.  2
l'istituzione di un tavolo tecnico per la semplificazione;
  Considerato l'obiettivo  comune  di  uniformare  e  semplificare  i
regolamenti edilizi comunali, comunque  denominati  dalla  disciplina
vigente, prevedendo che essi non debbano riprodurre  le  disposizioni
statali  e  regionali  cogenti  e  auto  applicative  che  incidono
sull'attivita' edilizia e debbano  essere  predisposti,  anche  nelle
tematiche  riservate  all'autonomia  comunale,  secondo  un  elenco
ordinato delle varie parti valevole su tutto il territorio nazionale;
  Considerata  l'opportunita'  che  la  disciplina  contenuta  nei
regolamenti edilizi sia guidata da principi generali, fondata  su  un
insieme di definizioni uniformi e che sia altresi' sviluppata secondo
le specificita' e le caratteristiche dei  territori  e  nel  rispetto
della piena autonomia locale;
  Considerata l'attivita' del tavolo tecnico per  la  semplificazione
istituito ai sensi dell'art. 2 del suddetto Accordo del  13  novembre
2014 e, in particolare, i lavori del gruppo  di  lavoro  dedicato  al
regolamento  edilizio  unico,  azione  4.6  dell'Agenda  per  la
semplificazione, coordinati  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e
trasporti congiuntamente con il Dipartimento funzione pubblica  della
Presidenza e dai rappresentanti designati dalle regioni e  dall'ANCI,
svoltesi dal maggio 2015 al luglio 2016;
  Considerati gli  esiti  delle  consultazioni  con  le  associazioni
imprenditoriali e la  rete  delle  professioni  tecniche  svolte  dal
tavolo tecnico nei corso dei lavori di predisposizione della proposta
di accordo, svoltesi in data 18 novembre 2015 e 29 settembre 2016;
  Visto lo schema di accordo concernente l'adozione  del  regolamento
edilizio-tipo e i relativi allegati, trasmessi  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 4, comma  1-sexies
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380  e
diramati con nota del 15 settembre 2016, prot. CSR 4107 P-4.23.2.13;
  Visti gli esiti della riunione tecnica, tenutasi in data 3  ottobre
2016, nel corso della quale il coordinamento  tecnico  interregionale
competente in materia  di  infrastrutture,  mobilita'  e  govemo  del
territorio, nell'esprimere in linea di massima l'assenso sul testo in
esame, ha esposto le osservazioni e le  richieste  di  modifica  allo
schema di  regolamento  edilizio-tipo,  contenute  in  tre  documenti
consegnati  nel  corso  dell'incontro,  che  il  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  e  Dipartimento  per  la  funzione
pubblica hanno ritenuto in gran parte accoglibili;
  Considerato che l'ANCI, nel corso del citato incontro tecnico del 3
ottobre  2016,  nell'esprimere  il  proprio  avviso  favorevole  allo
schema,  ha  chiesto  di  apportare  al  testo  dell'art.  2  alcune
modifiche;
  Considerato che in sede tecnica e' stata rilevata l'opportunita' di
procedere,  piuttosto  che  alla  definizione  di  un  accordo,  alla
conclusione di un'intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge n.
131/2003 ed e' stata  quindi  valutata  l'ipotesi  di  modificare  la
tipologia di atto da sottoporre alla conferenza, mantenendo  comunque
immutato il testo e il contenuto delle disposizioni,  come  riportato
nella nota del 3 ottobre 2016, prot. CSR 4339 P-4.23.2.13;
  Visti i documenti consegnati dalle regioni  nel  corso  del  citato
incontro tecnico del 3 ottobre 2016 e diramati  nella  medesima  data
con nota prot.  CSR  4339  P-4.23.2.13,  nei  quali  si  chiede,  tra
l'altro, di introdurre la clausola di salvaguardia per le  regioni  a
statuto speciale e le province autonome, come richiesto  anche  dalla
Provincia autonoma di Bolzano;
  Visto il nuovo testo, trasmesso dal Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti e diramato con nota del 14 ottobre  2016,  prot.  CSR
4538 P-4.23.2.13, nel quale si mantiene  sia  l'opzione  dell'accordo
che quella dell'intesa, lasciando alle regioni e agli enti locali  la
decisione finale sull'atto da adottare;
  Visti gli esiti dell'odierna  seduta,  nel  corso  della  quale  le
regioni hanno espresso l'avviso favorevole allo schema di regolamento
edilizio-tipo, con una raccomandazione volta a sostituire il punto 15
del quadro delle definizioni uniformi e la richiesta di  sancire  sul
testo l'intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge n.  131  del
2003, secondo quanto indicato nel documento, consegnato in  seduta  e
che, allegato al presente atto ne costituisce parte integrante  (all.
2);
  Considerato che l'ANCI ha espresso  il  proprio  avviso  favorevole
allo schema, alla luce delle  modifiche  che  sono  state  introdotte
nell'ultimo testo trasmesso con la sopra citata nota del  14  ottobre
2016, prot. CSR 4538 P-4.23.2.1,  con  particolare  riferimento  alla
possibilita', per i comuni, di far partire i termini  per  l'adozione
del  regolamento  successivamente  al  recepimento  da  parte  delle
regioni;
  Considerato che l'UPI ha espresso il proprio avviso favorevole allo
schema di regolamento edilizio-tipo;

                          Sancisce intesa

  Nei termini di cui in premessa, ai  sensi  dell'art.  8,  comma  6,
della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra il  Governo,  le  regioni  e  i
comuni concernente l'adozione del regolamento  edilizio-tipo  di  cui
all'art.  4,  comma  1-sexies  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, secondo quanto sotto indicato:
                              Art. 1


              Adozione del regolamento edilizio tipo

  1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1-sexies del decreto del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e'  approvato  lo  schema  di'
regolamento edilizio tipo (allegato 1) e i relativi allegati  recanti
le definizioni uniformi (allegato A) e la raccolta delle disposizioni
sovraordinate in materia edilizia (allegato  B),  che  formano  parte
integrante della presente intesa.
  2. Ai sensi del medesimo  art.  4,  comma  1-sexies,  del  medesimo
decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, lo schema di
regolamento edilizio tipo e i relativi allegati costituiscono livelli
essenziali delle prestazioni concernenti la tutela della  concorrenza
e i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale.
  3. In conformita' all'art. 2,  comma  2,  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 380 del 2001,  le  regioni  a  statuto
speciale e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  provvedono
alle  finalita'  della  presente  intesa,  compatibilmente  con  i
rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
                              Art. 2


                  Modalita' e termini di attuazione

  1. Entro il  termine  di  centottanta  giorni  dall'adozione  della
presente intesa, le regioni ordinarie provvedono al recepimento dello
schema di regolamento edilizio  tipo  e  delle  definizioni  uniformi
nonche'  all'integrazione  e  modificazione,  in  conformita'  alla
normativa  regionale  vigente,  della  raccolta  delle  disposizioni
sovraordinate  in  materia  edilizia.  Con  il  medesimo  atto  di
recepimento,  le  regioni,  nel  rispetto  della  struttura  generale
uniforme dello schema di regolamento edilizio tipo approvato, possono
specificare  e/o  semplificare  l'indice.  Le  regioni,  altresi',
individuano,  alla  luce  della  normativa  regionale  vigente,  le
definizioni aventi incidenza sulle previsioni dimensionali  contenute
negli strumenti urbanistici e, ove  necessario,  in  via  transitoria
possono dettare indicazioni  tecniche  di  dettaglio  ai  fini  della
corretta interpretazione di tali  definizioni  uniformi  in  fase  di
prima  applicazione.  L'atto  di  recepimento  regionale  stabilisce
altresi' i metodi, le procedure e i tempi, comunque non  superiori  a
centottanta  giorni,  da  seguire  per  l'adeguamento  comunale,  ivi
comprese specifiche norme transitorie volte a  limitare  i  possibili
effetti dell'adeguamento sui procedimenti  in  itinere  (permessi  di
costruire,  Scia,  sanatone,  piani  attuativi,  progetti  unitari
convenzionati).
  2. Il Governo, le regioni ordinarie e gli enti locali si  impegnano
ad  utilizzare  le  definizioni  uniformi  nei  propri  provvedimenti
legislativi e regolamentari, che saranno adottati  dopo  la  data  di
sottoscrizione della presente intesa, fermo restando quanto  previsto
dal comma 3.
  3.  Entro  il  termine  stabilito  dalla  regioni  nell'atto  di
recepimento  regionale  e  comunque  non  oltre  centottanta  giorni
decorrenti dal medesimo atto di  recepimento,  i  comuni  adeguano  i
propri regolamenti edilizi per conformarli allo schema di regolamento
edilizio tipo e relativi allegati, come eventualmente  specificati  e
integrati a livello regionale. Decorso il termine  di  cui  al  primo
periodo entro il quale i comuni sono  tenuti  ad  adeguare  i  propri
regolamenti  edilizi,  le  definizioni  uniformi  e  le  disposizioni
sovraordinate  in  materia  edilizia  trovano  diretta  applicazione,
prevalendo sulle disposizioni comunali  con  esse  incompatibili.  In
caso di mancato  recepimento  regionale  i  comuni  possono  comunque
provvedere all'adozione dello schema di regolamento edilizio  tipo  e
relativi allegati.
  4. Il  recepimento  delle  definizioni  uniformi  non  comporta  la
modifica delle previsioni dimensionali  degli  strumenti  urbanistici
vigenti, che continuano ad essere regolate dal piano comunale vigente
ovvero adottato alla data di sottoscrizione della presente intesa.
  5.  Laddove  al  momento  della  sottoscrizione  dell'intesa  siano
vigenti norme regionali che prevedono termini perentori entro i quali
i comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti di pianificazione
territoriale ed urbanistica ai contenuti delle  normative  regionali,
il recepimento comunale dello schema di regolamento edilizio  tipo  e
relativi allegati, avviene entro  il  medesimo  termine,  secondo  le
modalita' di gestione della fase transitoria definite  dalle  regioni
stesse.
                              Art. 3


      Monitoraggio, aggiornamenti e ulteriori semplificazioni

  1. Il Governo, le regioni ordinarie  e  i  comuni  si  impegnano  a
realizzare attivita' di monitoraggio sull'attuazione del  regolamento
edilizio tipo con cadenza almeno annuale.  Per  la  realizzazione  di
tali attivita' e' istituito un apposito gruppo di lavoro composto dal
Governo le regioni e l'ANCI.
  2. Sulla  base  degli  esiti  dell'attivita'  di  monitoraggio,  si
procede, ove  necessario  all'aggiornamento,  previo  accordo  tra  i
soggetti di cui al comma 1 in Conferenza unificata, dello  schema  di
regolamento edilizio tipo e delle definizioni uniformi.
  3. Il Governo,  le  regioni  ordinarie  e  i  comuni  si  impegnano
altresi'  all'aggiomamento  della  raccolta  delle  disposizioni
sovraordinate in materia edilizia. L'aggiornamento  e'  effettuato  a
cura di ciascuna amministrazione centrale, per la  parte  di  propria
competenza e di ciascuna regione ordinaria per le rispettive parti ed
e' pubblicato sul sito web della regione e sul sito della  Presidenza
del Consiglio dei ministri e del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
  4. Il Governo, le  regioni  ordinarie  e  i  comuni,  si  impegnano
altresi' a proseguire in modo  condiviso  attivita'  sistematiche  di
semplificazione delle norme statali  e  delle  procedure  in  materia
edilizia, alla luce degli  obiettivi  stabiliti  nell'Agenda  per  la
semplificazione, al fine di assicurare, anche  attraverso  accordi  o
linee guida, uniformita' all'interpretazione e  all'attuazione  delle
norme vigenti in materia edilizia.
    Roma, 20 ottobre 2016

                                                Il Presidente: Costa
Il segretario: Naddeo
                                                          Allegato 1

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                          Allegato A

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                          Allegato B

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                          Allegato 2

              Parte di provvedimento in formato grafico

riferimento id:37161

Data: 2016-11-17 14:32:37

Re:REGOLAMENTO EDILIZIO tipo a livello nazionale - Unificata 20/10/2016

Ma ora mi sembra che i Comuni possono introdurre modifiche...in che tempi? Quando sarà a regime?

riferimento id:37161

Data: 2016-11-17 14:53:35

Re:REGOLAMENTO EDILIZIO tipo a livello nazionale - Unificata 20/10/2016


Ma ora mi sembra che i Comuni possono introdurre modifiche...in che tempi? Quando sarà a regime?
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[b]PRIMO STEP[/b]: [color=red][b]entro 180 giorni [/b][/color]le REGIONI devono recepirlo ed eventualmente integrarlo

[b]SECONDO STEP[/b]: [color=red][b]entro i successivi 180 giorni[/b][/color] segue l'adeguamento comunale secondo le indicazioni delle Regioni.

[size=18pt]QUINDI: 1 anno per l'adeguamento completo[/size]

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