REGOLAMENTO EDILIZIO - IL TESTO DELL’INTESA RAGGIUNTA NELL’UNIFICATA DEL 20 OTTOBRE 2016
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Pubblichiamo l’intesa tra governo, Regioni e Comuni, raggiunta nella Conferenza Unificata del 20 ottobre 2016, concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all’articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n° 380. (Fonte: anci.it)
[b]SCARICA
- accordo del 20/10/2016
- regolamento tipo
- definizioni
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REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO pubblicato su GU n.268 del 16-11-2016
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[b]PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONFERENZA UNIFICATA
INTESA 20 ottobre 2016
Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003,
n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione
del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
(Rep. Atti n. 125/CU). (16A08003)
(GU n.268 del 16-11-2016)
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LA CONFERENZA UNIFICATA
Nella seduta odierna del 20 ottobre 2016;
Visto l'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, che
prevede che il Governo puo' promuovere la stipula di intese in sede
di Conferenza Stato-Regioni o unificata, dirette a favorire
l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di
posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380 e in particolare l'art. 4, comma 1-sexies, introdotto dal
decreto-legge l2 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, che dispone che il Governo, le regioni e le
autonomie locali, in attuazione del principio di leale
collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai
sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o
intese ai sensi dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per
l'adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di
semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti;
Visto l'ultimo periodo del citato comma 1-sexies dell'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 che prevede che
il regolamento edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali
degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio
energetico, e' adottato dai comuni nei termini fissati dai sopra
citati accordi e comunque entro i termini previsti dall'art. 2 della
legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista l'intesa tra Governo, regioni, province autonome e enti
locali concernente le linee di indirizzo condivise e l'Agenda per la
semplificazione per il triennio 2015-2017, approvata il 13 novembre
del 2014, rep. atti n. 143/CU;
Visto l'Accordo tra Governo, regioni, province autonome e enti
locali concernente l'istituzione del comitato interistituzionale,
l'attuazione delle linee di indirizzo condivise e l'Agenda per la
semplificazione per il triennio 2015-2017 e le forme di consultazione
dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni, approvato il
13 novembre 2014, rep. atti n. 144/CU, che prevede all'art. 2
l'istituzione di un tavolo tecnico per la semplificazione;
Considerato l'obiettivo comune di uniformare e semplificare i
regolamenti edilizi comunali, comunque denominati dalla disciplina
vigente, prevedendo che essi non debbano riprodurre le disposizioni
statali e regionali cogenti e auto applicative che incidono
sull'attivita' edilizia e debbano essere predisposti, anche nelle
tematiche riservate all'autonomia comunale, secondo un elenco
ordinato delle varie parti valevole su tutto il territorio nazionale;
Considerata l'opportunita' che la disciplina contenuta nei
regolamenti edilizi sia guidata da principi generali, fondata su un
insieme di definizioni uniformi e che sia altresi' sviluppata secondo
le specificita' e le caratteristiche dei territori e nel rispetto
della piena autonomia locale;
Considerata l'attivita' del tavolo tecnico per la semplificazione
istituito ai sensi dell'art. 2 del suddetto Accordo del 13 novembre
2014 e, in particolare, i lavori del gruppo di lavoro dedicato al
regolamento edilizio unico, azione 4.6 dell'Agenda per la
semplificazione, coordinati dal Ministero delle infrastrutture e
trasporti congiuntamente con il Dipartimento funzione pubblica della
Presidenza e dai rappresentanti designati dalle regioni e dall'ANCI,
svoltesi dal maggio 2015 al luglio 2016;
Considerati gli esiti delle consultazioni con le associazioni
imprenditoriali e la rete delle professioni tecniche svolte dal
tavolo tecnico nei corso dei lavori di predisposizione della proposta
di accordo, svoltesi in data 18 novembre 2015 e 29 settembre 2016;
Visto lo schema di accordo concernente l'adozione del regolamento
edilizio-tipo e i relativi allegati, trasmessi dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 4, comma 1-sexies
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e
diramati con nota del 15 settembre 2016, prot. CSR 4107 P-4.23.2.13;
Visti gli esiti della riunione tecnica, tenutasi in data 3 ottobre
2016, nel corso della quale il coordinamento tecnico interregionale
competente in materia di infrastrutture, mobilita' e govemo del
territorio, nell'esprimere in linea di massima l'assenso sul testo in
esame, ha esposto le osservazioni e le richieste di modifica allo
schema di regolamento edilizio-tipo, contenute in tre documenti
consegnati nel corso dell'incontro, che il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e Dipartimento per la funzione
pubblica hanno ritenuto in gran parte accoglibili;
Considerato che l'ANCI, nel corso del citato incontro tecnico del 3
ottobre 2016, nell'esprimere il proprio avviso favorevole allo
schema, ha chiesto di apportare al testo dell'art. 2 alcune
modifiche;
Considerato che in sede tecnica e' stata rilevata l'opportunita' di
procedere, piuttosto che alla definizione di un accordo, alla
conclusione di un'intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge n.
131/2003 ed e' stata quindi valutata l'ipotesi di modificare la
tipologia di atto da sottoporre alla conferenza, mantenendo comunque
immutato il testo e il contenuto delle disposizioni, come riportato
nella nota del 3 ottobre 2016, prot. CSR 4339 P-4.23.2.13;
Visti i documenti consegnati dalle regioni nel corso del citato
incontro tecnico del 3 ottobre 2016 e diramati nella medesima data
con nota prot. CSR 4339 P-4.23.2.13, nei quali si chiede, tra
l'altro, di introdurre la clausola di salvaguardia per le regioni a
statuto speciale e le province autonome, come richiesto anche dalla
Provincia autonoma di Bolzano;
Visto il nuovo testo, trasmesso dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e diramato con nota del 14 ottobre 2016, prot. CSR
4538 P-4.23.2.13, nel quale si mantiene sia l'opzione dell'accordo
che quella dell'intesa, lasciando alle regioni e agli enti locali la
decisione finale sull'atto da adottare;
Visti gli esiti dell'odierna seduta, nel corso della quale le
regioni hanno espresso l'avviso favorevole allo schema di regolamento
edilizio-tipo, con una raccomandazione volta a sostituire il punto 15
del quadro delle definizioni uniformi e la richiesta di sancire sul
testo l'intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge n. 131 del
2003, secondo quanto indicato nel documento, consegnato in seduta e
che, allegato al presente atto ne costituisce parte integrante (all.
2);
Considerato che l'ANCI ha espresso il proprio avviso favorevole
allo schema, alla luce delle modifiche che sono state introdotte
nell'ultimo testo trasmesso con la sopra citata nota del 14 ottobre
2016, prot. CSR 4538 P-4.23.2.1, con particolare riferimento alla
possibilita', per i comuni, di far partire i termini per l'adozione
del regolamento successivamente al recepimento da parte delle
regioni;
Considerato che l'UPI ha espresso il proprio avviso favorevole allo
schema di regolamento edilizio-tipo;
Sancisce intesa
Nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'art. 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra il Governo, le regioni e i
comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui
all'art. 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, secondo quanto sotto indicato:
Art. 1
Adozione del regolamento edilizio tipo
1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e' approvato lo schema di'
regolamento edilizio tipo (allegato 1) e i relativi allegati recanti
le definizioni uniformi (allegato A) e la raccolta delle disposizioni
sovraordinate in materia edilizia (allegato B), che formano parte
integrante della presente intesa.
2. Ai sensi del medesimo art. 4, comma 1-sexies, del medesimo
decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, lo schema di
regolamento edilizio tipo e i relativi allegati costituiscono livelli
essenziali delle prestazioni concernenti la tutela della concorrenza
e i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale.
3. In conformita' all'art. 2, comma 2, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, le regioni a statuto
speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono
alle finalita' della presente intesa, compatibilmente con i
rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Art. 2
Modalita' e termini di attuazione
1. Entro il termine di centottanta giorni dall'adozione della
presente intesa, le regioni ordinarie provvedono al recepimento dello
schema di regolamento edilizio tipo e delle definizioni uniformi
nonche' all'integrazione e modificazione, in conformita' alla
normativa regionale vigente, della raccolta delle disposizioni
sovraordinate in materia edilizia. Con il medesimo atto di
recepimento, le regioni, nel rispetto della struttura generale
uniforme dello schema di regolamento edilizio tipo approvato, possono
specificare e/o semplificare l'indice. Le regioni, altresi',
individuano, alla luce della normativa regionale vigente, le
definizioni aventi incidenza sulle previsioni dimensionali contenute
negli strumenti urbanistici e, ove necessario, in via transitoria
possono dettare indicazioni tecniche di dettaglio ai fini della
corretta interpretazione di tali definizioni uniformi in fase di
prima applicazione. L'atto di recepimento regionale stabilisce
altresi' i metodi, le procedure e i tempi, comunque non superiori a
centottanta giorni, da seguire per l'adeguamento comunale, ivi
comprese specifiche norme transitorie volte a limitare i possibili
effetti dell'adeguamento sui procedimenti in itinere (permessi di
costruire, Scia, sanatone, piani attuativi, progetti unitari
convenzionati).
2. Il Governo, le regioni ordinarie e gli enti locali si impegnano
ad utilizzare le definizioni uniformi nei propri provvedimenti
legislativi e regolamentari, che saranno adottati dopo la data di
sottoscrizione della presente intesa, fermo restando quanto previsto
dal comma 3.
3. Entro il termine stabilito dalla regioni nell'atto di
recepimento regionale e comunque non oltre centottanta giorni
decorrenti dal medesimo atto di recepimento, i comuni adeguano i
propri regolamenti edilizi per conformarli allo schema di regolamento
edilizio tipo e relativi allegati, come eventualmente specificati e
integrati a livello regionale. Decorso il termine di cui al primo
periodo entro il quale i comuni sono tenuti ad adeguare i propri
regolamenti edilizi, le definizioni uniformi e le disposizioni
sovraordinate in materia edilizia trovano diretta applicazione,
prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili. In
caso di mancato recepimento regionale i comuni possono comunque
provvedere all'adozione dello schema di regolamento edilizio tipo e
relativi allegati.
4. Il recepimento delle definizioni uniformi non comporta la
modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici
vigenti, che continuano ad essere regolate dal piano comunale vigente
ovvero adottato alla data di sottoscrizione della presente intesa.
5. Laddove al momento della sottoscrizione dell'intesa siano
vigenti norme regionali che prevedono termini perentori entro i quali
i comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti di pianificazione
territoriale ed urbanistica ai contenuti delle normative regionali,
il recepimento comunale dello schema di regolamento edilizio tipo e
relativi allegati, avviene entro il medesimo termine, secondo le
modalita' di gestione della fase transitoria definite dalle regioni
stesse.
Art. 3
Monitoraggio, aggiornamenti e ulteriori semplificazioni
1. Il Governo, le regioni ordinarie e i comuni si impegnano a
realizzare attivita' di monitoraggio sull'attuazione del regolamento
edilizio tipo con cadenza almeno annuale. Per la realizzazione di
tali attivita' e' istituito un apposito gruppo di lavoro composto dal
Governo le regioni e l'ANCI.
2. Sulla base degli esiti dell'attivita' di monitoraggio, si
procede, ove necessario all'aggiornamento, previo accordo tra i
soggetti di cui al comma 1 in Conferenza unificata, dello schema di
regolamento edilizio tipo e delle definizioni uniformi.
3. Il Governo, le regioni ordinarie e i comuni si impegnano
altresi' all'aggiomamento della raccolta delle disposizioni
sovraordinate in materia edilizia. L'aggiornamento e' effettuato a
cura di ciascuna amministrazione centrale, per la parte di propria
competenza e di ciascuna regione ordinaria per le rispettive parti ed
e' pubblicato sul sito web della regione e sul sito della Presidenza
del Consiglio dei ministri e del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
4. Il Governo, le regioni ordinarie e i comuni, si impegnano
altresi' a proseguire in modo condiviso attivita' sistematiche di
semplificazione delle norme statali e delle procedure in materia
edilizia, alla luce degli obiettivi stabiliti nell'Agenda per la
semplificazione, al fine di assicurare, anche attraverso accordi o
linee guida, uniformita' all'interpretazione e all'attuazione delle
norme vigenti in materia edilizia.
Roma, 20 ottobre 2016
Il Presidente: Costa
Il segretario: Naddeo
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico
Ma ora mi sembra che i Comuni possono introdurre modifiche...in che tempi? Quando sarà a regime?
riferimento id:37161
Ma ora mi sembra che i Comuni possono introdurre modifiche...in che tempi? Quando sarà a regime?
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[b]PRIMO STEP[/b]: [color=red][b]entro 180 giorni [/b][/color]le REGIONI devono recepirlo ed eventualmente integrarlo
[b]SECONDO STEP[/b]: [color=red][b]entro i successivi 180 giorni[/b][/color] segue l'adeguamento comunale secondo le indicazioni delle Regioni.
[size=18pt]QUINDI: 1 anno per l'adeguamento completo[/size]