[b]Cass. civ. Sez. III, Sent., 07-10-2016, n. 20198[/b]
La Cassazione ha precisato ancora una volta la differenza tra[color=red] reato[/color] ed[color=red] illecito amministrativo[/color] in materia di[color=red] inquinamento acustico[/color].
[b]Il superamento dei limiti di accettabilità di emissioni sonore derivanti dall'esercizio di professioni o mestieri rumorosi andrebbe ricondotto, in virtù del principio di specialità di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 9, all'illecito amministrativo di cui alla L. 26 ottobre 1995, n. 447, art. 10, comma 2, qualora - come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità [/b][b]- [/b][color=red]l'inquinamento acustico[/color][b] si concretizzi nel mero superamento dei limiti massimi o differenziali di rumore fissati dalle norme vigenti in materia, là dove la rilevanza penale della condotta di cui al citato art. 659 c.p., comma 2, sarebbe circoscritta ad altre cause di inquinamento prodotte dall'esercente attività rumorosa.[/b]