Data: 2016-11-11 10:20:37

Licenza art. 28 TULPS

Buongiorno,
abbiamo una ditta che ha una licenza T.U.L.P.S. articolo 28.
Leggendo l’articolo si legge che con la licenza di fabbricazione sono consentite le attività commerciali connesse.
Questa ditta ha un negozio (dobbiamo verificare se adiacente ai locali di produzione) e un sito internet per la vendita al dettaglio ai consumatori finali.
Con il Suap dovevano avviare l’esercizio di vicinato e il commercio elettronico oppure con la  sola licenza art. 28 sono in regola?

Grazie

riferimento id:37142

Data: 2016-11-11 10:43:43

Re:Licenza art. 28 TULPS


Buongiorno,
abbiamo una ditta che ha una licenza T.U.L.P.S. articolo 28.
Leggendo l’articolo si legge che con la licenza di fabbricazione sono consentite le attività commerciali connesse.
Questa ditta ha un negozio (dobbiamo verificare se adiacente ai locali di produzione) e un sito internet per la vendita al dettaglio ai consumatori finali.
Con il Suap dovevano avviare l’esercizio di vicinato e il commercio elettronico oppure con la  sola licenza art. 28 sono in regola?

Grazie
[/quote]

La formulazione utilizzata dal legislatore è AMBIGUA nel senso che non è univoco che con la dizione "commerciale" si intenda legittimare l'esercizio del commercio al dettaglio dei prodotti (potrebbe riferisi alle sole attività all'ingrosso e/o ad attività commerciali intese in senso atecnico, quali l'acquisto di prodotti e non la vendita).
SUGGERISCO CALDAMENTE di far presentare la scia di vicinato e commercio elettronico.

Non si ricava niente dalla circolare: http://www.asaps.it/downloads/files/2013-INTERNI%20(N_%20557-pas-3418%20del%2007_03_2013-Mod_%20al%20DL%2027_07_2005,%20n_%20144-Contrasto%20Terrorismo).pdf



*************************
[b]R.D. 18 giugno 1931, n. 773
Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.[/b]

[color=red][b]Art. 28 [/b][/color]
Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la fabbricazione,
l'assemblaggio, la raccolta, la detenzione e la vendita, senza licenza del Ministro per
l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di
parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati
all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere. Con la
licenza di fabbricazione sono consentite le attività commerciali connesse e la
riparazione delle armi prodotte.
(59)
La licenza è altresí necessaria per l'importazione e l'esportazione delle armi da fuoco
diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento,
nonché per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione, la raccolta, la
detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati
all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonché per la fabbricazione e la
detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione
degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le
produzioni dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. La validità della licenza è di 2
anni.
(60)
Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello Stato è necessario darne avviso al
Prefetto.
Il contravventore è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la
reclusione da uno a tre anni e con la multa da 3.000 euro a 30.000 euro.
(58)
(57) Vedi, anche, gli artt. 33-43, R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
(58) Comma così modificato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n.
689, dall'art. 1-ter, comma 3, lett. d), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni dalla
L. 21 febbraio 2006, n. 49, a decorrere dal 14 marzo 2006 e, successivamente, dall'art. 3, comma 1, lett.
a), n. 3), D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, a decorrere dal 1° luglio 2011, ai sensi di quanto disposto
dall'art. 8, comma 1, del medesimo D.Lgs. 204/2010.
(59) Comma così modificato dall'art. 1-ter, comma 3, lett. a) e b), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272,
convertito, con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, a decorrere dal 14 marzo 2006 e,
successivamente, dall'art. 3, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, a decorrere dal 1°
luglio 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, del medesimo D.Lgs. 204/2010.
(60) Comma sostituito dall'art. 1-ter, comma 3, lett. c), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con
modificazioni dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, a decorrere dal 14 marzo 2006 e, successivamente, così
modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, a decorrere dal 1° luglio
2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, del medesimo D.Lgs. 204/2010.

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