Quando si può ritenere legalmente ricevuta la raccomandata?
[color=red][b]Corte di Cassazione, sentenza n. 22311 del 03/11/2016[/b][/color]
[i]Per ritenere sussistente la presunzione di conoscenza da parte del destinatario del contenuto della raccomandata non consegnata per sua assenza (o di altra persona abilitata a riceverla), occorre il rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale e non già l’effettivo ritiro della missiva (Cass. 27 luglio 1998, n. 7370; Cass. l aprile 1997, n. 2847; Cass. 23 settembre 1996, n. 8399; Cass. 13 agosto 1981, n. 4909; Cass. 11 febbraio 1978, n. 628; Cass. 15 dicembre 2009, n. 6527; Cass. 24 aprile 2003, n. 6527; Cass. 4 agosto 2016, n. 16330).[/i]
COMMENTO: http://www.nostralex.it/si-puo-ritenere-legalmente-ricevuta-la-raccomandata/
SENTENZA: http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20161103/snciv@s20@a2016@n22311@tS.clean.pdf