La Corte dei Conti dell'Emilia Romagna risponde a una richiesta di parere avanzata da un Comune, sulla possibilità di applicare l'istituto del ravvedimento operoso da parte degli albergatori nei casi di omesso, tardivo o parziale riversamento dell'imposta di soggiorno.
Il ravvedimento operoso è un istituto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 472/97, che consente di poter fruire di una riduzione delle sanzioni dovute in caso di un'irregolarità fiscale o di un mancato/ridotto versamento, qualora il soggetto proceda spontaneamente alla regolarizzazione, prima che gli sia notificato un atto di accertamento relativo alla propria violazione.
Con il proprio parere la Corte dei Conti sostiene che questo istituto non può essere applicato nel caso dell'imposta di soggiorno, in quanto "[i]il rapporto che si instaura tra il gestore della struttura ricettiva e l'ente destinatario dell'imposta di soggiorno non è qualificabile quale rapporto di carattere tributario, ma quale rapporto di natura contabile. Da ciò ne consegue la non riconducibilità al novero delle violazioni tributarie delle omissioni e dei ritardi nel versamento del tributo ascrivibili al soggetto gestore, ma la loro sanzionabilità ex art. 7-bis del Tuel, che consente ai regolamenti comunali di fissare sanzioni amministrative pecuniarie (le cui misure edittali minime e massime, considerato anche quanto prevede in via generale l' art. 16, secondo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689, devono essere ricomprese tra 25 e 500 Euro) e fatta salva l'eventuale responsabilità penale del trasgressore[/i]". La Corte inoltre, rispondendo a un altro quesito posto dal Comune sulla possibilità di disciplinare autonomamente l’istituto del ravvedimento operoso per le violazioni compiute dal gestore della struttura, sostenendo come tale possibilità "[i][i]non possa trovare supporto nel rinvio alla previsione dell’art. 13 del d.lgs. n. 472/1997, trattandosi di disposizione che opera solo per le violazioni di carattere tributario e, come tale, deve considerarsi inapplicabile agli adempimenti che si collocano al di fuori del rapporto tributario, quale quello che grava sui gestori delle strutture ricettive[/i][/i].
[color=red]Corte dei Conti-Emilia Romagna, Sez. contr., Delib., 25 ottobre 2016, n. 96[/color]
[b]COMMENTO[/b]: http://www.quotidianopa.leggiditalia.it/quotidiano_home.html#giurcontabile=PKQT0000165272
[b]PARERE[/b]: http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/emilia_romagna/pareri/2016/delibera_96_2016_par.pdf