Data: 2016-11-10 11:19:40

CONTINGIBILE ED URGENTE legittima anche per "prevenzione incendi"

CONTINGIBILE ED URGENTE legittima anche per "prevenzione incendi"

[color=red][b]TAR LOMBARDIA – MILANO, SEZ. I – sentenza 7 novembre 2016 n. 2042[/b][/color]

Pubblicato il 07/11/2016
N. 02042/2016 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 391 del 2016, proposto da:

Condominio xxxx in persona dell’Amministratore Ing. Mauro yyyy, rappresentato e difeso dall’avv. Dario Marchesi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso di Porta Vittoria, 47;

contro

Comune di Sondrio, rappresentato e difeso dagli avv. Angelo Ravizzoli e Rossana Colombo, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, piazza Grandi, 4;

Ministero dell’Interno – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Sondrio, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura dello Stato, domiciliato in Milano, via Freguglia, 1;

nei confronti di

Condominio zzzz, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Palotti, con domicilio eletto presso Roberta Palotti in Milano, via Donatello, 21;

per l’annullamento

[color=red][b]dell’ordinanza contingibile ed urgente n. 178 del 21.11.2015, con cui il Sindaco del Comune di Sondrio ha ordinato al condominio ricorrente e al condominio zzzz l’immediata sospensione dell’uso delle autorimesse interrate; della comunicazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco 2.10.2015 con cui è stata accertata la mancata esecuzione degli interventi di adeguamento delle autorimesse alla normativa in materia di prevenzione incendi, nonché per la condanna dell’Amministrazione comunale al risarcimento dei danni derivanti dagli impugnati provvedimenti.[/b][/color]

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sondrio, del Ministero dell’Interno – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Sondrio e del Condominio zzzz;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2016 la dott.ssa Elena Quadri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il Condominio ricorrente, denominato “xxxx”, è un complesso immobiliare caratterizzato dalla presenza di due piani interrati prevalentemente destinati ad uso autorimessa e a cui si accede per mezzo di una rampa carrabile che funge altresì d’accesso alle autorimesse del limitrofo condominio, denominato “zzzz”. La presenza di questo accesso comune implica la necessità di conteggiare cumulativamente la superficie delle due autorimesse (superiore ai 3.000 mq) ai fini dell’applicazione della normativa antincendio.

Per adeguare le autorimesse condominiali alle regole tecniche di cui al D.M. 1 febbraio 1986 (“Norme di sicurezza antincendio per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili”), il Condominio ricorrente aveva sottoposto al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco (con istanza del gennaio 2008) un progetto degli interventi, accompagnato da una domanda di deroga all’art. 6 dell’allora vigente Regolamento in materia (d.p.r. n. 37/1998) in presenza di “caratteristiche tali da non consentire l’integrale osservanza della normativa vigente”.

Sia il progetto di adeguamento presentato (che prevedeva l’esecuzione di lavori da parte di entrambi i Condomini) sia la relativa richiesta di deroga erano stati valutati positivamente dal Comitato Tecnico Regionale di prevenzione incendi (anche se con l’imposizione di prescrizioni aggiuntive).

Tuttavia, solo un decimo dei lavori programmati è stato effettivamente eseguito dal Condominio “xxxx”, con un esborso di circa euro 100.000 (a fronte di una spesa complessiva per l’attuazione del progetto pari a euro 700.000 in capo al solo Condominio “xxxx”).

Il non completamento dei lavori, a dire del ricorrente, rappresenterebbe un’automatica e inevitabile conseguenza dell’inerzia del Condominio “zzzz” che non avrebbe mai avviato i lavori previsti dal progetto di adeguamento approvato.

Di conseguenza, in seguito al sopralluogo del Comando dei Vigili del Fuoco del 18 agosto 2015, le due autorimesse sono state valutate come non utilizzabili ai fini antincendio e il Comune di Sondrio, con l’ordinanza contingibile ed urgente n. 178/2015, oggetto della presente impugnazione, ha intimato all’Amministrazione condominiale ricorrente l’immediata sospensione dell’utilizzo delle autorimesse interrate fino all’adeguamento delle medesime alla normativa antincendio.

Con il presente ricorso il condominio istante ha chiesto l’annullamento della sopra menzionata ordinanza n. 178/2015, e, ove occorra, della comunicazione del Comando provinciale dei Vigili del fuoco prot. n. 6774 del 2 ottobre 2015, con cui è stata segnalata, fra l’altro, la mancata esecuzione degli interventi di adeguamento delle autorimesse alla normativa in materia di prevenzione incendi. Ha chiesto, altresì, la condanna dell’Amministrazione comunale resistente al risarcimento del danno ingiusto procurato dall’ordinanza di cui è chiesto l’annullamento.

A sostegno del proprio gravame l’istante ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 sia in relazione agli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 139/2006 che agli artt. 26 del d.P.R. n. 380/2001 e 222 del R.D. n. 12655/1934), nonchè l’eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità manifesta, carenza di istruttoria e di motivazione.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Sondrio e il Ministero intimato, che hanno chiesto la reiezione del ricorso per infondatezza nel merito.

Con ordinanza n. 285/2016 la sezione ha disposto, ai fini di una piena cognizione dei fatti di causa, l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Condominio “zzzz”, ai sensi dell’art. 28, comma 3, c.p.a., ponendo l’onere della relativa chiamata in causa a carico del ricorrente, che ha regolarmente ottemperato.

Si è costituito in giudizio il condominio “zzzz”, che ha evidenziato come siano state le difficoltà di scelta del progetto, le ingenti spese, le modalità di ripartizione delle spese e i dissidi fra i singoli condomini ad aver di fatto impedito di procedere a norma, dichiarando, altresì, di non opporsi all’ordinanza sindacale n. 178/2015, oggetto della presente impugnazione.

Successivamente le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.

All’udienza pubblica del 26 ottobre 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso viene dedotta l’illegittimità dell’ordinanza impugnata in quanto l’esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente, da parte del Sindaco, presupporrebbe necessariamente la presenza di situazioni di pericolo effettivo non tipizzate dalla legge. Nel caso di specie, al contrario, esisterebbe, a dire del ricorrente, una normativa settoriale appositamente disciplinante strumenti di intervento tipizzati, al fine di ovviare ad eventuali situazioni di rischio alla sicurezza derivanti dall’inosservanza delle norme per la prevenzione incendi (in particolare, sarebbe prevista la potestà di inibire in via d’urgenza l’utilizzo della autorimesse ad opera del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e in via ordinaria ad opera del Prefetto).

Con il secondo motivo dedotto, il ricorrente evidenzia che, fermi gli strumenti di intervento tipizzato sopra menzionati e disciplinati dagli artt. 19 e 20, comma 3, del d.lgs. n. 139/2006, di fronte ad una situazione di rischio derivante dalla violazione della normativa in materia di prevenzione incendi un potere provvedimentale avrebbe potuto essere teoricamente esercitato dal Comune solamente nell’esplicazione delle sue funzioni in materia edilizia (ad esempio, attraverso la dichiarazione di inagibilità delle autorimesse).

Con la terza censura l’istante lamenta che l’ordinanza n. 178/2015 sarebbe viziata anche sotto il profilo della carenza motivazionale, nulla riferendo circa la concreta situazione di rischio imminente determinata dall’utilizzo delle autorimesse in questione.

Infine, con l’ultimo motivo di diritto il ricorrente lamenta l’illegittimità dell’ordinanza impugnata anche con riferimento alla sua parte dispositiva, in quanto imprecisa nel delineare il suo ambito applicativo (nello specifico, a dire del ricorrente, il provvedimento non chiarirebbe in modo esaustivo se l’utilizzo inibito riguardi o meno tutte le superfici del piano).

Il collegio ritiene che le censure suddette non colgano nel segno.

[b]Ed invero, nella fattispecie in questione il Sindaco ha esercitato del tutto legittimamente il potere di ordinanza contingibile e urgente conferitogli ai sensi dell’art. 54 comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, che così recita: “Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”.[/b]

Nell’estate dell’anno 2015, a seguito di una segnalazione scritta da parte di alcune famiglie residenti nei condomini zzzz ed Ovest, che evidenziava la pericolosità dell’autorimessa interrata, direttamente comunicante con gli edifici di civile abitazione, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Sondrio avevano effettuato due sopralluoghi tecnici, nell’ambito dell’attività di vigilanza di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 139/06.

All’esito dell’istruttoria, essendo emersa una situazione di rischio ed essendo stata riscontrata l’inosservanza della normativa di prevenzione incendi e l’inadempimento di prescrizioni ed obblighi a carico dei soggetti responsabili, il Comando, ai sensi degli artt. 16, 19 e 20 del succitato d.lgs. n. 139/06, comunicava alle Autorità competenti che l’esercizio dell’autorimessa non era autorizzabile ai fini antincendio, evidenziando il potenziale pericolo in caso di incendio all’interno dell’autorimessa anche per le attività direttamente comunicanti con la stessa (edifici di civile abitazione e galleria commerciale).

[b]A fronte di tale situazione di estremo pericolo, ben evidenziata e motivata nella documentazione versata in atti dai Vigili del Fuoco e dalla Prefettura e alla quale in alcun modo i condomini zzzz ed Ovest avevano posto efficace rimedio, adeguandosi alle prescrizioni imposte solamente riguardo all’impianto di calore ma non a quelle concernenti la sicurezza delle autorimesse, si ritiene che il Sindaco, quale autorità locale per la sicurezza pubblica, abbia legittimamente posto in essere l’intervento in via di urgenza, al fine di prevenire il verificarsi di una situazione di minaccia all’incolumità pubblica non altrimenti fronteggiabile, anche in considerazione dell’inerzia dei condomini.[/b]

[color=red][b]Ed invero, è stato, più volte, affermato che, in applicazione dei principi generali in materia, è legittima l’emanazione, da parte del Sindaco, acquisiti gli accertamenti compiuti dai vigili del fuoco, un’ordinanza contingibile e urgente per sospendere l’attività perché priva di autorizzazione per la prevenzione degli incendi, in quanto ben può il comune vietarne lo svolgimento per l’urgente necessità di provvedere alla tutela della pubblica incolumità, in relazione alle caratteristiche del locale (ubicazione, difficoltà di rapida uscita, possibilità di incendi, ecc.).[/b][/color]

Presupposti per l’adozione da parte del Sindaco dell’ordinanza contingibile ed urgente sono la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento, e la provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti, nella proporzionalità del provvedimento.

Nella fattispecie in questione, dall’esame della documentazione versata in atti l’urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità, era evidente. Ne consegue la piena legittimità del provvedimento impugnato, ben motivato anche in relazione alla grave situazione di pericolo risultante dagli esiti della complessa attività istruttoria ed in relazione all’inerzia nel fronteggiarla da parte di entrambi i condomini.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso va respinto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, mentre si ritiene di compensarle, in considerazione delle peculiarità della fattispecie, tra i condomini ricorrente e controinteressato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti delle Amministrazioni resistenti, in via solidale, che si liquidano in una somma complessiva pari ad euro 3000 (tremila), oltre ad oneri di legge. Spese compensate tra il condominio ricorrente e il condominio controinteressato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Elena Quadri, Consigliere, Estensore

Oscar Marongiu, Referendario

L’ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Elena Quadri            Angelo De Zotti

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