Data: 2016-11-10 10:06:17

quale sanzione per la omessa agibilità

Buongiorno a tutti,
vorrei sapere se a Vostro parere, ove la PM accerti la residenza di persone in immobile privo dell'attestazione dell'agibilità, la sanzione prevista dal 380/2001 (riferita al T.U. leggi sanitarie) sia esclusiva oppure possa applicarsi  (verbalizzata con separato atto) anche quella prevista dalla LRT 64/2015. In pratica, esiste il principio di specialità oppure no?
Grazie 1000!!!

riferimento id:37113

Data: 2016-11-10 13:07:42

Re:quale sanzione per la omessa agibilità


Buongiorno a tutti,
vorrei sapere se a Vostro parere, ove la PM accerti la residenza di persone in immobile privo dell'attestazione dell'agibilità, la sanzione prevista dal 380/2001 (riferita al T.U. leggi sanitarie) sia esclusiva oppure possa applicarsi  (verbalizzata con separato atto) anche quella prevista dalla LRT 64/2015. In pratica, esiste il principio di specialità oppure no?
Grazie 1000!!!
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La questione non è risolvibile secondo il principio di specialità (art. 9 L. 689/1981) in quanto, in questo caso, ci troviamo di fronte a due norme speciali che disciplinano la medesima fattispecie incriminatrice (omessa richiesta di agibilità).
Stante la competenza concorrente si deve ritenere applicabile, nel caso di specie, la normativa della legge regionale Toscana (in quanto norma successiva non impugnata dal Governo).


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[b]L. 24/11/1981, n. 689 - Modifiche al sistema penale[/b]
Art. 9 (Principio di specialità)
In vigore dal 15 gennaio 2000
Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.
Tuttavia quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali.
Ai fatti puniti dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande.

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[b]D.P.R. 06/06/2001, n. 380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia[/b]

Art. 24 (L) Certificato di agibilità (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 220; 221, comma 2, come modificato dall'art. 70, decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 52, comma 1) (94)
1. Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.
2. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.
3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio attività o la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità. [color=red][b]La mancata presentazione della domanda comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro.[/b][/color] (92)
4. Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere allegato copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni e integrazioni.
4-bis. Il certificato di agibilità può essere richiesto anche:
a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
b) per singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale. (93)
(92) Comma corretto da Comunicato 13 novembre 2001, pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264 e, successivamente, così modificato dall'art. 17, comma 1, lett. o), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.
(93) Comma aggiunto dall'art. 30, comma 1, lett. g), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; per l'applicazione di tale disposizione vedi il comma 6 dell'art. 30 del medesimo D.L. n. 69/2013.
(94) L'art. 30, comma 1, lett. g), D.L. 21 giugno 2013, n. 69 aveva previsto l'aggiunta nel presente articolo del comma 4-ter; tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 9 agosto 2013, n. 98).

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[b]Toscana
L.R. 10/11/2014, n. 65
Norme per il governo del territorio.[/b]

Art. 149 Ultimazione dei lavori. Certificato di conformità. Certificato di agibilità.
In vigore dal 27 novembre 2014
1. Ad ultimazione dei lavori, i professionisti abilitati certificano la conformità dell'opera al progetto contenuto nel permesso di costruire o nella SCIA, o nelle varianti ad essi.
2. La certificazione di agibilità delle unità immobiliari attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e, ove previsto dalla legge, di accessibilità. Essa è necessaria, oltre che per gli edifici derivanti da interventi di nuova edificazione, anche:
a) in conseguenza dell'esecuzione di lavori di sostituzione edilizia o di sopraelevazione, totali o parziali;
b) in conseguenza dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione edilizia, o di ampliamento, che riguardino parti strutturali degli edifici;
c) in conseguenza dell'esecuzione di lavori di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia, oppure di ampliamento, contestuali a mutamento della destinazione d'uso;
d) per ogni altro intervento edilizio che introduca modifiche incidenti sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico, accessibilità delle unità immobiliari.
3. Nei casi di cui al comma 2, una volta ultimati i lavori e certificata la conformità di cui al comma 1, oppure applicate le sanzioni pecuniarie nei casi previsti al titolo VII, capo II, l'agibilità dei locali è attestata da un professionista abilitato unitamente alla conformità con le norme igienico-sanitarie, nonché alle norme sulle barriere architettoniche e alle istruzioni tecniche di cui all'articolo 141, comma 15. Al momento dell'attestazione, il professionista abilitato consegna allo sportello unico copia del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008, ove ai sensi del medesimo decreto legislativo ne sia prevista la formazione. L'agibilità decorre dalla data in cui l'attestazione perviene allo sportello unico. [color=red][b]La mancata presentazione dell'attestazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 a 500,00 euro.[/b][/color]
4. Entro un anno dalla data in cui è pervenuta l'attestazione di cui al comma 3, l'azienda USL esegue ispezioni, anche a campione, per verificare i requisiti di agibilità delle costruzioni. A tal fine il comune fornisce periodicamente all'azienda USL le informazioni necessarie. Le ispezioni comprendono le verifiche relative al rispetto dei requisiti igienico-sanitari, delle dichiarazioni di conformità degli impianti, della valutazione dei requisiti acustici passivi, delle norme per il superamento delle barriere architettoniche, nonché il controllo di conformità delle misure preventive e protettive realizzate sulle coperture ai sensi dell'articolo 141, comma 13. Sono comunque soggette a controllo ai fini dell'applicazione della L.R. 47/1991, le opere relative agli edifici e locali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), c) e d) della stessa L.R. 47/1991 (168).
4-bis. Per la copertura dei costi necessari per le ispezioni previste al comma 4 è richiesto, al momento della trasmissione allo sportello unico dell'attestazione dell'agibilità, la corresponsione di un contributo destinato alle aziende unità sanitarie locali di importo massimo comunque non superiore ad euro 100, il cui ammontare è determinato, mediante deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto dei seguenti criteri:
a) destinazione d'uso degli edifici o delle costruzioni da assoggettare ad ispezione;
b) metri quadrati di superficie delle costruzioni o degli edifici oggetto dell'ispezione. (169)
(168) Comma così modificato dall'art. 63, commi 1 e 2, L.R. 8 luglio 2016, n. 43, a decorrere dal 14 luglio 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 92, L.R. n. 43/2016).
(169) Comma aggiunto dall'art. 63, comma 3, L.R. 8 luglio 2016, n. 43, a decorrere dal 14 luglio 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 92, L.R. n. 43/2016).

riferimento id:37113

Data: 2016-11-11 07:16:22

Re:quale sanzione per la omessa agibilità

Perfetto...quindi anche per la LRT doppio del minimo o un terzo del massimo giusto?

riferimento id:37113

Data: 2016-11-11 07:18:58

Re:quale sanzione per la omessa agibilità


Perfetto...quindi anche per la LRT doppio del minimo o un terzo del massimo giusto?
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CERTO, se la legge (nazionale o regionale) non dispone diversamente è sempre possibile procedere al PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA individuato nel doppio del minimo o nel terzo del massimo (la cifra minore fra le due) applicando la disciplina generale della L. 689/1981.
Ciò vale anche nel caso descritto.

Con l'occasione ricordiamo che tale principio vale anche nel caso delle sanzioni IN MISURA FISSA (dove non è individuato un minimo ed un massimo). In questo caso l'entità dell'"oblazione" è di un terzo della misura fissa.

riferimento id:37113

Data: 2016-11-18 08:52:34

Re:quale sanzione per la omessa agibilità

siete preziosissimi....grazie!!!!!

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