Buongiorno.
Una società immobililiare possiede terreni ed immobili.
Nel 2005 la società immobiliare dà in affitto terreni ed immobili all'imprenditore agricolo tizio che apre un'azienda agrituristica.
Nel 2011 la figlia imprenditrice agricolo di tizio manda una scia di subingresso con allegato il solo contratto di locazione per i terreni e gli immobili con la società immobiliare.
Quando gli abbiamo chiesto il contratto di cessione dell'attivita fra il padre tizio e la figlia ci è stato risposto che per l'azienda agrituristica non serve il contratto o scrittura privata con firme autenticate dal notaio ci è stato risposto che per l'azienda agrituristica non è dovuto.
Secondo me perchè si possa configurare il subingresso serve un contratto fra chi cessa e chi subentra nell'azienda.
POtete dirmi se sbaglio?
Grazie
Risposta sintetica: C'HA RAGIONE LEI!!!
Negli agriturismi la cessione non riguarda l'attività agrituristica ma l'azienda agricola. Ceduta questa si trasferisce anche l'attività.
Lo dice l'art. 8 della lr 30/2003:
[color=red]In caso di trasferimento dell’azienda agricola, per la prosecuzione dell’attività agrituristica il nuovo titolare aggiorna il proprio fascicolo aziendale presso l’anagrafe regionale delle aziende agricole redigendo la relazione sull’attività agrituristica e presenta, entro trenta giorni dall’atto di trasferimento, una DIA in cui attesta il possesso dei requisiti soggettivi e il fatto che non sono intervenute variazioni dei requisiti oggettivi che hanno originato l’inizio dell’attività agrituristica precedente.[/color]
Per le aziende non iscritte al registro delle imprese inoltre, in base all'art. 2556 del codice civile, non serve l'atto pubblico ma è sufficiente la scrittura privata.
[color=red]Art. 2556 Imprese soggette a registrazione
Per le imprese soggette a registrazione (2195, 2200) i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà (2565, 2573) o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto (2725), salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda (1350) o per la particolare natura del contratto (162, 782).
I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante.[/color]
Ciao, forse mi sono espressa male.
Qui non c'è stata la cessione dell'azienda agricola da Tizio alla figlia.
La società immobiliare possiede i terreni e gli immobili sui quali tizio aveva aperto l'azienda agricola e quindi l'agriturismo.
Nel contratto di locazione la società immobiliare affitta alla figlia di tizio i terreni e gli immobili e non l'azienda agricola che non è sua
L'azienda agricola è inscritta in camera di commercio e quindi, secondo me, tizio e figlia dovrebbero fare una scrittura privata autenticata da depositareper l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante.
Se non si vuole fare il contratto tizio deve presentare la cessazione e la figlia di tizio l'avvio dell'attività.
Fammi sapere se sbaglio.
Confermo quanto dice Simone in caso di cessione dell'azienda agricola. Nella Ipotesi che hai proposto in seconda battuta mi sembra che non ci sia nessun trasferimento fra Tizio e la Figlia.
Tizio non ha più il diritto di godimento dei beni tramite i quali esercitava l'attività agricola comprensiva dell'agriturismo e la società proprietaria degli stessi li affitta alla figlia.
Secondo me non sbagli, se fra tizio e la figlia non c'è una scrittura privata di trasferimento dell'azienda agricola allora occorre procedere con la cessazione e il nuovo avvio dell'attività agrituristica.
Scusate qualcuno sa dirmi questo termine di trente giorni se è a pena di decadenza e quindi perentorio oppure meramente ordinatorio?Grazie!
riferimento id:3711Seminario di approfondimento specialistico
[b]Firenze, 9 aprile 2015 ore 9.45-13.30[/b]
[color=red][b]Agriturismo, fattorie didattiche e attività sociali e di servizio
Lo stato attuale della LR 30/2003 e del regolamento 46R/2004
Disciplina della vendita diretta da parte dell'imprenditore agricolo[/b][/color]
Argomenti trattati:
- Evoluzione della normativa regionale sull’agriturismo alla luce del DPGR n. 74R/2014 e LR n. 4/2014
- Disciplina della Fattoria Didattica, requisiti professionali e disciplina transitoria
- Disciplina delle nuove attività agrituristiche sociali e di servizio ed attività complementari (piscina)
- Limiti della somministrazione agrituristica, concetto di UTE e altri aspetti procedurali
- Nuove modalità di redazione della SCIA agrituristica e LR n. 7/2015 sulla semplificazione procedurale in agricoltura
- Accessibilità ai fabbricati, adeguamenti e controlli
- Imprenditore agricolo, casistiche della vendita diretta e somministrazione non assistita
- attività agricole connesse e concetto della prevalenza
- risposte a quesiti
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