Buonasera, devo procedere con la revoca di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell' 76 comma 1 lett. e9 della L.R. 6/2010.
La forma corretta della revoca è ordinanza del Responsabile del servizio?
Grazie
Dopo aver fatto avvio del procedimento e seguito iter conseguente
il Responsabile del Servizio
Visto
Visto
Visto
DISPONE
per le motivazioni in premessa la revoca dell'autorizzazione per le motivazioni XXX.
Buonasera, devo procedere con la revoca di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell' 76 comma 1 lett. e9 della L.R. 6/2010.
La forma corretta della revoca è ordinanza del Responsabile del servizio?
Grazie
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Premessa: per procedere alla revoca devi fare comunicazione di avvio del procedimento assegnando un termine di 10-30 giorni per scritti e memorie.
A seguito dell'avvio valuterai eventuali scritti e farai decadenza.
NON ESISTE una forma definita per la decadenza, può essere una lettera protocollata o una determina. C'è chi la chiama ordinanza.
IO PREFERISCO un provvedimento a firma del responsabile senza una forma di ordinanza, decreto o determina.
La numeri (anche solo con il protocollo) e la notifichi via pec.
RICORDA CHE la decadenza della lett. e9 riguarda la perdita della EFFETTIVA DISPONIBILITA', non della giuridica disponibilità.
Es. Tizio ha lo sfratto ma continua a occupare l'immobile non incorre in decadenza.
Non conta che abbia titolo o meno ... ma che occupi o meno il locale, che ne abbia il POSSESSO.
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Art. 76
(Decadenza dei titoli abilitativi)(135)
1. I titoli abilitativi decadono quando:(136)
a) il titolare del titolo abilitativo, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l’esercizio entro due anni dalla data del suo rilascio o presentazione;
b) il titolare del titolo abilitativo sospenda l’attività per un periodo superiore a dodici mesi;
c) il titolare dell’attività non risulti più in possesso dei requisiti di cui all’articolo 65;
d) venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza. In tali casi la decadenza è preceduta da un provvedimento di sospensione dell’attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;
[b]e) venga meno l’effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l’attività e non venga, nei casi previsti, richiesta, da parte del proprietario dell’attività, l’autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
[/b]f) il titolare dell’attività non osservi i provvedimenti di sospensione del titolo abilitativo;
g) in caso di subingresso, non si avvii l’attività secondo le modalità previste nell’articolo 75.
2. I casi che costituiscono comprovata necessità per le proroghe di cui alle lettere a), d) ed e) sono individuati dagli indirizzi generali di cui all'articolo 68.(137)
3. La proroga non è concessa in caso di:
a) mancata comunicazione di cui all'articolo 63, comma 3 del presente testo unico;
b) mancata richiesta delle abilitazioni igienico-sanitarie, ovvero delle concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie;
c) ritardo colpevole nell'avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.