Data: 2016-11-09 15:47:29

Revoca autorizzazione somministrazione di alimenti e bevande

Buonasera, devo procedere con la revoca di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell' 76 comma 1 lett. e9 della L.R. 6/2010.
La forma corretta della revoca è ordinanza del Responsabile del servizio?
Grazie

riferimento id:37091

Data: 2016-11-09 16:18:37

Re:Revoca autorizzazione somministrazione di alimenti e bevande

Dopo aver fatto avvio del procedimento e seguito iter conseguente
il Responsabile del Servizio
Visto
Visto
Visto
DISPONE
per le motivazioni in premessa la revoca dell'autorizzazione per le motivazioni XXX.

riferimento id:37091

Data: 2016-11-09 17:05:25

Re:Revoca autorizzazione somministrazione di alimenti e bevande


Buonasera, devo procedere con la revoca di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell' 76 comma 1 lett. e9 della L.R. 6/2010.
La forma corretta della revoca è ordinanza del Responsabile del servizio?
Grazie
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Premessa: per procedere alla revoca devi fare comunicazione di avvio del procedimento assegnando un termine di 10-30 giorni per scritti e memorie.
A seguito dell'avvio valuterai eventuali scritti e farai decadenza.

NON ESISTE una forma definita per la decadenza, può essere una lettera protocollata o una determina. C'è chi la chiama ordinanza.
IO PREFERISCO un provvedimento a firma del responsabile senza una forma di ordinanza, decreto o determina.
La numeri (anche solo con il protocollo) e la notifichi via pec.

RICORDA CHE la decadenza della lett. e9 riguarda la perdita della EFFETTIVA DISPONIBILITA', non della giuridica disponibilità.
Es. Tizio ha lo sfratto ma continua a occupare l'immobile non incorre in decadenza.
Non conta che abbia titolo o meno ... ma che occupi o meno il locale, che ne abbia il POSSESSO.

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Art. 76
(Decadenza dei titoli abilitativi)(135)
1. I titoli abilitativi decadono quando:(136)
a) il titolare del titolo abilitativo, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l’esercizio entro due anni dalla data del suo rilascio o presentazione;
b) il titolare del titolo abilitativo sospenda l’attività per un periodo superiore a dodici mesi;
c) il titolare dell’attività non risulti più in possesso dei requisiti di cui all’articolo 65;
d) venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza. In tali casi la decadenza è preceduta da un provvedimento di sospensione dell’attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;
[b]e) venga meno l’effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l’attività e non venga, nei casi previsti, richiesta, da parte del proprietario dell’attività, l’autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
[/b]f) il titolare dell’attività non osservi i provvedimenti di sospensione del titolo abilitativo;
g) in caso di subingresso, non si avvii l’attività secondo le modalità previste nell’articolo 75.
2. I casi che costituiscono comprovata necessità per le proroghe di cui alle lettere a), d) ed e) sono individuati dagli indirizzi generali di cui all'articolo 68.(137)
3. La proroga non è concessa in caso di:
a) mancata comunicazione di cui all'articolo 63, comma 3 del presente testo unico;
b) mancata richiesta delle abilitazioni igienico-sanitarie, ovvero delle concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie;
c) ritardo colpevole nell'avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.

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