Ho ricevuto la risposta sulle marche da bollo in istanza "cumulativa"ma per essere sicura volevo specificare il procedimento in questione. Le società che eseguono interventi di scavo nelle strade comunali per aggiustare tubazioni o fare allacci o altro, quando devono agire d'urgenza , raccolgono tutte le richieste di concessioni avvenute nel mese precedente in un'unica richiesta che ci inviano il mese successivo. Cioé si tratta di un numero elevato di richieste di concessione che per motivi pratici vengono allegata ad una istanza.
Nell'iter ordinario, ad ogni istanza viene apposto un bollo; invece nel caso sopra illustrato, a una pluralità di richieste "raggruppate" viene apposto un solo bollo.
La mia perplessità sta nel fatto che, tale prassi, possa configurarsi come evasione di bollo imputabile al soggetto di questo ufficio che materialmente accoglie l'istanza.
Che mi può dire in merito?
A mio parere, se posso intervenire, la soluzione va ricercata nell’interpretazione della normativa sul bollo (d.p.r. 642/72). In tal senso, la norma più pertinente mi sembra l’art. 13 comma 3, che prevede come “[i]con il pagamento di una sola imposta possono scriversi sul medesimo foglio… 15) gli atti contenenti più convenzioni, istanze, certificazioni o provvedimenti, se [b]redatti in un unico contesto[/b][/i]”.
La possibilità quindi di assoggettare l’istanza “multipla” ad un’unica imposta di bollo, mi sembra legata alla circostanza che, valutata la natura delle varie istanze, le stesse possano essere considerate redatte all’interno dell’ “unico contesto” richiamato dalla norma.
Ti riferisci a questa:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=37068.0
occorre ricordare che ad integrazione di quanto detto da Simone che:
1) l'imposta di bollo, sulle istanze cartacee, si applica nella misura di 16.00 euro ogni 4 pagine
2) nelle istanze telematiche invece l'imposta è una tantum a prescindere dal numero di pagine
[b]La c.d. “Legge di Stabilità per l’anno 2014” (legge 27.12.2013, n. 147) contiene, fra l'altro, diverse disposizioni che modificano il DPR 26.10.1972, n. 642 (Disciplina dell’imposta di bollo).
I commi 591 e 592 dell'articolo unico della Legge di Stabilità completano l’art. 3 della Tariffa, Parte prima, allegata al DPR n. 642/1972, introducendo un’imposta di bollo forfetaria di 16,00 euro sulle istanze trasmesse in via telematica agli uffici e organi della Pubblica amministrazione, volte ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili.
L’importo previsto di 16,00 sarà quindi fisso, a prescindere dalle dimensioni del documento (mentre l’imposta di bollo ordinaria sui documenti cartacei si applica, come è noto, su ogni foglio del documento, composto da quattro facciate).
I commi 593 e 594 modificano l’art. 4 della Tariffa, prevedendo che lo stesso importo fisso di 16,00 euro si applichi agli atti, provvedimenti e certificati dalle pubbliche amministrazioni, nonché dagli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati in via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta.
Il comma 546 prevede che: “Al fine di consentire a cittadini e imprese di assolvere in via telematica a tutti gli obblighi connessi all’invio di una istanza a una pubblica amministrazione o a qualsiasi ente o autorità competente, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate d’intesa con il capo del Dipartimento della funzione pubblica, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per il pagamento per via telematica dell’imposta di bollo dovuta per le istanze e per i relativi atti e provvedimenti, anche attraverso l’utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate”.
Viene contestualmente abrogato l’art. 6-bis del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (c.d. “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo”), secondo il quale l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto stabilire le modalità per il calcolo e per il pagamento dell’imposta di bollo sui documenti informatici, anche attraverso l’utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate.[/b]