Scusate ma sto iniziando ad andare in seria confusione.
Vi riporto l'ultima risposta data da Regione sulle Faq relative ai Regolamenti di Sagre e Fiere:
D: Qual è la corretta individuazione delle aree in cui svolgere le manifestazioni temporanee, al fine di inserirle o meno nel calendario regionale?
R: In relazione a questo punto, si segnala che le sagre organizzate su aree private non devono essere inserite nel calendario regionale, che raccoglie solo quelle manifestazioni che si svolgono su aree pubbliche come definite dall’articolo 16, comma 2, lettera b). Gli eventi con somministrazione su area privata non sono vietati ma devono svolgersi nel rispetto delle disposizioni sulla disciplina della somministrazione temporanea ai sensi dell’art. 72, comma 1.
Ora, l'articolo 16 c.2 lett. b individua le aree pubbliche come: "le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico".
Il primo dubbio è questo: cosa si intende per "ad uso pubblico"? se un'Associazione o Partito ha un'area feste totalmente privata, il fatto che ci faccia una festa la rende ad uso pubblico (e quindi ricadente nella casistica dell'art. 16 c.2 lett. b) oppure il significato è diverso?
Il secondo dubbio è: a questo punto, se l'Associazione è proprietaria dell'area in cui si fà la manifestazione deve semplicemente rispondere a quanto previsto dall'art. 72 ed è esclusa dall'applicazione del regolamento sulle sagre?
Quindi:
- niente istanza di calendarizzazione
- niente parcheggi
- niente bagni disabili
- nessuna limitazione di durata della somministrazione (in caso fosse prevista dal regolamento) ????
E semplice Scia e normale iter autorizzatorio utilizzato finora??
Se fosse così ci troveremmo di fronte ad una bella disparità. Sul nostro territorio abbiamo almeno 3/4 manifestazioni che si svolgono su area privata (abbiamo 2 aree feste di proprietà di partiti).
Grazie.
Emiliano
[quote]Scusate ma sto iniziando ad andare in seria confusione.
Vi riporto l'ultima risposta data da Regione sulle Faq relative ai Regolamenti di Sagre e Fiere:
D: Qual è la corretta individuazione delle aree in cui svolgere le manifestazioni temporanee, al fine di inserirle o meno nel calendario regionale?
R: In relazione a questo punto, si segnala che le sagre organizzate su aree private non devono essere inserite nel calendario regionale, che raccoglie solo quelle manifestazioni che si svolgono su aree pubbliche come definite dall’articolo 16, comma 2, lettera b). Gli eventi con somministrazione su area privata non sono vietati ma devono svolgersi nel rispetto delle disposizioni sulla disciplina della somministrazione temporanea ai sensi dell’art. 72, comma 1.
Ora, l'articolo 16 c.2 lett. b individua le aree pubbliche come: "le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico".
Il primo dubbio è questo: cosa si intende per "ad uso pubblico"? se un'Associazione o Partito ha un'area feste totalmente privata, il fatto che ci faccia una festa la rende ad uso pubblico (e quindi ricadente nella casistica dell'art. 16 c.2 lett. b) oppure il significato è diverso?[/quote]
Provo a darti la mia interpretazione: un’area privata è "ad uso pubblico" quando vi è consentito l'accesso indiscriminato di individui.
[i]Un’area privata può ritenersi assoggettata ad uso pubblico di passaggio quando l’uso avvenga ad opera di una collettività indeterminata di soggetti considerati uti cives, ossia quali titolari di un pubblico interesse di carattere generale , e non uti singuli ossia quali soggetti che si trovano in una posizione qualificata rispetto al bene gravato[/i] (Cons. Stato, Sez. V, 14 febbraio 2012 n.728).
[quote]Il secondo dubbio è: a questo punto, se l'Associazione è proprietaria dell'area in cui si fà la manifestazione deve semplicemente rispondere a quanto previsto dall'art. 72 ed è esclusa dall'applicazione del regolamento sulle sagre?
Quindi:
- niente istanza di calendarizzazione
- niente parcheggi
- niente bagni disabili
- nessuna limitazione di durata della somministrazione (in caso fosse prevista dal regolamento) ????
E semplice Scia e normale iter autorizzatorio utilizzato finora??
[/quote]
L'art. 72 c. 1 della l.r. 6/2010 dice che "Lo svolgimento dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande [u]in occasione[/u] delle sagre di cui all'articolo 16, comma 2, lettera g), nonché [u]di fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è soggetto a SCIA[/u].
L'art. 16 c. 2 lettera g) definisce "sagra: ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h)";
Al precedente comma 1 dice espressamente che "La presente sezione disciplina l'esercizio del commercio [u]su aree pubbliche[/u] nel rispetto della normativa europea e statale".
Quindi non sono soggetti all'istanza di iscrizione al calendario le somministrazioni su area privata (fatto salvo che sia in disponibilità del comune) che però abbiano i requisiti di cui all'art. 72.
A mio avviso il regolamento invece potrebbe essere esteso alle "sagre su aree private aperte al pubblico" per quanto attiene i requisiti igienico-sanitari, di sicurezza stradale (parcheggi) - vedi art. 72 comma 3.
Si potrebbe incrociare il ragionamento appena fatto con la disposizione di cui alla DGR 5345/2016:
[b][i]5.2 Aree private[/b]
1. Qualora più soggetti anche in forma cooperativa o consorziata mettano a disposizione del comune un’area privata, attrezzata o
meno, coperta o scoperta, per uno o più giorni della settimana o del mese, la stessa, sentite le commissioni di cui all’articolo 19 della
l.r. 6/2010, può essere inserita fra le aree destinate all’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche. Fatto salvo il rispetto delle
disposizioni statali e regionali vigenti, i soggetti sopra citati hanno titolo di priorità nell’assegnazione dei posteggi sulle aree di cui trattasi
nel numero massimo stabilito dall’articolo 23, comma 11 bis della l.r. 6/2010.
2. In caso di più aree messe a disposizione ai sensi del comma 1, hanno la priorità quelle proposte da consorzi costituiti fra operatori
e associazioni di operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative sul territorio regionale.[/i]
Affinché un'area privata possa essere considerata nella disponibilità pubblica e utilizzata a fini pubblici (relativamente al commercio e sagre) non basta che sia meramente accessibile, a parere mio il carattere pubblico dell'area deve risultare da una qualcosa di certo: quanto meno un atto d'obbligo anche temporaneo
Si potrebbe incrociare il ragionamento appena fatto con la disposizione di cui alla DGR 5345/2016:
[b][i]5.2 Aree private[/b]
1. Qualora più soggetti anche in forma cooperativa o consorziata mettano a disposizione del comune un’area privata, attrezzata o
meno, coperta o scoperta, per uno o più giorni della settimana o del mese, la stessa, sentite le commissioni di cui all’articolo 19 della
l.r. 6/2010, può essere inserita fra le aree destinate all’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche. Fatto salvo il rispetto delle
disposizioni statali e regionali vigenti, i soggetti sopra citati hanno titolo di priorità nell’assegnazione dei posteggi sulle aree di cui trattasi
nel numero massimo stabilito dall’articolo 23, comma 11 bis della l.r. 6/2010.
2. In caso di più aree messe a disposizione ai sensi del comma 1, hanno la priorità quelle proposte da consorzi costituiti fra operatori
e associazioni di operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative sul territorio regionale.[/i]
Affinché un'area privata possa essere considerata nella disponibilità pubblica e utilizzata a fini pubblici (relativamente al commercio e sagre) non basta che sia meramente accessibile, a parere mio il carattere pubblico dell'area deve risultare da una qualcosa di certo: quanto meno un atto d'obbligo anche temporaneo
[/quote]
Quindi, ricapitolando anche rispetto a quanto detto da Alberto e in funzione della mia situazione sul campo:
- la manifestazione/festa/sagra (come diavolo la vogliamo chiamare) svolta su area privata è di fatto esclusa dall'obbligo di inserimento nel calendario comunale e regionale e dagli obblighi derivanti rispetto a parcheggi e bagni, a meno che la stessa (l'aarea) non sia concessa in maniera ufficiale al Comune diventando in questo modo ad effettivo "uso pubblico";
- restano intesi gli obblighi di natura igienico-sanitaria e di sicurezza (ma nulla di diverso da quanto fatto finora per ogni manifestazione);
- eventualmente il Regolamento può essere ampliato alle attività "su area privata" ma solo, appunto, per gli obblighi sopra citati (o eventualmente parcheggi e bagni disabili).
Resta inteso, dunque, che le Associazioni che hanno disponibilità di area privata potranno evitare gli adempimenti che dovranno affrontare le Associazioni che invece faranno Sagre/manifestazioni/feste su area pubblica.
E, a questo punto, assisteremo ad una migrazione delle feste verso le aree-festa private ed il Comune di fatto non potrà vietarle. Quindi l'obiettivo di questa strampalata norma verrà ampiamente disatteso, o sbaglio?
Un altro cruccio che non riesco a superare è questo:
l'art. 16 c.1 dice, appunto, che la sezione III della L.r. "disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche..."
il comma 2 dello stesso articolo definisce il commercio su aree pubbliche: "l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su area pubblica....". Quindi questa definizione parrebbe inglobare "qualsiasi" attività di somministrazione che avviene su area pubblica come attività di "commercio".
Ora mi chiedo, se un'Associazione fa somministrazione all'interno di una festa di autofinanziamento (ha totale diritto di farlo senza che quella attività venga configurata come "commerciale", a norma del Tuir) come può la Regione considerarla attività commerciale e quindi farla ricadere nelle norme che regolano il "commercio" su area pubblica?
Nel 99% dei casi nessuna autorità può far considerare l'attività dell'Associazione come attività commerciale, come può farlo la regione?
[quote]Quindi, ricapitolando anche rispetto a quanto detto da Alberto e in funzione della mia situazione sul campo:
- la manifestazione/festa/sagra (come diavolo la vogliamo chiamare) svolta su area privata è di fatto esclusa dall'obbligo di inserimento nel calendario comunale e regionale e dagli obblighi derivanti rispetto a parcheggi e bagni, a meno che la stessa (l'aarea) non sia concessa in maniera ufficiale al Comune diventando in questo modo ad effettivo "uso pubblico";
- restano intesi gli obblighi di natura igienico-sanitaria e di sicurezza (ma nulla di diverso da quanto fatto finora per ogni manifestazione);
- eventualmente il Regolamento può essere ampliato alle attività "su area privata" ma solo, appunto, per gli obblighi sopra citati (o eventualmente parcheggi e bagni disabili).
Resta inteso, dunque, che le Associazioni che hanno disponibilità di area privata potranno evitare gli adempimenti che dovranno affrontare le Associazioni che invece faranno Sagre/manifestazioni/feste su area pubblica.
E, a questo punto, assisteremo ad una migrazione delle feste verso le aree-festa private ed il Comune di fatto non potrà vietarle. Quindi l'obiettivo di questa strampalata norma verrà ampiamente disatteso, o sbaglio?[/quote]
Da sempre sostengo che il controllo sulle attività delle associazioni non compete al Comune ma ad altri soggetti.
Se un Comune ha il dubbio che l'attività svolta dall'associazione X sia illegittima (sotto il profilo fiscale/tributario) lo deve segnalare alle autorità competenti.
[quote]Un altro cruccio che non riesco a superare è questo:
l'art. 16 c.1 dice, appunto, che la sezione III della L.r. "disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche..."
il comma 2 dello stesso articolo definisce il commercio su aree pubbliche: "l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su area pubblica....". Quindi questa definizione parrebbe inglobare "qualsiasi" attività di somministrazione che avviene su area pubblica come attività di "commercio".
Ora mi chiedo, se un'Associazione fa somministrazione all'interno di una festa di autofinanziamento (ha totale diritto di farlo senza che quella attività venga configurata come "commerciale", a norma del Tuir) come può la Regione considerarla attività commerciale e quindi farla ricadere nelle norme che regolano il "commercio" su area pubblica?
Nel 99% dei casi nessuna autorità può far considerare l'attività dell'Associazione come attività commerciale, come può farlo la regione?
[/quote]
Anche a mio avviso è quanto meno originale l'averla inserito nella LR sul commercio, anche perchè le attività delle associazioni sono "tutelate" dalla Costituzione, proprio perchè si tratta di attività non professionali e non commerciali.