Data: 2016-11-08 08:11:45

Illegittimità costituzionale art. 17 c. 1 della l.r. 7/2012

Con la sentenza 5 ottobre 2016 - n. 224 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, della legge della Regione Lombardia 18 aprile 2012, n. 7 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione).

Lombardia
L.R. 18/04/2012, n. 7
Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione.
Art. 17 Disciplina dei titoli edilizi di cui all'articolo 27, comma 1, lettera d), della L.R. 12/2005 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 309/2011.

[i]1. In relazione agli interventi di ristrutturazione edilizia oggetto della sentenza della Corte Costituzionale del 21 novembre 2011, n. 309, al fine di tutelare il legittimo affidamento dei soggetti interessati, i permessi di costruire rilasciati alla data del 30 novembre 2011 nonché le denunce di inizio attività esecutive alla medesima data devono considerarsi titoli validi ed efficaci fino al momento della dichiarazione di fine lavori, a condizione che la comunicazione di inizio lavori risulti protocollata entro il 30 aprile 2012. [/i]

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