[b]L. 28-7-2016 n. 154[/b]
Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 agosto 2016, n. 186.
[b]Art. 4. Riduzione dei termini per i procedimenti amministrativi[/b]
1. All'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, al primo periodo, le parole: «entro centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni».
2. Al fine di garantire la trasparenza e la celerità dei procedimenti amministrativi relativi all'esercizio delle attività agricole e conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, nell'applicazione ai predetti procedimenti della disciplina sullo [color=red][b]sportello unico per le attività produttive (SUAP)[/b][/color], prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, è fatta salva in ogni caso l'applicazione delle forme di semplificazione più avanzate previste dalle normative regionali e delle province autonome.