Buonasera,
con la presente sono a richiedere un chiarimento per un'attività di agraria che effettua la vendita al dettaglio di mangimi per animali domestici (PET) e animali da reddito (bassa corte, ovini, bovini, suini)
L'ASL locale ci richiede di presentare comunicazione di notifica ai fini della registrazione igienico-sanitaria dell'attività ai sensi del Regolamento CE 852/2004 e Regolamento CE 183/2005.
Il Regolamento CE 178/2002 esclude i "mangimi" (art. 2 lettera a) dalla definizione di "alimento" in quanto non destinati ad un uso umano, e quindi - secondo la nostra interpretazione - questi prodotti non rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento CE 852/2004.
L'art. 2 comma 2 del Regolamento CE 183/2005 ne esclude l'applicazione (lettera e) alla vendita al dettaglio di mangimi per animali da compagnia.
Ha ragione la ASL locale nel richiederci la notifica di registrazione per entrambe le tipologie di mangimi?
Le altre commercializzazioni sono prodotti non alimentari e prodotti fitosanitari (per i quali esiste già persona in possesso dei requisiti prescritti, locale idoneo e autorizzazione ASL).
Buonasera,
con la presente sono a richiedere un chiarimento per un'attività di agraria che effettua la vendita al dettaglio di mangimi per animali domestici (PET) e animali da reddito (bassa corte, ovini, bovini, suini)
L'ASL locale ci richiede di presentare comunicazione di notifica ai fini della registrazione igienico-sanitaria dell'attività ai sensi del Regolamento CE 852/2004 e Regolamento CE 183/2005.
Il Regolamento CE 178/2002 esclude i "mangimi" (art. 2 lettera a) dalla definizione di "alimento" in quanto non destinati ad un uso umano, e quindi - secondo la nostra interpretazione - questi prodotti non rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento CE 852/2004.
L'art. 2 comma 2 del Regolamento CE 183/2005 ne esclude l'applicazione (lettera e) alla vendita al dettaglio di mangimi per animali da compagnia.
Ha ragione la ASL locale nel richiederci la notifica di registrazione per entrambe le tipologie di mangimi?
Le altre commercializzazioni sono prodotti non alimentari e prodotti fitosanitari (per i quali esiste già persona in possesso dei requisiti prescritti, locale idoneo e autorizzazione ASL).
[/quote]
PREMESSA: i mangini, ai fini AMMINISTRATIVI (Dlgs 114/1998) non sono alimenti, quindi non sono osggetti ai requisiti professionali
Il problema interpretativo rimane AI FINI SANITARI e deriva dal sovrapporsi delle norme del pacchetto di igiene del 2004, nell'ambito del quale rientravano anche i MANGIMI e la successiva DISCIPLINA SPECIALE del regolamento 183/2005.
E' evidente (vedi http://bur.regione.emilia-romagna.it/bur/area-bollettini/bollettini-pubblicati/2012/n.6-del-10.01.2012-parte-seconda/procedura-per-la-registrazione-delle-attivita-e-il-riconoscimento-degli-stabilimenti-del-settore-alimentare-dei-sottoprodotti-di-origine-animale-dei-mangimi-e-riproduzione-animale/allegato-dpg201117634_11dd064.pdf) che la disciplina sopravvenuta prevede un autonomo sistema di notifica o registrazione per i produttori e commercializzatori di MANGIMI ed esclude quindi l'applicazione della normativa previgente del regolamento 852.
Tuttavia spesso si trova ancora questa ambiguità.
Vedi: http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=1546&area=sanitaAnimale&menu=mangimi
SECONDO ME LA SOLUZIONE STA NELL'ART. 18 DEL REGOLAMENTO 183/2005 CHE DISPONE:
[b]Le autorità competenti tengono conto dei sistemi già esistenti
per la raccolta di dati e invitano il notificante o il richiedente
a fornire soltanto le informazioni addizionali atte a garantire l’ottemperanza
alle condizioni del presente regolamento. [color=red]In particolare,
le autorità competenti possono considerare come una
domanda ai sensi del paragrafo 2 una notifica a norma dell’articolo
6 del regolamento (CE) n. 852/2004[/color].[/b]
La norma in pratica dice: NON CHIEDERE al notificante nel regime transitorio altri dati se ha già presentato notifica 852 in quanto tale "banca dati" confluisce in quella del regolamento 183 ... da da allora in poi le due banche dati saranno distinte.
Salve, un negozio di vicinato deve presentare istanza di registrazione ai sensi del regolamento CE 183/2005 per la vendita di mangimi. L'art. 9 di questo regolamento prevede che la notifica vada presentata all'"appropriata autorità competente", che tiene uno o più registri degli stabilimenti.
La mia domanda è: l'autorità competente a cui presentare questa notifica/richiesta di registrazione è la ASL oppure il Comune?
Grazie.
Salve, un negozio di vicinato deve presentare istanza di registrazione ai sensi del regolamento CE 183/2005 per la vendita di mangimi. L'art. 9 di questo regolamento prevede che la notifica vada presentata all'"appropriata autorità competente", che tiene uno o più registri degli stabilimenti.
La mia domanda è: l'autorità competente a cui presentare questa notifica/richiesta di registrazione è la ASL oppure il Comune?
Grazie.
[/quote]
Occorre DISTINGUERE l'ufficio amministrativo competente che è senz'altro il SUAP.
L'autorità competente è invece stabilita dal [b]Decreto Legislativo 14 settembre 2009, n. 142
Art. 2. Autorità competente[/b]
[b]1. Le Autorità competenti di cui al presente decreto sono il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome e le Aziende unità sanitarie locali, negli ambiti di rispettiva competenza.[/b]
Quindi nel nostro caso è l'AZIENDA SANITARIA che tiene la registrazione.
E' lo stesso principio del regolamento 852/2004