Buongiorno a tutti
sono residente a Fiumicino, ho un appartamento di 75 mq adiacente a dove vivo con i miei , un salotto con cucina , due bagni, pian terreno, giardino in comune con noi e veranda sempre in comune con noi.
Mi hanno suggerito al comune di optare per affitto per finalita' turistica, non casa vacanza, in quanto non soggetta a limiti di Mq per le camere, mi spiego...
ho 2 stanze da 10 mq e una da 14 mq, in tutte entrano benissimo letti matrimoniali , comodini e armadi, so che per la casa vacanza ci sono dei minimi da rispettare, per uso turistico no.
Detto questo ho alcuni dubbi che nessuno riesce a togliermi
1) la biancheria non deve essere proprio fornita oppure non va semplicemente fornito il cambio? cioe'...posso offrire a chi viene un letto completo di lenzuola, asciugamani nei bagni quantomeno per l'accoglienza?
2) essendo ad uso turistico, se io affittassi tutti e 365 i giorni l'anno con contratti brevi, 1,2,10,30 giorni, la cosa diventa imprenditoriale in quanto continuativa per 365 giorni l'anno oppure diventa saltuaria per via dei contratti brevi? (spero di essermi spiegato bene)
3) Devo presentare qualcosa al comune per inizio attivita'? oppure non devo fare assolutamente nulla?
4) posso utilizzare Booking per questa tipologia oltre Airbnb?
Per ora mi vengono in mente queste cose, poi aggiungero' altri quesiti sicuramente...grazie mille in anticipo a tutti!
Le civili abitazioni devono possedere i requisiti del REGOLAMENTO EDILIZIO o, in mancanza, del Decreto ministeriale Sanità 5 luglio 1975 (che all'art. 2 detta precise condizioni).
Questo sia nel caso di struttura ricettiva che nel caso di locazione turistica.
Quindi in quella da 10 mq non possono starci 2 persone
Per gli altri quesiti:
[b]1) la biancheria non deve essere proprio fornita oppure non va semplicemente fornito il cambio? cioe'...posso offrire a chi viene un letto completo di lenzuola, asciugamani nei bagni quantomeno per l'accoglienza?[/b]
Certo, viò che non puoi fare è il servizio a richiesta di cambio ... ma ovviamente ogni volta che un ospite lascia la casa hai il diritto (ANZI IL DOVERE) di togliere la biancheria usata e se vuoi di metterne di nuova. Importante è che non sia un servizio autonomo
[b]2) essendo ad uso turistico, se io affittassi tutti e 365 i giorni l'anno con contratti brevi, 1,2,10,30 giorni, la cosa diventa imprenditoriale in quanto continuativa per 365 giorni l'anno oppure diventa saltuaria per via dei contratti brevi? (spero di essermi spiegato bene)[/b]
Ciò che conta non è la durata complessiva (anche se può essere indice di imprenditorialità). Anche l'uso per pochi giorni all'anno può rappresentare attività imprenditoriale (es. se svolta da un soggetto che fa l'albergatore). Mentre l'uso per 365 giorni l'anno di un soggetto che fa altro nella vita ... può rimanere non professionale.
Se, però, lo faccio 365 giorni, è la fonte di reddito principale, organizzo e pubblicizzo ecc... rischio un accertamento fiscale!
[b]3) Devo presentare qualcosa al comune per inizio attivita'? oppure non devo fare assolutamente nulla?[/b]
NIENTE. Devi solo controllare se il Comune le assoggetta a TASSA DI SOGGIORNO
[b]4) posso utilizzare Booking per questa tipologia oltre Airbnb?[/b]
SI', non esistono divieti anche se alcune amministrazioni danno indicazioni diverse
*******************
[b][color=red]CONSIGLIO:
Valutare bene tutte le variabili ... è un settore "caldo" dove spesso ci sono controlli ed accertamenti, fiscali, amministrativi ecc...
Solo per farsi una idea: https://www.google.it/search?q=locazioni+turistiche+controlli+irregolari&oq=locazioni+turistiche+controlli+irregolari&aqs=chrome..69i57.285j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
[/color][/b]
******************
Decreto ministeriale Sanità 5 luglio 1975
Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima
ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione
(G.u. n. 190 del 18 luglio 1975)
Art. 1
L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2,70 riducibili a m 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.
Nei comuni montani al di sopra dei m 1000 sul livello del mare può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a m 2,55.
Le altezze minime previste nel primo e secondo comma possono essere derogate entro i limiti già esistenti e documentati per i locali di abitazione di edifici situati in ambito di comunità montane sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico sanitarie quando l'edificio presenti caratteristiche tipologiche specifiche del luogo meritevoli di conservazione ed a condizione che la richiesta di deroga sia accompagnata da un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, comunque, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di una adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliaria.
(comma aggiunto dall'articolo 1 del d.m. Sanità 9 giugno 1999, pubblicato sulla G.U. n. 148 del 26 giugno 1999)
[color=red][b]Art. 2
Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti, ed a mq 10, per ciascuno dei successivi.
Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone.
Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq 14.
Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile.[/b][/color]
Art. 3
Ferma restando l'altezza minima interna di m 2,70, salvo che per i comuni situati al di sopra dei m. 1000 sul livello del mare per i quali valgono le misure ridotte già indicate all'art. 1, l'alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28, e non inferiore a mq 38, se per due persone.
Art. 4
Gli alloggi debbono essere dotati di impianti di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo richiedano.
La temperatura di progetto dell'aria interna deve essere compresa tra i 18 °C ed i 20 °C; deve essere, in effetti, rispondente a tali valori e deve essere uguale in tutti gli ambienti abitati e nei servizi, esclusi i ripostigli.
Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, le superfici interne delle parti opache delle pareti non debbono presentare tracce di condensazione permanente.
Art. 5
Tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso.
Per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento.
Per gli edifici compresi nell'edilizia pubblica residenziale occorre assicurare, sulla base di quanto sopra disposto e dei risultati e sperimentazioni razionali, l'adozione di dimensioni unificate di finestre e, quindi, dei relativi infissi.
Art. 6
Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che non consentano di fruire di ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti.
E’ comunque da assicurare, in ogni caso, l'aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.) prima che si diffondano.
Il "posto di cottura", eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli.
Art. 7
La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica.
Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all'esterno è proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera.
Per ciascun alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo.
Art. 8
I materiali utilizzati per le costruzioni di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire un'adeguata protezione acustica agli ambienti per quanto concerne i rumori da calpestio, rumori da traffico, rumori da impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni.
All'uopo, per una completa osservanza di quanto sopra disposto occorre far riferimento ai lavori ed agli standards consigliati dal Ministero dei lavori pubblici o da altri qualificati organi pubblici.
Art. 9
Tutta la parte delle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 incompatibile o, comunque, in contrasto con le presenti disposizioni deve ritenersi abrogata.
[size=18pt][b]Consigliamo di approfondire meglio nei nostri vari POST:[/b][/size]
https://www.google.it/search?q=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum+locazione+turistica&oq=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum+locazione+turistica&aqs=chrome..69i57j69i58.287j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
grazie mille per le risposte esaurienti!
giusto un paio di dubbi:
io sono lavoratore dipendente quindi la fonte di reddito non sarebbe la casa, quindi posso anche affittarla 365 giorni l'anno senza stop con contratti brevi, pero' pubblicizzerei sui siti e mio padre organizzerebbe le prenotazioni.
A questo punto mi chiedo, posso possedere un pos? (bel gioco di parole hehehe), immagino che ci sara' qualcuno che paghera' con carta e bancomat.
invece per questo:
[b]Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq 14.
[/b]
A tal proposito la stanza di soggiorno e' comprensiva di angolo cucina...va bene?
Perche' scegliere casa ad uso turistico e non casa vacanze? visto che anche la prima e' soggetta alle metrature? non ne comprendo ancora bene la convenienza tra usare la prima e non la seconda...
grazie ancora
grazie mille per le risposte esaurienti!
giusto un paio di dubbi:
io sono lavoratore dipendente quindi la fonte di reddito non sarebbe la casa, quindi posso anche affittarla 365 giorni l'anno senza stop con contratti brevi, pero' pubblicizzerei sui siti e mio padre organizzerebbe le prenotazioni.
A questo punto mi chiedo, posso possedere un pos? (bel gioco di parole hehehe), immagino che ci sara' qualcuno che paghera' con carta e bancomat.
invece per questo:
[b]Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq 14.
[/b]
A tal proposito la stanza di soggiorno e' comprensiva di angolo cucina...va bene?
Perche' scegliere casa ad uso turistico e non casa vacanze? visto che anche la prima e' soggetta alle metrature? non ne comprendo ancora bene la convenienza tra usare la prima e non la seconda...
grazie ancora
[/quote]
[b]DICIAMO CHE INIZIANO AD ESSERCI VARI "INDIZI":
[/b]
1) apertura 365 giorni
2) uso del padre come supporto
3) uso del POS
4) pubblicità sui siti
In questa situazione dovete VALUTARE BENE se è preferibile una CAV o altra tipologia ricettiva svolta in forma IMPRENDITORIALE (ovviamente intestata a padre o altro non dipendente)
Per il soggiorno nessun problema a che abbia anche angolo cucina.
Nella LOCAZIONE si dà la casa tal quale, si può scegliere se selezionare il cliente o meno (cioè rifiutare la locazione in determinati periodi, a determinati soggetti, ecc...) , nella CASA VACANZE si offre al pubblico (è un servizio al pubblico generico), si hanno degli obblighi comunicativi, e si svolge imprenditorialmente .... CI SONO VARIE DIFFERENZE.
la forma imprenditoriale cosa comporta nell'esattezza? io vorrei evitare di aprire partita iva...
non possiamo aprire b&b in quanto non ho potuto fare bagni in camera, non posso gestire le colazioni ecc, fare i bagni in comune non mi va, io non ci andrei onestamente, affittacamere nemmeno perche' devo aprire partita iva e non ho i bagni in stanza, quindi mi rimane affitto locazione turistica o CAV.
Semplificando, io vorrei affittare tutto l'anno, potendo dare possibilita' di pagare con pos, pubblicizzando sui portali, ecc, e mi pare di aver capito che cosi incappo per forza nell'imprenditoriale, e quindi sarebbe meglio CAV, se cosi fosse...quali sarebbero gli obblighi da adempiere? aprire partita iva? presentare la SCIA? altro?
la forma imprenditoriale cosa comporta nell'esattezza? io vorrei evitare di aprire partita iva...
non possiamo aprire b&b in quanto non ho potuto fare bagni in camera, non posso gestire le colazioni ecc, fare i bagni in comune non mi va, io non ci andrei onestamente, affittacamere nemmeno perche' devo aprire partita iva e non ho i bagni in stanza, quindi mi rimane affitto locazione turistica o CAV.
Semplificando, io vorrei affittare tutto l'anno, potendo dare possibilita' di pagare con pos, pubblicizzando sui portali, ecc, e mi pare di aver capito che cosi incappo per forza nell'imprenditoriale, e quindi sarebbe meglio CAV, se cosi fosse...quali sarebbero gli obblighi da adempiere? aprire partita iva? presentare la SCIA? altro?
[/quote]
Non abbiamo detto che è necessariamente imprenditoriale, ma che ci sono VARI INDIZI da valutare attentamente.
Il rischio è che se viene contestata potrebbero applicarsi sanzioni oltre al mancato gettito IVA.
Un suggerimento potrebbe essere quello di RIDURRE AL MINIMO questi indizi, magari non locando per alcuni periodi, evitando i siti nei quali non è chiaro che sono locazioni o comunque chiarendo che è LOCAZIONE TURISTICA in modo ancor più esplicito. Per il POS non è un problema, ANZI ... siccome è una forma di pagamento DE VISU implica una gestione diretta.
Quelli forniti sono solo suggerimenti ....
Ricordi inoltre di rilasciare ricevute e di dichiarare nella dichiarazione dei redditi le entrate (redditi diversi).
ALCUNE QUESTURE pretendono la comunicazione giornaliera degli ospiti (art. 109 tulps) anche per le locazioni turistiche. CONSIGLIAMO di effettuarla, nel dubbio ... pur non essendo formalmente dovuta.
Buonasera Sig. Chiarelli
Grazie anche a Lei per la risposta, quindi ricapitolando se ho capito bene
Locazione Uso turistico:
1) posso utilizzare il POS senza ricadere nell'imprenditorialità
2) Specificare nei siti come booking "Locazione Turistica" o evitare di scrivere casa vacanze (magari scrivere tipo "appartamento pincopallo" e nient'altro) se le policy di tale sito consentono la locazione turistica.
3) Rimanere fermo alcuni periodi, quantificando...quanto mi suggerisce di rimanere fermo? (anche con dei giorni sparsi posso? tipo 10 giorni un mese, 10 giorni un altro ecc)
Grazie ancora
Locazione Uso turistico:
1) posso utilizzare il POS senza ricadere nell'imprenditorialità
[color=red]CONFERMO. Ovviamente si tratta di POS su conto corrente personale[/color]
2) Specificare nei siti come booking "Locazione Turistica" o evitare di scrivere casa vacanze (magari scrivere tipo "appartamento pincopallo" e nient'altro) se le policy di tale sito consentono la locazione turistica.
[color=red]OK, basta che da nessuna parte compaia B&B, CAV, casa vacanze ecc...[/color]
3) Rimanere fermo alcuni periodi, quantificando...quanto mi suggerisce di rimanere fermo? (anche con dei giorni sparsi posso? tipo 10 giorni un mese, 10 giorni un altro ecc)
[color=red]Meglio sarebbe fra un cliente e l'altro o ogni tot clienti. Es. Ho 3 clienti 20+20+20 e dopo per 10 giorni non lo affitto, poi continuo 7+10+20 ecc.... questo escluderebbe la continuità tipica delle strutture ricettive e/o la stagionalità.
Alla fine dell'anno magari ha chiuso 30/50 giorni, ma discontinui ... sarebbe l'ideale
[/color]
Buongiorno a tutti!
Grazie mille per questi chiarimenti veramente utili Dr. Chiarelli.
un'altra cosa che mi e' venuta in mente e':
1) posso nelle singole mettere letti alla francese o matrimoniali per una questione di maggior comodita'? verrebbero comunque affittate come singolo posto letto
2) Il mio soggiorno e' di 19 mq , con angolo cucina e tavolo , entra perfettamente un divano letto a due piazze, e' consentito considerarlo 2 posti letto? perche' cosi' in totale arriverei a 6 , 2 posti letto in 2 stanze singole, 1 matrimoniale ed 1 divano letto in soggiorno
grazie ancora ^^
Buongiorno a tutti
per la precedente domanda , c'e' qualche problema legale per quanto detto?
avendo chiesto varie opinioni a riguardo, stamane mi e' arrivata la seguente email, che mi ha un attimo messo in difficolta', contrariamente come detto qui:
[b]Buonasera, può affittare 365 giorni l'anno senza dover sospendere l'attività. Come più volte ribadito la locazione turistica non deve sottostare a criteri di occasionalità poiché non esistono limiti nel nostro ordinamento ai redditi fondiari. L'imprenditorialità scatte con l'erogazione di servizi che esulano dalla mera locazione. Assolutamente non può usare un POS che presumo venga concesso ai titolari di P.IVA. Gli immobili devono avere i requisiti della civile abitazione e deve rientrare nelle categorie catastali da A/1 a A/11 escluso A/10. Trattandosi di un immobile di sua proprietà i proventi della locazione saranno redditi fondiari i quali possono tranquillamente diventare la sua principale fonte di reddito. Cordiali saluti[/b]
sono un pochino in confusione...
Concordo con quanto affermato fino ad adesso, ossia che si tratti di un settore dove le linee di confine tra una fattispecie giuridica e l'altra (locazione turistica, affittacamere ecc...) sono piuttosto labili, e di conseguenza anche le discipline normative applicabili non facilmente individuabili.
In riferimento al dubbio posto nell'ultimo messaggio, la situazione a mio parere è così declinabile
Nel momento in cui si parla di "locazioni turistiche", siamo all'interno di una fattispecie regolata dalla legge 431/98 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), la quale prevede le locazioni turistiche all'art. 1, comma 2, lettera c).
Al pari delle altre locazioni, il reddito da queste derivante sara riconducibile ai redditi cd "fondiari", ossia sostanzialmente il reddito sarà pari ai vari canoni riscossi durante l'anno, sottratta una quota per le cd spese di gestione
Per essere definita locazione turistica l'attività deve però essere "basilare": in presenza di ulteriori caratteri potrebbero intervenire fattispecie ulteriori.
Alcune indicazioni in tal senso sono riscontrabili nella normativa regionale - che non può regolare la fattispecie di locazione turistica, essendo rimessa alla normativa statale, ma che fornisce indicazioni sulle fattispecie simili.
In tal senso si veda il regolamento Regolamento regionale 7 Agosto 2015 n. 8 della Regione Lazio [url=http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=regolamentiDettaglio&id=299&tipo=tc&nreg=&anno=&testo=]http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=regolamentiDettaglio&id=299&tipo=tc&nreg=&anno=&testo=[/url], averte a oggetto la "Nuova disciplina delle strutture ricettive extralberghiere".
In particolare, all'art. 1 comma 3 si prevede che
"[i][i]Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle seguenti strutture:
a) Guest house o Affittacamere;
b) Ostelli per la gioventù;
c) Hostel o Ostelli;
d) Case e appartamenti per vacanze;
e) Case per ferie;
f) Bed & Breakfast;
g) Country house o Residenze di campagna;
h) Rifugi montani;
i) Rifugi escursionistici[/i]"
In particolare, per quanto qui rileva, assume interesse l'art. 7, che disciplina le case e gli appartamenti per vacanze, le quali "sono strutture costituite da immobili arredati da destinare all’affitto dei turisti e all’interno delle quali non possono esservi persone residenti né domiciliate. Tali strutture sono prive sia di servizi centralizzati che di somministrazione di alimenti e bevande e sono ubicate nello stesso territorio comunale.
2. Le strutture di cui al comma 1, possono essere gestite:
a) in forma non imprenditoriale, nel caso in cui la gestione di una o massimo due case e appartamenti per vacanze collocati in uno o più stabili avvenga in modo occasionale, con un periodo di inattività pari ad almeno cento giorni nell’anno solare.
b) in forma imprenditoriale, nel caso in cui la gestione di una o più case e appartamenti per vacanze, collocati in uno o più stabili, avvenga in modo organizzato e non occasionale. La gestione in forma imprenditoriale è comunque obbligatoria nel caso in cui il numero di case e appartamenti per vacanze sia pari o superiore a tre;
3. La durata dei contratti di affitto delle strutture gestite nelle forme di cui al comma 2 è determinata:
a) in un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore a tre mesi consecutivi nella Città metropolitana di Roma capitale e a Roma capitale;
b) in un periodo massimo di tre mesi consecutivi nei restanti comuni.
4. L’unità immobiliare utilizzata per l’ospitalità è dotata di un soggiorno di almeno 14 metri quadrati, di una cucina o di un angolo cottura annesso al soggiorno e non necessita di cambio di destinazione d’uso ai fini urbanistici.
5. Le strutture di cui al comma 1, gestite nelle modalità individuate al comma 2, sono locate ai turisti nella loro interezza e al loro interno non possono essere riservati vani al titolare o ad altri soggetti. Le strutture, rispettano i requisiti previsti per le civili abitazioni, la normativa vigente in materia edilizia ed igienico sanitaria nonché tutti i requisiti minimi funzionali e strutturali di cui all’Allegato 4[/i]"
Quindi, i limiti temporali sopra indicati sembrano trovare applicazione in particolare per questa fattispecie, e gli stessi appaiono rilevanti allo scopo di chiarire se l'attività è svolta in modo imprenditoriale o meno.
Come detto, il regolamento nulla dice relativamente alle locazioni turistiche, se non che "[i]per favorire la sicurezza sul territorio regionale e contrastare forme irregolari di ospitalità a danno della qualità dell’offerta turistica, i soggetti titolari di strutture diverse da quelle di cui al comma 3 dell’articolo 1 che offrono ospitalità i[b]n appartamenti privati locati per fini turistici di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1998[/b], n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) o coloro che esercitano altre forme di ospitalità attraverso canali on line di promo commercializzazione, trasmettono al Comune competente e all’Agenzia di cui al comma 1, idonea comunicazione sull’ospitalità offerta utilizzando l’apposita modulistica on line predisposta dal Comune stesso[/i]".
Quindi il regolamento limita gli obblighi previsti per le locazioni turistiche a meri obblighi di comunicazione, ribandendo però che la normativa del regolamento [b][u]non[/u][/b] trova applicazione per le locazioni turistiche.
Resta da capire quindi quali caratteri debba avere la locazione turistica per essere definita tale; in materia ci sono diversi indici elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, talvolta recepiti poi in ambito normativo.
In tal senso un'indicazione può venire da una delibera della Regione Veneto (quindi non vigente nel Lazio, ma utile comunque a fornire un riscontro in materia) che prevede come "[i]gli alloggi in locazione turistica - ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, così come richiamata dalla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 45, articolo 3 - sono strutture ricettive senza prestazione di servizi; in tali strutture ricettive possono essere erogati esclusivamente le seguenti prestazioni accessorie alla locazione:
• fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, gas e, eventualmente, il riscaldamento/climatizzazione;
• manutenzione dell'alloggio, riparazione e sostituzione di arredi e dotazioni deteriorati;
• pulizia dell'alloggio ad ogni cambio dell'ospite e, se richiesta, la fornitura di biancheria pulita, ivi compresa quella del bagno, entrambi esclusivamente ad ogni cambio dell'ospite[/i]"
Il discrimine quindi, come già sottolineato, è la prestazione di servizi che vadano oltre quanto ricompreso nella semplice locazione; in presenza di queste evidentemente i redditi non potranno essere ricondotti ai redditi fondiari, ma presumibilmente dovranno rientrare:
- all'interno dei redditi d'impresa, qualora l'attività venga svolta applicandovi i requisiti di professionalità, organizzazione e continuità,
- tra i redditi diversi, nel caso ci sia comunque un minimo di organizzazione professionale, ma l'attività non sia svolta con il carattere di abitualità.
La differenza tra i due (redditi d'impresa e redditi diversi) è che ovviamente nel primo caso sarà necessario dotarsi della partita iva, con tutti gli adempimenti fiscali connessi.
sul Lazio, per completezza di informazione ve di anche qua:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=34747.0