Il comune aveva adottato un'ordinanza a carico di alcuni condomini di rimessa in pristino di alcuni allacci alla condotta condotta fognaria la quale, per le perdite, aveva fatto sprofondare un tratto di piazzale condominiale. I privati non sono intervenuti e sono stati denunciati per l'art. 650 pc. I condomini si sono rivolti al giudice civile e hanno ottenuto un provvedimento cautelare che condanna il comune alla messa in sicurezza urgente del tratto di fogna interessato. In attesa della discussione del merito, nel quale si capirà effettivamente se la colpa sia della fogna o degli allacci, quali sono i rapporti tra l'ordinanza del sindaco e il provvedimento civile? L'ordinanza continua a fare il suo corso perché mai impugnata?
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Il comune aveva adottato un'ordinanza a carico di alcuni condomini di rimessa in pristino di alcuni allacci alla condotta condotta fognaria la quale, per le perdite, aveva fatto sprofondare un tratto di piazzale condominiale. I privati non sono intervenuti e sono stati denunciati per l'art. 650 pc. I condomini si sono rivolti al giudice civile e hanno ottenuto un provvedimento cautelare che condanna il comune alla messa in sicurezza urgente del tratto di fogna interessato. In attesa della discussione del merito, nel quale si capirà effettivamente se la colpa sia della fogna o degli allacci, quali sono i rapporti tra l'ordinanza del sindaco e il provvedimento civile? L'ordinanza continua a fare il suo corso perché mai impugnata?
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Il giudice civile NON PUO' ANNULLARE i provvedimenti della PA, ma li disapplica nel caso concreto.
Ciò è avvenuto e quindi nei confronti dei condomini l'ordinanza NON è produttiva di effetti .... mentre l'ordinanza del giudice obbliga la PA (salvo il ricorso al tribunale e l'annullamento).
QUINDI:
1) o impugnate al Tribunale chiedendo annullamento
2) o eseguite l'ordinanza .... poi se vincerete nel merito chiederete indietro i soldi.
Non ci sono altre strade ... poichè avete agito in contingibile ed urgente NON E' OGGI SOSTENIBILE l'inerzia ... altrimenti è una dimostrazione ex post che mancava l'urgenza.
Quindi riterrei che DOVETE intervenire a spese del Comune salvo richiesta ai condomini all'esito della causa civile.