Con riferimento l'attività di B&B il richiedente dichiara di essere residente in un immobile in campagna del quale ha ottenuto l'abitabilità per civile abitazione, insistente sulla particella x mentre nella particella y che è staccata dall'immobile nel quale risiede, ha realizzato una depandance che vorrebbe utilizzare come attività di b&b, considerato la disciplina dell'attività in discussione è possibile esercitare l'attività in locale diverso dalla propria residenza anche se ricadente nello stesso terreno?
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Con riferimento l'attività di B&B il richiedente dichiara di essere residente in un immobile in campagna del quale ha ottenuto l'abitabilità per civile abitazione, insistente sulla particella x mentre nella particella y che è staccata dall'immobile nel quale risiede, ha realizzato una depandance che vorrebbe utilizzare come attività di b&b, considerato la disciplina dell'attività in discussione è possibile esercitare l'attività in locale diverso dalla propria residenza anche se ricadente nello stesso terreno?
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Salve,
la questione è delicata nel senso che alcune disposizioni regionali sono CHIARE nell'individuare l'APPARTAMENTO come riferimento per il B&B. Quindi locali esterni all'appartamento di residenza non risulterebbero utilizzabili.
Nel caso della Sicilia invece il complesso normativo è più articolato e fa riferimento alla residenza e non all'appartamento.
Inoltre la norma sotto riportata parla di LOCALI e UNITA' al plurale.
Ciò detto, non vi sono elementi ostativi all'utilizzo di locali e unità diverse, ricadenti nella stessa proprietà nella quale il soggetto ha la residenza anagrafica.
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Sicilia
[color=red][b]L.R. 23/12/2000, n. 32 - Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.[/b][/color]
Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 23 dicembre 2000, n. 61, S.O. n. 32.
TITOLO IX
Turismo
Capo II - Aiuti «de minimis»
Art. 88
Aiuti al bed and breakfast (141).
1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti eroga contributi nell'àmbito del massimale previsto per gli aiuti «de minimis» ai soggetti che, avvalendosi della propria organizzazione familiare, utilizzano parte della loro abitazione, fino ad un massimo di cinque camere ed un massimo di venti posti letto, fornendo alloggio e prima colazione (142).
1-bis. L'attività di bed and breakfast può essere esercitata anche in locali non di proprietà. Circa le modalità valgono le norme previste ai commi successivi. L'esercizio di attività in locali in affitto non prevede l'erogazione dei contributi di cui al comma 10 da parte dell'Assessore regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti e/o da parte di enti all'uopo delegati (143).
2. L'attività ricettiva di cui al comma 1, in qualsiasi forma giuridica esercitata, deve assicurare i servizi minimi stabiliti dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.
3. I locali delle unità di cui al comma 1 devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti per l'uso abitativo dalle leggi e regolamenti.
4. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile e comporta per i proprietari delle unità abitative l'obbligo di adibire ad abitazione personale l'immobile medesimo.
5. Il servizio di cui al comma 1 viene classificato ad una stella, se esiste nell'unità abitativa una sola stanza per gli ospiti ed il bagno in comune con i proprietari; a due stelle, se le camere per gli ospiti sono due o tre e dispongono di un bagno comune riservato agli ospiti; a tre stelle se ogni camera per ospiti ha il proprio bagno privato.
6. L'esercente l'attività di Bed and Breakfast presenta la dichiarazione di inizio attività al comune e alla provincia di residenza, autocertificando il possesso dei requisiti richiesti, comunica alla provincia nei termini usuali, tutte le informazioni necessarie ai fini delle rilevazioni statistiche ed ai fini dell'inserimento dell'esercizio negli elenchi che questa annualmente pubblica in merito alle disponibilità di alloggi turistici (144).
7. La provincia provvede ad effettuare apposito sopralluogo al fine della conferma della idoneità all'esercizio dell'attività ed alla classificazione della stessa nel numero di stelle confacente (145).
8. Alle attività di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di pubblica sicurezza previste per le locazioni immobiliari anche temporanee.
9. Alle attività di cui al presente articolo si applica il regime fiscale previsto per le attività saltuarie previa iscrizione all'ufficio IVA.
10. Il contributo di cui al comma 1 è concesso una tantum e a fondo perduto per i lavori di adeguamento strutturale dei locali, dell'impiantistica e per acquisto attrezzature idonee a migliorare i locali ai fini dell'esercizio di attività di alloggio e prima colazione nelle seguenti misure (146):
a) esercizio ad una stella: fino ad un massimo di lire 4.000.000 a posto letto;
b) esercizio a due stelle: fino ad un massimo di lire 5.000.000 a posto letto;
c) esercizio a tre stelle: fino ad un massimo di lire 6.000.000 a posto letto.
11. I requisiti per l'attribuzione della classifica in riferimento alle dimensioni delle camere sono quelli fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1437.
12. Le dotazioni minimali delle camere e dei bagni sono fissate con decreto assessoriale (147).
13. Per usufruire dei benefici di cui al presente articolo i destinatari degli interventi devono impegnarsi a svolgere l'attività per almeno un quinquennio dalla data di erogazione, a documentare almeno 50 presenze annue e a sottoscrivere apposita fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'effettivo esercizio.
14. All'attività di bed and breakfast si applicano, in quanto compatibili, i benefìci previsti dagli articoli 18, 19, 35 e 50 della presente legge (148).
(141) Vedi anche l'art. 70, L.R. 14 maggio 2009, n. 6. Per i requisiti per la classifica in stelle dell'attività ricettiva di "bed and breakfast", disciplinata dal presente articolo, vedi il Dec.Ass. 8 febbraio 2001. Vedi altresì il D.Dirig. 30 novembre 2004.
(142) Comma così modificato dall'art. 77, comma 1, L.R. 16 aprile 2003, n. 4, a decorrere dal 1° gennaio 2003 (come prevede l'art. 141, comma 2, della stessa legge).
(143) Comma aggiunto dall'art. 77, comma 2, L.R. 16 aprile 2003, n. 4, a decorrere dal 1° gennaio 2003 (come prevede l'art. 141, comma 2, della stessa legge).
(144) Comma così modificato dall'art. 110, comma 14, lettera a), L.R. 3 maggio 2001, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2001, ai sensi dell'art. 133, comma 2, della stessa legge.
(145) Comma così modificato dall'art. 41, comma 2, L.R. 26 marzo 2002, n. 2, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 131, comma 2, della stessa legge.
(146) Alinea così modificato dall'art. 110, comma 14, lettera b), L.R. 3 maggio 2001, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2001, ai sensi dell'art. 133, comma 2, della stessa legge.
(147) Comma così modificato dall'art.. 110, comma 14, lettera c), L.R. 3 maggio 2001, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2001, ai sensi dell'art. 133, comma 2, della stessa legge.
(148) Comma aggiunto dall'art. 77, comma 3, L.R. 16 aprile 2003, n. 4, a decorrere dal 1° gennaio 2003 (come prevede l'art. 141, comma 2, della stessa legge).